Lo straniero impugnava il decreto di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, basato sulla mancanza di redditi di provenienza lecita con cui provvedere al proprio sostentamento. In particolare, osservava di essere presente in Italia sin dal 2003 e di aver sempre regolarmente lavorato tranne che in un periodo in cui era occupato in nero (peraltro, relativamente a quel periodo era ancora in corso un contenzioso presso il giudice del lavoro per il pagamento delle contribuzioni di legge), avendo quindi sempre avuto a disposizione mezzi leciti di sostentamento. Inoltre, era in possesso di contratto di lavoro a tempo indeterminato. Massima: Costituisce violazione dell’articolo 5, comma 3, Dlgs. 286\98 non tenere presente gli elementi sopravvenuti quale il contratto di lavoro a tempo indeterminato di cui dispone lo straniero all'attualità, eventualmente dimostrati con buste paga, anche in relazione ad un rapporto di lavoro nel quale il datore abbia omesso di versare, in tutto o in parte, i contributi previdenziali (a maggior ragione se, rispetto a tale inadempimento datoriale, penda controversia dinanzi al giudice del lavoro a seguito di denuncia presentata dallo straniero lavoratore all’INPS).