Rinnovo permesso di soggiorno, ammissibile anche in caso di condanne per violazione del diritto d'autore (abusivismo commerciale)
TAR Emilia Romagna, sezione prima, sent. n. 862/2014 del 08/05/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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L’impugnato diniego di rinnovo del p.d.s. per lavoro subordinato si sostiene su un giudizio discrezionale di pericolosità per la sicurezza pubblica fondato sulla considerazione di precedenti di polizia (per reiterate violazioni del diritto d’autore, ricettazione, furto, resistenza a p.u. e lesioni), un decreto penale di condanna al pagamento di multa per violazione del diritto d'autore.
In mancanza di condanne assolutamente ostative al rilascio/rinnovo del permesso, negato invece sulla base di una discrezionale valutazione complessiva della condotta, appare palesemente destituita di fondamento la convinzione (ultimo cpv delle premesse dell’atto impugnato) che la partecipazione procedimentale dell’interessato “non potrebbe comunque produrre un provvedimento differente dal presente” e la correlata dispensa dalla “comunicazione circa l’esistenza di motivi ostativi”.
Viceversa, atteso il carattere discrezionale della valutazione di pericolosità e del conseguente diniego, la fattispecie ricade certamente nell’ambito applicativo dell’art. 10 bis della legge 241/90.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 723 del 2009, proposto da:
Cheikhouna Toure, rappresentato e difeso dagli avv. Daniele Romiti, Ninfa Renzini, con domicilio eletto presso Cristina Toti in Bologna, p.zza dei Martiri 5,2;
contro
Ministero dell'Interno, Questore di Rimini, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Bologna, via Guido Reni 4;
per l'annullamento
del provvedimento Cat. A.12-Imm/PS - Prot. n.20/2009 del Questore della Provincia di Rimini del 9 marzo 2009, con il quale è stato decretato il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno, del conseguente ordine di lasciare il territorio nazionale entro cinque giorni dalla notifica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno Direzione e di Questore di Rimini;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2014 il dott. Alberto Pasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’impugnato diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato si sostiene su un giudizio discrezionale di pericolosità per la sicurezza pubblica fondato sulla considerazione di precedenti di polizia (per reiterate violazioni del diritto d’autore, ricettazione, furto, resistenza a p.u. e lesioni), un decreto penale di condanna al pagamento di euro 1.872 di multa per violazione del diritto d’autore e la valutazione dell’allarme sociale indotto dalla diffusione del fenomeno dell’abusivismo commerciale. In mancanza di condanne assolutamente ostative al rilascio/rinnovo del permesso, negato invece sulla base di una discrezionale valutazione complessiva della condotta, appare palesemente destituita di fondamento la convinzione (ultimo cpv delle premesse dell’atto impugnato) che la partecipazione procedimentale dell’interessato “non potrebbe comunque produrre un provvedimento differente dal presente” e la correlata dispensa dalla “comunicazione circa l’esistenza di motivi ostativi”.
Viceversa, atteso il carattere discrezionale della valutazione di pericolosità e del conseguente diniego, la fattispecie ricade certamente nell’ambito applicativo dell’art. 10 bis della legge 241/90.
Va quindi accolto il primo motivo di ricorso con assorbimento degli altri ai fini della rivalutazione della domanda previa attivazione del contraddittorio procedimentale.
Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, salvo il nuovo provvedimento sulla domanda, previa attivazione del contraddittorio precedimentale.
Condanna l’Amministrazione al rimborso delle spese di causa, che liquida in complessivi € 1.000 (euro mille) oltre IVA e CPA in favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Carlo d'Alessandro, Presidente
Alberto Pasi, Consigliere, Estensore
Ugo Di Benedetto, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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