Rilascio protezione motivi umanitari, va tutelata la presenza in Italia da 10 anni
Consiglio di Stato, sezione terza, ord. n. 2575/2015 del 11/06/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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L’immigrato vive in Italia dal 2004 e dal 2007 ha fruito del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria. La Commissione nazionale per il diritto di asilo con delibera 17.12.2014, riscontrato che l’immigrato, a differenza di quanto in origine aveva dichiarato, era cittadino del Ghana ( non del Sudan), revocava il permesso per protezione sussidiaria.
Il decreto impugnato non contiene alcuna motivazione circa il mancato rilascio del permesso per motivi umanitari.
Nel bilanciamento dei contrapposti interessi, appare prevalente quello dell’immigrato, in Italia ormai da 10 anni senza segnalazioni negative, ad evitare di entrare in una situazione di clandestinità che gli precluderebbe qualsiasi opportunità di dedicarsi a proficuo lavoro e, quindi, a mantenere le condizioni necessarie per ottenere il rilascio di un titolo si soggiorno.
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4229 del 2015, proposto da:
Mark Stephesion, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Favini, con domicilio eletto presso Di Stato Consiglio in Roma, piazza Capo di Ferro 13;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
dell' ordinanza cautelare del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - SEZ. STACCATA DI PARMA: SEZIONE I n. 00088/2015, resa tra le parti, concernente revoca permesso di soggiorno per motivi di protezione sussidiaria di cui al decreto della Questura di Reggio Emilia del 22.1.2015.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2015 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e udito per la parte appellata l'Avvocato dello Stato Marco La Greca;
Preso atto che l’immigrato vive in Italia dal 2004 e dal 2007 ha fruito del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria;
Rilevato che la Commissione nazionale per il diritto di asilo con delibera 17.12.2014, riscontrato che l’immigrato, a differenza di quanto in origine aveva dichiarato, era cittadino del Ghana ( non del Sudan), revocava il permesso per protezione sussidiaria con contestuale proposta al Questore di Reggio Emilia di rilasciare all’immigrato un permesso per motivi umanitari ,
Considerato che il decreto impugnato non contiene alcuna motivazione circa il mancato rilascio del permesso per motivi umanitari;
Ritenuto che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, appare prevalente quello dell’immigrato, in Italia ormai da 10 anni senza segnalazioni negative, ad evitare di entrare in una situazione di clandestinità che gli precluderebbe qualsiasi opportunità di dedicarsi a proficuo lavoro e, quindi, a mantenere le condizioni necessarie per ottenere il rilascio di un titolo si soggiorno;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'appello (Ricorso numero: 4229/2015) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado ai fini della valutazione da parte della Questura di Reggio Emilia dei presupposti per il rilascio del permesso per motivi umanitari
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
Spese della presente fase cautelare compensate tra le parti.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
Vittorio Stelo, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere
Dante D'Alessio, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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