Rinnovo pds motivi di studio, anche con iscrizione ad un corso diverso da quello risultante dal visto di ingresso
TAR Lazio, Sezione Seconda Quater, Sentenza del 19 marzo 2012, n. 2644
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 751 volte dal 12/05/2012
È illegittimo il provvedimento di rigetto della istanza di rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato al ricorrente per motivi di studio, motivato con riferimento alla circostanza che il corso di studi seguito dallo stesso è diverso da quello per il quale egli aveva ottenuto il visto d’ingresso. La legittima permanenza dello straniero sul territorio italiano non implica la necessaria identità tra il corso di studio ambito al tempo dell’ottenimento del visto di ingresso e quello poi concretamente intrapreso, essendo anzi la fungibilità tra i diversi corsi di studio confermata dall’art. 39 del D.Lgs. n. 286/1998, in tema di accesso ai corsi delle università, il quale prevede la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche ai fini della prosecuzione del corso di studi con l’iscrizione ad un corso di laurea diverso da quello per il quale lo straniero ha fatto ingresso nel territorio nazionale.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
[...]
per l'annullamento
del provvedimento del 5/12/06 del Questore di Verona di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.
[...]
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, cittadino congolese, è entrato in Italia per seguire un corso di studi religiosi presso l’Università Pontificia Salesiana di Roma ed ha ottenuto un primo permesso di soggiorno per motivi di studio rilasciato dalla Questura di Trento con scadenza 30/3/04, successivamente rinnovato fino al 30/4/05.
Con successiva istanza del 6/4/05, ha chiesto alla Questura di Verona il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, producendo il certificato di iscrizione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Verona – Corso di Laurea in Infermieristica.
L’Amministrazione ha inviato al ricorrente il preavviso di diniego, ma la comunicazione non è stata recapitata il quanto il cittadino straniero è risultato sconosciuto all’indirizzo indicato.
E’ stato quindi adottato il provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio in quanto il rinnovo – secondo la Questura – è possibile solo in caso di corsi universitari pluriennali della stessa tipologia.
Avverso detto provvedimento il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione:
___1. Eccesso di potere per carenza dei presupposti legittimanti il provvedimento di diniego. Violazione – falsa applicazione di legge: art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 286/98.
___2. Violazione dell’art. 7 della L. 241/90, violazione dell’art. 10 bis della L. 241/90.
[...]
DIRITTO
Come meglio dedotto in narrativa, il ricorrente già titolare del permesso di soggiorno per motivi di studio rilasciato dalla Questura di Trento per frequentare la Pontificia Università Salesiana, ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno documentando l’iscrizione al primo anno del corso di studi in Infermieristica presso l’Università di Verona.
La Questura di Verona ha respinto la sua richiesta, sostenendo che il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio sarebbe possibile solo in caso di corsi di studio pluriennali, ma non di diversa tipologia, rispetto a quella che ha legittimato il rilascio del visto di ingresso e del conseguente permesso di soggiorno.
Avverso detto provvedimento con il primo motivo di impugnazione il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 286/98.
La domanda cautelare è stata accolta ed il ricorrente ha continuato il suo corso di studi come documentato in giudizio dal suo difensore (cfr. copia del libretto di iscrizione all’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”- Corso di studi in Infermieristica - presso cui si è trasferito nell’anno accademico 2008/2009, con il riconoscimento di 7 sette esami, e attestazione del superamento di ulteriori esami negli anni 2010- 2011).
La censura è fondata.
Stabilisce l'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero") che "Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, a norma del presente testo unico...".
L'ingresso e la permanenza nel territorio dello Stato da parte di stranieri possono essere, fra l'altro, giustificati da motivi studio: il comma 3 del suddetto articolo il quale, nel fissare ad un anno (salvo rinnovo) la durata massima del permesso di soggiorno rilasciato in relazione alla frequenza di un corso per studio, presuppone necessariamente tale possibilità; l'art. 44 bis, primo e secondo comma, del D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 ("Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286") stabilisce espressamente che i cittadini stranieri possono fare ingresso nel territorio nazionale per la frequenza di corsi di studio universitari, superiori e tecnico-professionali.
