Con l’art. 24 del d.lgs. n. 251/2007 il legislatore italiano ha previsto la possibilità del rilascio in favore del beneficiario di protezione sussidiaria del titolo di viaggio per stranieri [art. 24 cit.: <<1. Per consentire i viaggi al di fuori del territorio nazionale, la competente questura rilascia ai titolari dello status di rifugiato un documento di viaggio di validità quinquennale.