Rinnovo permesso di soggiorno, anche in mancanza di redditi passati, è sufficiente dimostrare l'esistenza di prospettive di lavoro
TAR Toscana, sezione seconda, sent. n. 916/2014 del 15/05/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 180 volte dal 10/04/2015
Con decreto del 26/8/2013 il Questore di Pisa ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata dal cittadino cinese Xxxx; tale provvedimento è stato motivato per l'insufficienza del reddito prodotto dal ricorrente negli anni 2011 e 2012 ed anche perché il predetto non ha documentato la disponibilità di un alloggio.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 684 del 2014, proposto dal sig. Zhiming Liang, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Cipriani, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via dei Rododendri 1;
contro
U.T.G. - Prefettura di Pisa in persona del Prefetto p.t. e Ministero dell'Interno in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distr.le dello Stato e domiciliati in Firenze, via degli Arazzieri 4; Questura di Pisa, n.c.;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. 4713/2013 Area IV del Prefetto di Pisa del 28.02.2014, notificato il 12.03.2014 di rigetto del ricorso gerarchico avverso il decreto del Questore di Pisa prot. Cat. A.12/2013 - Div. P.A.S. - imm. nr. 214 del 26.08.2013 di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- di ogni atto presupposto e segnatamente del decreto del Questore di Pisa prot. Cat. A.12/2013 - Div. P.A.S. - Imm. nr. 214 del 26.08.2013 di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, notificato in data 11.11.2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Pisa e del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2014 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1) Con decreto del 26/8/2013 il Questore di Pisa ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata dal cittadino cinese Lliang Zhiming; tale provvedimento è stato motivato per l'insufficienza del reddito prodotto dal ricorrente negli anni 2011 e 2012 ed anche perché il predetto non ha documentato la disponibilità di un alloggio.
Contro tale decreto l'interessato ha proposto un ricorso gerarchico che il Prefetto di Pisa ha respinto con provvedimento del 28/2/2014; in quest'ultimo atto si sostiene che "il ricorrente non dispone da tempo di un reddito sufficiente proveniente da fonte lecita adeguato al proprio sostentamento" e si fa anche riferimento "alla precaria sistemazione alloggiativa" del cittadino straniero.
2) Entrambi i provvedimenti sono stati impugnati dal sig. Lliang Zhiming con il ricorso in epigrafe, in cui si formulano molteplici censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Per resistere al gravame si è costituita in giudizio l'Amministrazione dell'Interno.
3) Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
3.1) Come evidenziato nell'atto introduttivo del presente giudizio, già in sede di ricorso gerarchico è stato documentato che il sig. Lliang Zhiming aveva instaurato un rapporto di lavoro nel gennaio 2013, concluso alla fine del successivo mese di luglio, mentre un ulteriore rapporto di lavoro era stato attivato dal settembre 2013; dalle buste paga relative al periodo gennaio-ottobre 2013 risultava il percepimento di un reddito (pari a € 5.150,00), tale da assicurare al cittadino straniero sufficienti mezzi di sostentamento, di cui la Prefettura doveva tener conto ai sensi dell’art. 5 comma 5 del T.U. n. 286/1998, trattandosi di nuovi elementi sopraggiunti idonei a consentire il rinnovo del permesso di soggiorno. Ciò anche in considerazione dell'orientamento giurisprudenziale (recentemente richiamato da questa Sezione nella sentenza 26 novembre 2013 n. 1613) secondo cui "ai fini del rinnovo all'extracomunitario del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, la pregressa disponibilità di sufficienti mezzi di sostentamento rappresent(i) solo un termine di raffronto utile e ragionevole, ma di per sé non sufficiente a definire il procedimento, dovendo invece inserirsi in un paniere di elementi rilevanti, tra i quali non solo le concrete prospettive dello straniero richiedente, ma anche la durata della sua permanenza in Italia e il grado di inserimento sociale, documentato ad esempio dal percorso di studi e lavorativo pregresso, ma anche dalle possibilità di inserimento lavorativo futuro" (T.A.R. Abruzzo, Pescara, 7 maggio 2013 n. 263; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 24 febbraio 2012 n. 615; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 14 febbraio 2012 n. 280).
Come verificatosi nel caso deciso dalla citata sentenza n. 1613/2013, anche nella vicenda oggetto del presente giudizio l'Amministrazione ha operato una valutazione della capacità reddituale del ricorrente tutta rivolta al passato, senza tener conto che all'atto di adozione del provvedimento prefettizio impugnato il predetto lavorava pressoché continuativamente da oltre un anno. E dai CUD 2014 relativi all'anno precedente risulta che il sig. Lliang Zhiming ha percepito redditi per un totale di € 5.796,50 (superiore all'assegno sociale di € 5.749,90).
Le censure formulate nel ricorso per quanto attiene al profilo reddituale risultano dunque fondate.
3.2) Quanto alla disponibilità di un alloggio, il provvedimento della Prefettura di Pisa si limita a fare riferimento "alla precaria sistemazione alloggiativa" del ricorrente alla luce di una nota del 13/2/2014 pervenuta dalla Stazione Carabinieri di Santa Maria a Monte. Premesso che l'equivocità di tale formula non consente di comprendere se il profilo in questione sia stato anch’esso ritenuto ostativo all'accoglimento del ricorso gerarchico, si deve comunque rilevare che dagli atti acquisiti al giudizio risulta che l'interessato alla fine del 2013 ha documentato il possesso di una stabile sistemazione alloggiativa, producendo copia di una comunicazione di cessione di immobile.
4) In relazione a quanto sopra il ricorso merita accoglimento e i provvedimenti impugnati vanno conseguentemente annullati.
La particolarità della vicenda giustifica comunque la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e conseguentemente annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Carlo Testori, Consigliere, Estensore
Luigi Viola, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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