La norma dell’art. 44 bis del D.P.R. n. 394/99 è stata interpretata in giurisprudenza (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano Sez. III 2/11/2010 n. 7151; 20/6/08 n. 2103; T.A.R. Toscana Sez. I 7/3/06 n. 872) nel senso di ritenere che “la legittima permanenza dello straniero sul territorio italiano non implica la necessaria identità tra il corso di studio ambito al tempo dell'ottenimento del visto di ingresso e quello poi concretamente intrapreso, essendo anzi la fungibilità tra i diversi corsi di studio confermata dall'art. 39 del d.lgs. n. 286 del 1998, in tema di accesso ai corsi delle università, il quale prevede la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche ai fini della prosecuzione del corso di studi con l'iscrizione ad un corso di laurea diverso da quello per il quale lo straniero ha fatto ingresso nel territorio nazionale.
A questa conclusione non osta, a parere del Collegio, la previsione contenuta nella lett. a) del citato art. 44 bis, comma secondo, del d.lgs. n. 394/99 laddove, con specifico riferimento ai corsi di studio superiori e tecnico - professionali, si prevede che l'ingresso è consentito subordinatamente alla verifica della "...coerenza dei corsi da seguire in Italia con la formazione acquisita nel Paese di provenienza...".
Invero, tale previsione è stata evidentemente dettata al fine di garantire la serietà delle ragioni che inducono il cittadino straniero a trasferirsi in Italia per frequentarvi un corso di studio, non essendo credibile colui che, pur non avendo i requisiti di base necessari per apprenderne le nozioni, dichiari di voler intraprendere una determinata carriera scolastica nel nostro Paese. Ciò tuttavia non significa che sia assolutamente preclusa per il discente straniero la possibilità di cambiare indirizzo una volta giunto in Italia, giacché ben può accadere che la formazione acquisita dal medesimo sia comunque coerente anche con il nuovo indirizzo, e che dunque permanga la serietà delle ragioni che lo inducono a trattenersi sul territorio nazionale.
Né può ritenersi, come pur sostenuto in giurisprudenza, che tale conclusione permetterebbe la permanenza dello straniero nel territorio nazionale per un periodo di tempo illimitato, in contrasto con la natura stessa del permesso di soggiorno per motivi di studio che è la temporaneità (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 02 febbraio 2010 , n. 1417).
Va invero osservato che la non coincidenza fra corso di studio dichiarato in sede di domanda per il conseguimento del visto di ingresso e corso di studio effettivamente frequentato non muta la natura del permesso di soggiorno, che resta comunque temporanea, posto che, in ogni caso, la permanenza sul territorio nazionale dello straniero è giustificata sino al compimento del corso concretamente intrapreso” (così, testualmente, T.A.R. Lombardia sez. III, 2 novembre 2010. n. 7151).
Nella fattispecie in esame, la Questura di Verona ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno sulla base della semplice constatazione della non identità tra il corso di studi per il quale era stato rilasciato il visto di ingresso e quello successivamente seguito in Italia.
Tale argomentazione, contrasta con la corretta interpretazione delle norme applicabili – anche tenendo conto del vecchio testo dell’art. 39 del D.Lgs. 286/98 vigente al momento dell’adozione del provvedimento amministrativo impugnato (atteso che l’attuale testo della norma è stato introdotto con l’art. 1 del D.Lgs. 10 agosto 2007 n. 154), che non conteneva il riferimento espresso alla possibilità di prosecuzione degli studi con l’iscrizione ad un corso di laurea diverso da quello per il quale lo straniero ha fatto ingresso – atteso che l’art. 44 bis del Reg. n. 394/99 non consente detta interpretazione restrittiva e l’art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 286/98 non prevede espressamente alcuno specifico divieto di rinnovo del permesso di soggiorno in caso di corsi di studio pluriennali in caso di mutamento del corso di studi.
Il ricorso deve essere pertanto accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
[...]
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2012 [...]
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