Rinnovo p.d.s., diniego illegittimo se non si consente la partecipazione al procedimento da parte di chi era assente dal territorio nazionale per cure mediche
TAR Lombardia, sezione quarta, sent. n. 2320/2014 del 10/07/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 138 volte dal 06/07/2015
Il provvedimento di rigetto è illegittimo in quanto adottato senza consentire all’interessato alcuna partecipazione procedimentale, benché lo stesso avrebbe arricchito l’istruttoria con elementi significativi, dimostrando che la causa del ritardo nel reingresso è dipesa dalla salute della figlia, sottoposta in Siria a due interventi chirurgici, oltrechè alla grave situazione politica siriana.
Questi nuovi elementi avrebbero dovuto essere considerati, in quanto sopravvenienze rilevanti ai sensi della normativa sopra richiamata, ai fini del rilascio o del rinnovo del titolo di soggiorno o, anche, dell’autotutela di precedenti provvedimenti negativi.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1741 del 2012, proposto da:
- Bassam Samaan, rappresentato e difeso dagli avv. Federica Tomiet ed Emanuela Viganò, con domicilio eletto presso lo studio della seconda in Milano, viale Monte Nero, 53;
contro
- Ministero dell'Interno (anche per la Questura di Milano), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
- del provvedimento della Questura di Milano del 12 ottobre 2011 (“Rigetto/16256/2011”), notificato il 19 aprile 2012, recante il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato formulata dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2014 la dott.ssa Concetta Plantamura e udito per la parte resistente il difensore, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato l’8.06.2012 e depositato il successivo 6.07.2012 l’esponente ha impugnato il decreto questorile sopra specificato, assumendone la illegittimità sotto più profili.
Egli lamenta, in sostanza, la violazione degli artt. 3 e 7 della legge n. 241/1990, dell’art. 97 della Cost. e dell’art. 5, co. 5 del d.lgs. n. 286/1998; l’eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, il difetto di contraddittorio e la disparità di trattamento.
Il provvedimento di rigetto sarebbe, dunque, illegittimo in quanto adottato senza consentire all’interessato alcuna partecipazione in sede procedimentale, benché lo stesso avrebbe potuto arricchire l’istruttoria con elementi significativi, dimostrando che la causa del ritardo nel reingresso in Italia è dipesa dallo stato di salute della figlia, sottoposta in Siria a due delicati interventi chirurgici, nel 2010 e nel 2011, oltreché alla grave situazione socio-politica siriana, in essere dal 2011.
Questi nuovi elementi avrebbero dovuto essere considerati, sempre ad avviso della difesa istante, in quanto sopravvenienze rilevanti ai sensi della normativa sopra richiamata, ai fini del rilascio o del rinnovo del titolo di soggiorno o, anche, dell’autotutela di precedenti provvedimenti negativi.
Si è costituita l’intimata amministrazione con comparsa di stile.
Con ordinanza n. 1051 del 19.07.2012 il Tribunale ha accolto la domanda incidentale di sospensione ritenendo “i motivi dedotti nel ricorso … provvisti di sufficiente fumus boni iuris, in quanto sembrano sussistere i gravi motivi addotti dal ricorrente (grave stato di malattia della figlia minorenne – all. 5 al ricorso) per giustificare la sua prolungata assenza dal territorio nazionale…”.
All’udienza pubblica del 10 luglio 2014 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
Il Collegio ritiene che la decisione assunta in sede di cognizione sommaria debba essere confermata anche in sede di merito.
A tale conclusione si perviene avendo riguardo al grave motivo, comprovato dall’istante e che ha dato causa all’interruzione del suo soggiorno in Italia (ovvero l’assistenza alla figlia minore sottoposta ad intervento chirurgico a Damasco per la cura di patologie cardiache).
Riveste, poi, i caratteri del fatto notorio la grave situazione socio-politica in Siria, pure allegata dall’istante a sostegno dell’impedimento al tempestivo rientro nel territorio nazionale.
Si tratta, infatti, di una guerra civile tutt’ora in corso e iniziata dal marzo del 2011, ovvero proprio nel periodo in cui il ricorrente avrebbe dovuto fare rientro in Italia, dopo la convalescenza post operatoria della figlia (cfr. doc. n. 5 allegato al ricorso).
Di tali circostanze, a ben vedere, non si è tenuto conto nella motivazione del provvedimento di rigetto, che risulta essere stato adottato dalla Questura di Milano prescindendo dall’apporto in sede procedimentale da parte istante, “a causa della sua assenza dal territorio nazionale” (cfr. così decreto impugnato versato in atti).
In realtà, nell’odierna sede giurisdizionale s’è appreso da parte resistente (cfr. la relazione della Questura datata 9.04.2014 versata in atti) che il giorno stesso in cui essa ha decretato il rigetto del rinnovo, la Polaria di Fiumicino ha notificato all’istante il preavviso del rigetto medesimo.
Sennonché, stando sempre a quanto relazionato dalla stessa amministrazione, tale disguido, lungi dall’indurre la competente autorità a rivedere il proprio operato, non ha provocato alcuna conseguenza atteso che, il decreto di rigetto datato 12.10.2011 è stato notificato all’istante il 19.04.2012 nella versione originaria, senza alcuna indicazione sulla notifica del preavviso (anzi, con l’erronea indicazione poco sopra riferita).
In siffatte evenienze, ritiene il Collegio che il ricorso meriti accoglimento, dovendo l’amministrazione tenere conto, in sede di rinnovo del permesso di soggiorno, dei gravi motivi addotti dall’istante a giustificazione della propria prolungata assenza dal territorio nazionale, così da salvaguardare il pieno rispetto del principio del contraddittorio e dell’effettiva partecipazione in sede procedimentale da parte dell’amministrato e, con essi, la legittimità di un’azione amministrativa congruamente motivata e accuratamente istruita.
Per le precedenti considerazioni, dunque, il ricorso in epigrafe specificato deve essere accolto, con conseguente annullamento del decreto di rigetto con esso impugnato.
Le spese, stante la particolarità della fattispecie ricavabile dalla suestesa motivazione, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto con esso impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Mauro Gatti, Primo Referendario
Concetta Plantamura, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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