Rinnovo permesso di soggiorno da attesa occupazione a lavoro subordinato – occorre valutare l'esistenza di un contratto di lavoro anche successivamente alla presentazione della domanda
TAR Veneto, Sezione Terza, Sentenza del 15 dicembre 2011, n. 1848
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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E’ illegittimo il diniego dell’istanza di conversione da permesso di soggiorno per attesa occupazione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, incentrato sulla mancata allegazione di un rapporto di lavoro al momento della presentazione della domanda di rinnovo. Fermo restando i margini di discrezionalità che la stessa Amministrazione lascia intravedere, nella circolare n. 400 del 6 maggio 2009, resta comunque accertato che la mancanza di lavoro, contrariamente alla presenza di condanne penali, non rappresenta una causa oggettivamente ostativa, e ciò ove tanto più si consideri che l’ordinamento impone di considerare gli elementi sopraggiunti dopo la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, per verificare se siano presenti elementi che, indipendentemente dal momento di acquisizione, consentano di concludere che i requisiti originariamente mancanti risultino successivamente posseduti. A tale riguardo, non può non prendersi atto dell’orientamento ormai consolidato che impone che la valutazione circa il possesso dei requisiti vada riferita non in senso statico al momento in cui viene presentata la domanda, bensì al momento in cui l’Amministrazione è chiamata a pronunciarsi su di essa, occorrendo fare riferimento non alla situazione pregressa, ma alle condizioni attuali. E’ in tale contesto che il ricorrente provvede a depositare, nei giorni immediatamente successivi alla notifica del diniego, la dichiarazione di assunzione, che, ove l’Amministrazione avesse adempiuto all’obbligo impostole dall’art. 10 bis della legge n. 241/1990, di acquisire l’apporto procedimentale dell’interessato, avrebbe potuto essere prodotta ed oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione stessa, al fine di verificare la sua idoneità o meno a costituire elemento sopravvenuto positivamente valutabile.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
[...]
per l'annullamento, previa sospensione,
del provvedimento del dirigente dell’Ufficio immigrazione della Questura di Treviso [...] con il quale è stata respinta la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presentata il 27 luglio 2010.
[...]
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente cittadino del Kossovo espone di risiedere regolarmente da molti anni in Italia e di aver svolto attività lavorativa fino all’inizio del 2009 [...], nonostante il grave infortunio sul lavoro subito il 15 aprile 2002, che ha compromesso la piena funzionalità di una gamba, e parzialmente l’abilità lavorativa, con una menomazione all’integrità psicofisica pari al 17%, per la quale gli è stata riconosciuta anche una rendita mensile [...].
Il 27 luglio 2010 il ricorrente, già titolare di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, ha presentato domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.
La domanda è stata respinta, con il provvedimento in epigrafe, per la mancata allegazione di un rapporto di lavoro.
Con il ricorso in epigrafe il diniego è impugnato per le seguenti censure:
I) violazione dei principi di buon andamento e imparzialità e dei principi di organizzazione interna degli uffici, perché il provvedimento è stato sottoscritto dal dirigente, d’ordine del Questore, anziché dal Questore;
II) violazione dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 per l’omessa acquisizione dell’apporto procedimentale dell’interessato;
III) violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 5, 13 comma 5, e 22 comma 11, del Dlgs. 25 luglio 1998, n. 286, difetto di motivazione, carenza di istruttoria e travisamento, per la mancata valutazione degli elementi sopravvenuti alla domanda;
IV) violazione dell’art. 5, comma 9, del Dlgs. 25 luglio 1998, n. 286, e degli artt. 11, comma 1, lett. c) quater, e 14 comma 1, lett. d), e 28 del DPR 31 agosto 1999, n. 394, difetto di motivazione, carenza di istruttoria, travisamento per l’omessa considerazione dei redditi derivanti dalla rendita Inail e della possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno per motivi di cura o residenza elettiva, poiché il ricorrente dispone di sufficienti fonti lecite di sostentamento.
[...]
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per l’assorbente censura di violazione dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
L’Amministrazione afferma che l’adempimento non sarebbe stato necessario, dato il carattere strettamente vincolato del diniego, che tale deve essere qualificato alla luce dell’art. 37 del DPR 31 agosto 1999, n. 394, per il quale deve essere considerata solamente la condizione del ricorrente al momento della presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, mentre sono irrilevanti i mutamenti successivamente intervenuti.
Questo ordine di idee non può essere condiviso.
Infatti va in primo luogo osservato che è lo stesso Ministero dell’Interno che, con circolare NR 400/C/ del 6 maggio 2009, proprio in relazione al permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione, ha affermato che in casi eccezionali aventi caratteri di straordinarietà non è possibile escludere a priori l’esistenza di margini di discrezionalità.
In secondo luogo va rammentato che, con riguardo alla mancanza di lavoro, non si è di fronte ad una causa oggettivamente ostativa, come nel caso di condanne penali, e l’art. 5, comma 5, del Dlgs. 25 luglio 1998, n. 286, impone di considerare gli elementi sopraggiunti dopo la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, per verificare se siano presenti elementi che, indipendentemente dal momento di acquisizione, consentano di concludere che i requisiti originariamente mancanti risultino successivamente posseduti (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 gennaio 2011 , n. 256; id. 2 febbraio 2009, n. 552; Tar Umbria, Sez. I, 25 settembre 2008 , n. 576; cfr. Tar Veneto, Sez. III, 5 ottobre 2007, n. 3177; id 24 luglio 2007, n. 2588; Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 giugno 2007, n. 2988; id. 22 maggio 2007, 2594; Tar Lazio, Roma, Sez. II Quater, 3 ottobre 2007, n. 9717; Tar Campania Napoli, Sez. IV, 26 settembre 2005, n. 15465), poiché la valutazione circa il possesso dei requisiti va riferita non in senso statico al momento in cui viene presentata la domanda da parte dello straniero, bensì al momento in cui l'Autorità amministrativa è chiamata a pronunciarsi su di essa, occorrendo fare riferimento non alla situazione pregressa, ma alle condizioni attuali dello straniero (cfr. Cassazione civile , sez. I, 03 febbraio 2006 , n. 2417).
Nel caso di specie peraltro l’omissione non integra una violazione meramente procedimentale.
Infatti il ricorrente nei giorni immediatamente successivi alla notifica del diniego, ha depositato in Questura la dichiarazione di assunzione di una ditta del 13 settembre 2010 (cfr. doc. 7 allegato al ricorso) che, ove l’Amministrazione avesse adempiuto all’obbligo impostole dall’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, di acquisire l’apporto procedimentale dell’interessato, avrebbe potuto essere prodotta ed oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione, al fine di verificare la sua idoneità o meno a costituire elemento sopravvenuto positivamente valutabile (per un caso analogo ove è stata affermata la necessità di valutare anche la promessa di assunzione quale elemento eventualmente idoneo a sopravvenire ad un pregresso permesso di soggiorno per attesa occupazione cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 maggio 2007, n. 2594).
In definitiva pertanto, assorbita ogni altra censura, il provvedimento impugnato deve essere annullato, e l'Amministrazione dovrà ora provvedere a rinnovare il procedimento verificando la sussistenza o meno di idoneo rapporto lavorativo oltre che di tutti gli altri presupposti richiesti per il rinnovo del permesso di soggiorno del ricorrente.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
[...]
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2011 [...]
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