Rinnovo del permesso se risulta un rapporto di lavoro (anche se esiste un contenzioso dinanzi al giudice del lavoro per omessa contribuzione)
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, Sentenza del 28 gennaio 2011 n. 380
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 360 volte dal 22/08/2011
Lo straniero impugnava il decreto di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, basato sulla mancanza di redditi di provenienza lecita con cui provvedere al proprio sostentamento. In particolare, osservava di essere presente in Italia sin dal 2003 e di aver sempre regolarmente lavorato tranne che in un periodo in cui era occupato in nero (peraltro, relativamente a quel periodo era ancora in corso un contenzioso presso il giudice del lavoro per il pagamento delle contribuzioni di legge), avendo quindi sempre avuto a disposizione mezzi leciti di sostentamento. Inoltre, era in possesso di contratto di lavoro a tempo indeterminato. Massima: Costituisce violazione dell’articolo 5, comma 3, Dlgs. 286\98 non tenere presente gli elementi sopravvenuti quale il contratto di lavoro a tempo indeterminato di cui dispone lo straniero all'attualità, eventualmente dimostrati con buste paga, anche in relazione ad un rapporto di lavoro nel quale il datore abbia omesso di versare, in tutto o in parte, i contributi previdenziali (a maggior ragione se, rispetto a tale inadempimento datoriale, penda controversia dinanzi al giudice del lavoro a seguito di denuncia presentata dallo straniero lavoratore all’INPS).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
Sezione Quarta
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
[...]
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno n. 10290/2010 Imm., emessa dalla Questura di Milano in data 17 Agosto 2010, e notificata in data 14 Ottobre 2010;
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui gli era stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno per la mancanza di redditi di provenienza lecita con cui provvedere al proprio sostentamento, formulando due motivi di ricorso.
Il primo contesta la violazione degli articoli 3,5 e 26 D.lgs. 286\98 e 13 DPR 394\99 oltre all’eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione.
Il ricorrente afferma di essere presente regolarmente nel nostro paese dal 2003 e di aver sempre regolarmente lavorato tranne in un periodo nel 2008 quando era occupato in nero presso la ditta C... F... con cui ha in corso un contenzioso presso il giudice del lavoro e quindi di aver sempre avuto a disposizione mezzi leciti di sostentamento.
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’articolo 5,comma 3, Dlgs. 286\98 per non aver tenuto presente gli elementi sopravvenuti quale il contratto di lavoro a tempo indeterminato di cui oggi dispone.
Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso è fondato.
Dalla documentazione prodotta risulta che il ricorrente ha stipulato un contratto di soggiorno prima con la G... S.C. a.r.l. nell’ottobre 2009 e successivamente in data 7.7.2010 con la H... S.C.P.A. contratto tuttora in essere.
Inoltre per il 2008 sono state prodotte delle buste paga da cui si rileva che il ricorrente ha lavorato per la ditta C... F... anche se il datore di lavoro non ha provveduto al versamento dei contributi previdenziali, motivo per cui esiste attualmente una controversia a seguito di denuncia presentata all’INPS.
Vi erano quindi i presupposti per il rilascio del rinnovo richiesto poiché al momento dell’emanazione del provvedimento impugnato, il ricorrente risultava lavorare regolarmente e di conseguenza il provvedimento di rigetto va annullato poiché l’amministrazione dovrà procedere ad effettuare una nuova istruttoria per verificare la sussistenza delle condizioni che emergono dalla documentazione prodotta in giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2011.
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Avv. Francesco Lombardini - Studio Legale Cesena | Immigrazione | Penale | Civile - Cesena, FC
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