E’ illegittimo il diniego dell’istanza di conversione da permesso di soggiorno per attesa occupazione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, incentrato sulla mancata allegazione di un rapporto di lavoro al momento della presentazione della domanda di rinnovo. Fermo restando i margini di discrezionalità che la stessa Amministrazione lascia intravedere, nella circolare n. 400 del 6 maggio 2009, resta comunque accertato che la mancanza di lavoro, contrariamente alla presenza di condanne penali, non rappresenta una causa oggettivamente ostativa, e ciò ove tanto più si consideri che l’ordinamento impone di considerare gli elementi sopraggiunti dopo la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, per verificare se siano presenti elementi che, indipendentemente dal momento di acquisizione, consentano di concludere che i requisiti originariamente mancanti risultino successivamente posseduti. A tale riguardo, non può non prendersi atto dell’orientamento ormai consolidato che impone che la valutazione circa il possesso dei requisiti vada riferita non in senso statico al momento in cui viene presentata la domanda, bensì al momento in cui l’Amministrazione è chiamata a pronunciarsi su di essa, occorrendo fare riferimento non alla situazione pregressa, ma alle condizioni attuali. E’ in tale contesto che il ricorrente provvede a depositare, nei giorni immediatamente successivi alla notifica del diniego, la dichiarazione di assunzione, che, ove l’Amministrazione avesse adempiuto all’obbligo impostole dall’art. 10 bis della legge n. 241/1990, di acquisire l’apporto procedimentale dell’interessato, avrebbe potuto essere prodotta ed oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione stessa, al fine di verificare la sua idoneità o meno a costituire elemento sopravvenuto positivamente valutabile.