Rinnovo p.d.s., anche in caso di condanna per lesioni personali occorre valutare in concreto la pericolosità sociale dello straniero e i legami familiari
TAR Lombardia, sezione Brescia, sent. n. 819/2014 del 03/07/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 200 volte dal 21/01/2015
Si fa applicazione del principio cristallizzato dalla sentenza 115/2013, secondo cui sussiste la necessità di effettuare sempre una valutazione in concreto della pericolosità, anche a fronte di sentenze ostative, ripreso anche dalla sentenza della Corte Costituzionale che ha censurato la previsione che escludeva dalla procedura di emersione i lavoratori condannati anche per lesione personale.
Si contesta la mancata valutazione della pericolosità in concreto del ricorrente, nonché la mancata valorizzazione dei legami familiari dallo stesso vantati (ancorchè non fatti valere o comunque non idonei per la concessione di un permesso per ricongiungimento famigliare) e si dispone che tali profili formassero oggetto di nuova istruttoria a seguito della conclusione del periodo di affidamento ai servizi sociali.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 553 del 2013, proposto da:
Hardeep Kumar, rappresentato e difeso dagli avv.ti Agostino M. Siviglia e Carmela Creaco, con domicilio eletto in Brescia presso lo studio della seconda, via Vittorio Emanuele II, 4;
contro
Ministero dell'Interno - Questore di Bergamo, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Brescia, domiciliato in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- del decreto del Questore di Bergamo del 5 aprile 2013 Cat2^/112383/IMM7IISEZ/2013/CM/85, notificato il 29 aprile 2013 e recante rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questore di Bergamo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2014 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente espone, nel ricorso in esame, di essere regolarmente entrato in Italia nel 2007, per l’assunzione presso il circo “Le commedie vagabonde”, ma a seguito dell’interruzione del rapporto di lavoro dopo un mese, lo stesso si è trasferito a Reggio Calabria dove ha stipulato un contratto di lavoro domestico e un contratto di comodato di un appartamento abitato da connazionali. Solo nel marzo 2010 ha, però, ottenuto il rilascio del suo primo permesso di soggiorno, a seguito della procedura di emersione cui ha fatto ricorso nel 2009.
Il 14 giugno 2010 il ricorrente, ubriaco, è stato coinvolto in una lite con un coinquilino, il quale voleva impedirgli di uscire di casa in tale stato ed armato di un piccolo coltello. Ne è scaturita la condanna del ricorrente per lesioni personali aggravate.
Sia nella sentenza, che nel giudizio del Tribunale di Sorveglianza che ha poi portato all’affidamento in prova ai servizi sociali, però, sarebbe stata chiarita la non pericolosità sociale dello straniero, in particolare tenuto conto che la sua personalità sarebbe “orientata secondo schemi regolari di vita e perciò con una prognosi positiva circa l’astensione futura del ricorrente dalla commissione di ulteriori reati”. Tutto ciò sarebbe comprovato anche dall’impegno del ricorrente per migliorare la propria posizione, desumibile dal conseguimento del diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione e dall’assunzione con contratto a tempo indeterminato presso la ditta ICRA di San Paolo d’Angron.
Tanto precisato in fatto ed alla luce del principio cristallizzato dalla sentenza 115/2013, secondo cui sussiste la necessità di effettuare sempre una valutazione in concreto della pericolosità, anche a fronte di sentenze ostative, ripreso anche dalla sentenza della Corte Costituzionale che ha censurato la previsione che escludeva dalla procedura di emersione i lavoratori condannati anche per lesione personale (ipotesi di cui alla lett. f) dell’art. 381 c.p.p.), il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo perché risulterebbero violati:
1. l’art. 4, comma 3 del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché il rigetto sarebbe stato fondato su di una sola condanna, senza tenere conto delle motivazioni della sentenza e dei successivi giudizi di non pericolosità sociale, nonostante il reato compiuto non sia elencato tra quelli destanti particolare allarme sociale, ma rientri tra quelli di cui all’art. 381 comma 2, lett. f), espressamente richiamati solo in tema di divieto di ammissione alla procedura di emersione;
2. l’art. 5, comma 5, per la mancata considerazione dei legami familiari (il ricorrente vive con gli zii), la giovane età e gli sforzi di reinserimento.
Dall’esame della documentazione depositata in atti è emerso che il provvedimento risultava in concreto motivato con riferimento alla sentenza emessa il 27.01.11, a termine di rito abbreviato, con cui lo straniero è stato condannato alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione, perché riconosciuto colpevole del reato di lesioni personali aggravate. Pertanto la Questura “valutato che i fatti per i quali è stata inflitta la citata condanna sono riconducibili ad un’aggressione esercitata dal Kumar in danno di un suo connazionale nel corso della quale lo attingeva volontariamente con un coltello nella zona emitoracica sx” , “eseguita valutazione del periodo di permanenza nel T.N. dello straniero, il quale non risulta soddisfare la condizione c.d. di lungo soggiornante, essendo regolarmente soggiornante da marzo 2010 e verificato che il richiedente il permesso di soggiorno “non vanta la presenza di alcun familiare e risulta non aver mai esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, circostanza in grado di escludere particolari vincoli e legami familiari”, ha ritenuto non sussistessero le condizioni per la concessione del richiesto rinnovo del permesso di soggiorno.
In sede cautelare si è contestata la mancata valutazione della pericolosità in concreto del ricorrente, nonché la mancata valorizzazione dei legami familiari dallo stesso vantati (ancorchè non fatti valere o comunque non idonei per la concessione di un permesso per ricongiungimento famigliare) e si è disposto che tali profili formassero oggetto di nuova istruttoria a seguito della conclusione del periodo di affidamento ai servizi sociali. Nelle more è stato disposto il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo.
In vista della pubblica udienza, il 20 giugno 2014, la Questura di Bergamo ha depositato una nota nella quale, senza nulla dire in ordine agli oneri posti a carico della stessa dall’ordinanza di questo Tribunale n.363/2013, si è limitata a dare conto dei presupposti su cui si è basato il provvedimento impugnato, come sopra riportati.
In mancanza di riesame da parte dell’Amministrazione onerata, il ricorso può, dunque, trovare accoglimento. A seguito dell’annullamento del provvedimento che ne consegue, l’Amministrazione provvederà, quindi, al rinnovo dell’istruttoria, mentre, nelle more, il ricorrente potrà beneficiare degli effetti positivi della pendenza del procedimento amministrativo di rinnovo del permesso di soggiorno.
Le spese del giudizio possono essere compensate in relazione alla particolare materia in cui si controverte.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti.
Spese compensate.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Stefano Tenca, Consigliere
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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