Rinnovo pds - se i delitti non sono recenti, no al diniego automatico
TAR Lombardia, sez. IV, ord. n. 478/2014 del 03/04/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 102 volte dal 17/04/2014
Gli episodi delittuosi assunti dall’amministrazione come ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno si collocano in un determinato arco temporale risalente nel tempo, rispetto al quale il ricorrente sembra mostrare un sostanziale cambiamento, come reso evidente dal comportamento tenuto durante la detenzione in carcere e il successivo periodo in misura alternativa alla detenzione.
Detta valutazione è in linea con l'indirizzo di massima che emerge dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 172/2012 che, pur se riferito ad individuate figure di reato, esprime l'intento di prevenire ogni rigido automatismo in sede di esame delle domande di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno, che prescinda da parametri obiettivi quali: la pregressa durata del soggiorno in Italia; la stabilità dell'inserimento nel contesto sociale e lavorativo; l'esistenza di rapporti familiari con altri soggetti legittimamente residenti; l'assenza di vulnus della presenza dello straniero all'ordine pubblico ed alla sicurezza dello Stato.
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 892 del 2014, proposto da:
- Sokol Hoxhaj, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Biondino, con domicilio eletto presso Sergio Biondino in Milano, via Oldrado Da Tresseno, 4;
contro
- Ministero dell'Interno (Questura della Provincia di Milano), rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Milano, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento nr. 22813/2012 Imm. ID 148614 del 26.11.2013, con il quale il Questore della Provincia di Milano ha rigettato l'istanza del ricorrente, volta al rinnovo del proprio permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2014 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, gli episodi delittuosi assunti dall’amministrazione come ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno si collocano in un determinato arco temporale (anni 2008-2009), risalente nel tempo e rispetto al quale il ricorrente sembra mostrare un sostanziale cambiamento, come reso evidente dal comportamento tenuto durante la detenzione in carcere e il successivo periodo in misura alternativa alla detenzione, testimoniato anche dalla relazione degli educatori che lo hanno seguito nel percorso rieducativo (cfr. allegato n. 3 parte ricorrente) e dall’attestazione dell’attuale datore di lavoro (cfr. all. n. 5 parte ricorrente);
Ritenuto che, in base all’orientamento più recente della giurisprudenza di primo grado (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II quater, Sent., 15-11-2013, n. 9813) e d’appello (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, Sent., 10-02-2014, n. 633), gli aspetti sopra accennati avrebbero dovuto indurre l' amministrazione, nonostante la presenza di reati riconducibili all’art. 380 c.p.p., ad una motivata valutazione, con riguardo al caso singolo, della sussistenza degli estremi di pericolosità sociale ostativi all'ingresso ed alla permanenza in Italia;
Ritenuto, in tal senso, che detta valutazione sia in linea con l'indirizzo di massima che emerge dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 172/2012 che, pur se riferito ad individuate figure di reato, esprime l'intento di prevenire ogni rigido automatismo in sede di esame delle domande di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno, che prescinda cioè da parametri obiettivi quali: la pregressa durata del soggiorno in Italia; la stabilità dell'inserimento nel contesto sociale e lavorativo; l'esistenza di rapporti familiari con altri soggetti legittimamente residenti; l'assenza di vulnus della presenza dello straniero all'ordine pubblico ed alla sicurezza dello Stato (cfr. in tal senso la sentenza del Consiglio di Stato da ultimo citata).
Ritenuto, pertanto, che al periculum in mora rappresentato da parte ricorrente possa essere in questa sede ovviato, ordinando all’Amministrazione di riesaminare il provvedimento impugnato, alla luce delle suesposte considerazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) accoglie, ai fini di un motivato riesame e per l'effetto:
a) sospende il provvedimento impugnato;
b) fissa per il prosieguo della trattazione la camera di consiglio del 26.06.2014.
Spese al prosieguo.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Mauro Gatti, Primo Referendario
Concetta Plantamura, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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