Rinnovo di permesso di soggiorno per lavoro autonomo - non tutte le condanne sono ostative
TAR Marche, sezione prima, sent. n. 793/2013 del 24/10/2013
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 132 volte dal 30/09/2014
La vicenda per cui è causa è sostanzialmente assimilabile a quella decisa dalla Sez. III del Consiglio di Stato con sentenza n. 2576/2013: anche nel caso deciso dal giudice di appello il cittadino extracomunitario era stato condannato per reati connessi allo spaccio di stupefacenti e anche in quel caso l’interessato poteva dimostrare la sussistenza di legami familiari sul territorio italiano.
Venendo al caso de quo, il Tribunale ritiene di dover evidenziare che:
a) nonostante quanto affermato nel provvedimento impugnato, la Questura non ha dato prova in giudizio della sussistenza dei pregiudizi penali e di polizia a carico del ricorrente, diversi dalle due condanne ammesse in ricorso. Peraltro, la condanna, per reati di falso ideologico e tentata truffa in generale non è sintomo di particolare pericolosità sociale del reo.
b) per quanto concerne la condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 4, del T.U. n. 309/1990, la stessa riguarda in primo luogo fatti molto risalenti nel tempo (1999). In secondo luogo, il ricorrente ha ottenuto nel 2007 la declaratoria di estinzione della pena e di ogni altro effetto penale a seguito di esito positivo dell’affidamento in prova ai servizi sociali. Peraltro, nonostante la condanna risalga al 2003, la Questura ha rinnovato il titolo anche nel 2005, il che vuol dire che la stessa già una volta non era stata ritenuta ostativa.
-------
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 502 del 2013, proposto da:
Astrit Arapi, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Giungi, con domicilio eletto presso l’Avv. Antonella Devoli, in Ancona, corso Garibaldi, 38;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Pesaro Urbino, non costituiti;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore della Provincia di Pesaro e Urbino con cui è stata rigettata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno n. E550632 rilasciato dalla Questura di Pesaro e Urbino per motivo di "lavoro autonomo",
e di ogni altro provvedimento conseguente, correlato e/o connesso ivi compresi
- la comunicazione di preavviso di rigetto ex art. 10 bis legge n.241/90,
- l'Avviso Orale del Questore di Pesaro del 28/8/2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- la vicenda per cui è causa è sostanzialmente assimilabile a quella decisa dalla Sez. III del Consiglio di Stato con sentenza n. 2576/2013 (non a caso richiamata in ricorso), ed è pertanto possibile definire il giudizio già in questa sede, con sentenza c.d. breve;
- pur non potendo esistere in subiecta materia due casi del tutto identici (visto che, in disparte la possibile identità dei reati e delle pene inflitte in sede penale a cittadini extracomunitari, gli altri elementi che l’amministrazione deve valutare ai fini dell’eventuale diniego del rilascio/rinnovo o della revoca del permesso di soggiorno sono sicuramente diversi a seconda del soggetto coinvolto), va rilevato che anche nel caso deciso dal giudice di appello il cittadino extracomunitario era stato condannato per reati connessi allo spaccio di stupefacenti e che anche in quel caso l’interessato poteva dimostrare la sussistenza di legami familiari sul territorio italiano;
- venendo al caso del sig. Arapi, il Tribunale ritiene di dover evidenziare che:
a) nonostante quanto affermato nel provvedimento impugnato, la Questura non ha dato prova in giudizio della sussistenza dei pregiudizi penali e di polizia a carico del ricorrente, diversi dalle due condanne ammesse in ricorso. Peraltro, in disparte la condanna per la violazione del T.U. n. 309/1990 e s.m.i. (di cui si dirà infra), l’altra condanna, pronunciata peraltro con decreto penale, riguarda reati (falso ideologico e tentata truffa) che in generale non sono sintomo di particolare pericolosità sociale del reo;
b) non può essere valorizzata oltre misura l’incidenza dell’avviso orale emesso a carico del ricorrente nel 2010 (ed impugnato tardivamente nel presente giudizio), sia perché si tratta di un provvedimento che di per sé non rileva ai fini che qui interessano (ed in effetti, se il destinatario dell’avviso tiene una condotta di vita “regolare”, il provvedimento consegue lo scopo per cui è stato emesso - il che rileva a favore del destinatario - se, al contrario, egli commette reati o tiene comportamenti “sospetti”, sono questi che di per sé possono giustificare l’adozione di provvedimenti di diniego di rinnovo o di revoca del titolo di soggiorno), sia perché successivamente all’avviso il ricorrente è stato solo deferito all’A.G. per violazione dell’art. 186, comma 2, Codice della Strada (ma non risulta che, allo stato, il giudice penale abbia adottato misure sanzionatorie). Va peraltro osservato che il predetto deferimento si è avuto nel mese di agosto 2012 - dunque ad oltre due anni dalla data di presentazione della domanda di rinnovo del titolo - e che tale evento non avrebbe inciso in alcun modo laddove la Questura avesse concluso il procedimento in tempi accettabili (si ricordi che l’art. 5, comma 9, del T.U. n. 286/1998 prevede che il procedimento si concluda entro venti giorni dalla presentazione dell’istanza);
c) per quanto concerne la condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 4, del T.U. n. 309/1990, la stessa riguarda in primo luogo fatti molto risalenti nel tempo (1999). In secondo luogo, il ricorrente ha ottenuto nel 2007 la declaratoria di estinzione della pena e di ogni altro effetto penale a seguito di esito positivo dell’affidamento in prova ai servizi sociali. Peraltro, nonostante la condanna risalga al 2003, la Questura ha rinnovato il titolo anche nel 2005, il che vuol dire che la stessa già una volta non era stata ritenuta ostativa;
d) a parte un fugace accenno alla situazione familiare del ricorrente, nel provvedimento impugnato non si fa menzione alcuna della durata del soggiorno sul T.N. e della situazione lavorativa del sig. Arapi, il che vuol dire che la Questura non ha valutato uno dei profili essenziali della vicenda. In effetti, il fatto che il cittadino extracomunitario viva e lavori da tanti anni in Italia (tanto da essere proprietario della casa di abitazione) e che abbia qui costituito il proprio nucleo familiare impone un onere motivazionale rafforzato con riguardo al giudizio di pericolosità sociale;
- il ricorso va pertanto accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese di giudizio possono però essere compensate, visto che, in linea generale, il reato per il quale il ricorrente è stato condannato nel 2003 sarebbe ostativo alla permanenza sul T.N.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie nei sensi di cui in motivazione;
- compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Morri, Presidente FF
Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore
Giovanni Ruiu, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Filtra per
Altri 1594 articoli dell'avvocato
Michele Spadaro
-
No alla ripresa della prima domanda di asilo verso la Bulgaria, che non garantisce i diritti fondamentali dei richiedent...
[New]
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
Rinnovo permesso, il reddito percepito in nero è utile per raggiungere il requisito del livello reddituale
Letto 0 volte dal 14/03/2024
-
Per avere il permesso di soggiorno per attesa occupazione, non occorre dimostrare di avere ottenuto un reddito
Letto 0 volte dal 14/03/2024
-
Le dichiarazioni contraddittorie del datore di lavoro non bastano per il rigetto della regolarizzazione del lavoratore
Letto 0 volte dal 14/03/2024
-
Rinnovo permesso, diniego per insufficienza dei redditi: non può dipendere dal fatto che il datore di lavoro non paga i ...
Letto 0 volte dal 05/03/2024