Rilascio titolo di viaggio per stranieri, le ragioni che hanno consentito la protezione sussidiaria sono sufficienti
T.A.R. Puglia, sezione seconda, sent. n. 1375/2015 del 29/01/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Con l’art. 24 del d.lgs. n. 251/2007 il legislatore italiano ha previsto la possibilità del rilascio in favore del beneficiario di protezione sussidiaria del titolo di viaggio per stranieri [art. 24 cit.: <<1. Per consentire i viaggi al di fuori del territorio nazionale, la competente questura rilascia ai titolari dello status di rifugiato un documento di viaggio di validità quinquennale.
3. Il rilascio dei documenti di cui ai commi 1 e 2 è rifiutato ovvero, nel caso di rilascio, il documento è ritirato se sussistono gravissimi motivi attinenti la sicurezza nazionale e l’ordine pubblico che ne impediscono il rilascio>>.
Le “fondate ragioni” richiamate dalla norma riguardano le ragioni stesse che hanno determinato il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, né può ritenersi che l’Amministrazione possa chiedere ai fini del rilascio del titolo di viaggio comportamenti ulteriori ed altra documentazione volti a dimostrare la sussistenza di ragioni oggettive che impediscono allo straniero di ottenere il rilascio del passaporto dalla Rappresentanza Diplomatica del paese di origine.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso n. 2008 del 2014, proposto da:
- Bilal Muhammad, rappresentato e difeso dall’Avv. Nicoletta Maria Mauro, con domicilio ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.a.r.;
contro
- la Questura di Brindisi e il Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima per legge domiciliati;
per l’annullamento
- del provvedimento Cat. A.12.2014.Imm.4 del 18 luglio 2014, di rifiuto del rilascio del titolo di viaggio, ai sensi dell’art. 24, comma 2, D.Lgs. 251/2007, notificato al ricorrente dalla Questura di Brindisi in data 25 agosto 2014;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali.
Visto il ricorso.
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura di Brindisi e del Ministero dell’Interno.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza pubblica del 29 gennaio 2015 il Cons. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Mauro e Tarentini -per le pp.aa..
Osservato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Richiamata l’ordinanza in data 17 ottobre 2014, n. 544, con cui la Sezione accoglieva la formulata istanza di tutela cautelare nei sensi che seguono:
- <<Considerato che con l’art. 24 del d.lgs. n. 251/2007 il legislatore italiano ha recepito l’art. 25 della direttiva 2004/83/CE, prevedendo la possibilità del rilascio in favore del beneficiario di protezione sussidiaria del titolo di viaggio per stranieri [art. 24 cit.: <<1. Per consentire i viaggi al di fuori del territorio nazionale, la competente questura rilascia ai titolari dello status di rifugiato un documento di viaggio di validità quinquennale rinnovabile secondo il modello allegato alla Convenzione di Ginevra.
2. Quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza, la questura competente rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio per stranieri. Qualora sussistano ragionevoli motivi per dubitare dell’identità del titolare della protezione sussidiaria, il documento è rifiutato o ritirato.
3. Il rilascio dei documenti di cui ai commi 1 e 2 è rifiutato ovvero, nel caso di rilascio, il documento è ritirato se sussistono gravissimi motivi attinenti la sicurezza nazionale e l’ordine pubblico che ne impediscono il rilascio>>];
Rilevato che le “fondate ragioni” richiamate dalla norma riguardano le ragioni stesse che hanno determinato il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, né può ritenersi che l’Amministrazione possa chiedere ai fini del rilascio del titolo di viaggio comportamenti ulteriori ed altra documentazione volti a dimostrare la sussistenza di ragioni oggettive che impediscono allo straniero di ottenere il rilascio del passaporto dalla Rappresentanza Diplomatica del paese di origine (Tribunale di Roma, decreto del 20 gennaio 2012);
Rilevato altresì che il rilascio del titolo di viaggio è rifiutato, e laddove rilasciato è ritirato, solo nelle ipotesi limitate e circoscritte in cui sussistano “gravissimi motivi attinenti alla sicurezza nazionale e l’ordine pubblico che ne impediscono il rilascio”;
Ritenuto pertanto che il diniego impugnato, basato sul fatto che “lo straniero non ha prodotto alcuna prova dell’impossibilità di ottenere il passaporto dalle Autorità del suo Paese” appare prima facie non rispondente alle disposizioni in materia;
Ritenuto che ricorrono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare ai fini del riesame da parte della competente autorità>>.
2.- Osservato che le valutazioni appena esposte, le quali, pienamente condivise dal Collegio, si richiamano come parti integranti di questa sentenza, non risultano in alcun modo successivamente confutate dall’Amministrazione resistente, sicché il ricorso deve, per quanto esposto, essere accolto (il difensore del Bilal, peraltro, faceva presente che in sede di riesame il titolo sarebbe stato rilasciato al suo assistito, pur non avendo sul punto una certezza assoluta e non potendo pertanto dichiarare il sopravvenuto difetto di interesse).
3.- Osservato, ancora, che per la particolarità della questione può disporsi la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2008 del 2014 indicato in epigrafe, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2015, con l’intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Carlo Dibello, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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