Rilascio titolo di viaggio per stranieri con protezione sussidiaria, la competenza è della Questura
T.A.R. Sicilia, sezione quarta, sent. n. 179/2015 del 19/01/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Si premette che l’art. 24 del D. Lgs. 251/2007 (contenente norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonchè norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta) stabilisce:
Quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza, la questura competente rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio per stranieri. Qualora sussistano ragionevoli motivi per dubitare dell'identità del titolare della protezione sussidiaria, il documento è rifiutato o ritirato”.
Risulta, quindi, evidente la scelta del legislatore di demandare alle Questure la competenza al rilascio del documento di viaggio in questione, attraverso un procedimento amministrativo attivabile ad istanza di parte.
Ne consegue che l’istruttoria e la conclusione del procedimento avviato a domanda dell’interessato si profilano come adempimenti dovuti, ai sensi dell’art. 2 della L. 241/90, giacchè la predetta norma impone che ogni procedimento amministrativo debba essere concluso con un provvedimento espresso, entro il termine fissato dal regolamento o dalla legge.
Nel caso di specie, l’istanza presentata dal ricorrente in data 2 luglio 2013 non risulta essere stata mai riscontrata dall’amministrazione. Da qui, la fondatezza del ricorso proposto ai sensi dell’art. 117 del c.p.a. avverso l’illegittima inerzia della P.A.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1338 del 2014, proposto da:
Harouna Couilibaly, rappresentato e difeso dall'avv. Carla Trommino, con domicilio eletto presso avv. Monica Rapisarda, in Catania, Via F. Riso, 12;
contro
Questura di Siracusa - Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del silenzio/inadempimento serbato dalla Questura di Siracusa sull’istanza volta al rilascio del titolo di viaggio per stranieri;
e per la declaratoria dell’obbligo di provvedere con un provvedimento espresso;
e per il risarcimento
del danno da ritardo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Siracusa - Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2014 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. Couilibaly Harouna, premettendo di rivestire lo status di persona sottoposta a protezione sussidiaria ex art. 2, co. 1, lett. g) ed h), del D. Lgs. 251/2007, riconosciutogli con sentenza della Corte d’appello di Catania n. 706 del 3.04.2013, espone di aver presentato alla Questura di Siracusa in data 2.07.2013 istanza per il rilascio del “titolo di viaggio per stranieri” previsto dall’art. 24 del citato decreto legislativo.
La Questura non ha riscontrato l’istanza con alcun tipo di comunicazione.
Il sig. Coulibaly ha quindi proposto il ricorso in epigrafe, con il quale chiede che si accerti l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza; che si ordini all’amministrazione di concludere il procedimento con provvedimento espresso; che si condanni la stessa al pagamento del danno “da ritardo” nella conclusione del procedimento, ai sensi dell’art. 2 bis della L. 241/90.
L’Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio per conto dell’amministrazione intimata, con memoria di mera forma, ed ha dichiarato in udienza di non aver ricevuto da quest’ultima alcun atto o documento utile ai fini della difesa.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Si premette che l’art. 24 del D. Lgs. 251/2007 (contenente norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonchè norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta) stabilisce che “Per consentire i viaggi al di fuori del territorio nazionale, la competente questura rilascia ai titolari dello status di rifugiato un documento di viaggio di validità quinquennale rinnovabile secondo il modello allegato alla Convenzione di Ginevra.
Quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza, la questura competente rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio per stranieri. Qualora sussistano ragionevoli motivi per dubitare dell'identità del titolare della protezione sussidiaria, il documento è rifiutato o ritirato”.
Risulta, quindi, evidente la scelta del legislatore di demandare alle Questure la competenza al rilascio del documento di viaggio in questione, attraverso un procedimento amministrativo attivabile ad istanza di parte.
Ne consegue che l’istruttoria e la conclusione del procedimento avviato a domanda dell’interessato si profilano come adempimenti dovuti, ai sensi dell’art. 2 della L. 241/90, giacchè la predetta norma impone che ogni procedimento amministrativo debba essere concluso con un provvedimento espresso, entro il termine fissato dal regolamento o dalla legge.
Nel caso di specie, l’istanza presentata dal ricorrente in data 2 luglio 2013 non risulta essere stata mai riscontrata dall’amministrazione. Da qui, la fondatezza del ricorso proposto ai sensi dell’art. 117 del c.p.a. avverso l’illegittima inerzia della P.A.
In accoglimento del presente ricorso, allora, la Questura dovrà esitare il procedimento avviato con la domanda avanzata dal ricorrente entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione o notifica della presente sentenza. Nel rispetto dell’art. 31, co. 3, c.p.a., non può essere emessa, invece, alcuna statuizione che investa il merito della domanda di rilascio del titolo di viaggio, sussistendo spazi per una valutazione discrezionale affidata alla esclusiva competenza dell’amministrazione procedente, come si ricava dai commi 2 e 3 del citato art. 24 del D. Lgs. 251/2007.
Fondata è anche la domanda con la quale si chiede il risarcimento del danno conseguente alla mancata definizione del procedimento amministrativo nel termine previsto. Invero l’art. 2 bis della L. 241/90 - introdotto con la l. 69/2009 – stabilisce che “Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.”.
Nel caso in esame, sussiste l’elemento psicologico contemplato dal paradigma dell’art. 2043 c.c. (quanto meno sotto il profilo della colpa), giacchè l’amministrazione non ha dato giustificazioni, nemmeno in sede processuale, circa i motivi della mancata conclusione del procedimento, nonostante sia decorso quasi un anno dalla presentazione della relativa istanza. In secondo luogo, sul piano oggettivo, il danno lamentato appare realisticamente correlato alla limitazione della libertà di movimento e circolazione, e quindi all’impossibilità per il ricorrente di muoversi nell’ambito dell’UE e di coltivare, tra l’altro, relazioni affettive e familiari.
In tema di danno da ritardo nell’esercizio dell’azione amministrativa la giurisprudenza ha precisato che la norma “tutela in sé il bene della vita inerente alla certezza, quanto al fattore tempo, dei rapporti giuridici che vedono come parte la Pubblica amministrazione, stante la ricaduta che il ritardo a provvedere può avere sullo svolgimento di attività ed iniziative economiche condizionate alla valutazione positiva della stessa, ovvero alla rimozione di limiti di rilievo pubblico al loro espletamento; sul piano oggettivo l'illecito de quo riceve qualificazione dall'inosservanza del termine ordinamentale per la conclusione del procedimento; sul piano soggettivo il ritardo deve essere ascrivibile ad un'inosservanza dolosa o colposa dei termini di legge o di regolamento stabiliti per l'adozione dell'atto terminale” (Tar Puglia Lecce 2027/2014).
In conclusione, sussistono tutte le condizioni per affermare la responsabilità dell’amministrazione per mancata conclusione del procedimento amministrativo. L’entità del risarcimento – come richiesto in ricorso – viene liquidata in via equitativa, nella misura di euro 500,00.
Per il principio della soccombenza, l’amministrazione sopporterà anche le spese processuali affrontate dal ricorrente, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto dichiara illegittimo il silenzio serbato dall’amministrazione resistente, ordinando alla stessa di concludere il procedimento amministrativo avviato con la domanda di parte entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione o notifica della presente sentenza. Condanna l’amministrazione resistente al risarcimento del danno da ritardo patito dal ricorrente, liquidato in euro 500,00. Condanna l’amministrazione al rimborso delle spese processuali liquidate in euro 500,00 oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Cosimo Di Paola, Presidente
Francesco Brugaletta, Consigliere
Francesco Bruno, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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