Rilascio permesso di soggiorno per protezione, sul silenzio della Questura è competente il TAR
TAR Marche, sezione prima, sent. n. 608/2014 del 05/06/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 145 volte dal 18/02/2015
Con il presente ricorso viene denunciata l’illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza, depositata in data 31.10.2013, per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione in esecuzione dell’ordinanza del Tribunale Civile di Ancona. Il Collegio intende riaffermare la propria giurisdizione per la ragioni già illustrate in precedenti occasioni (TAR Marche 5.7.2013 n. 543).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 251 del 2014, proposto da:
Muhammad Nouman Yousaf, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Baldassarrini, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
Ministero dell'Interno; Questura di Macerata, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr. Dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
per
la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Macerata - Ufficio Immigrazione, sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi protezione presentata in data 3.10.2013 con cod.13MC011346.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Macerata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2014 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso viene denunciata l’illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza, depositata in data 31.10.2013, per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione in esecuzione dell’ordinanza del Tribunale Civile di Ancona RG n. 3361/13 cron. 3384.
Si è costituita l’Amministrazione intimata per contestare, nel merito, le deduzioni di parte ricorrente chiedendone il rigetto.
2. Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti che seguono.
Preliminarmente il Collegio intende riaffermare la propria giurisdizione per la ragioni già illustrate in precedenti ed analoghe occasioni da cui non intravede ragioni per discostarsi (cfr. TAR Marche 5.7.2013 n. 543).
Nel merito va ricordato che l'art. 2 della Legge n. 241/1990 stabilisce che ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso entro il termine stabilito dalla legge o dal regolamento.
L’art. 5 comma 9 del D.Lgs n. 286/1998 prevede, in generale, un termine di venti giorni (ora elevato a 60 dall’art. 1, comma 1, lett. c, del D.Lgs. 4.3.2014, n. 40), dalla presentazione dell'istanza, per il rilascio o il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno in presenza dei relativi requisiti.
Nella fattispecie in esame l’Amministrazione deve agire per effetto di un provvedimento del Giudice Ordinario e qualora intenda acquisire il parere della competente Commissione Territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato, tale sub-procedimento deve comunque concludersi nel termine di 20 giorni previsto dall’art. 16 comma 1 della Legge n. 241/1990, salva la sua interruzione per acquisire elementi istruttori.
In caso di inerzia dell’organo consultivo, l’amministrazione richiedente ha comunque la facoltà di procedere indipendentemente dall’espressione del parere (cfr. art. 16 comma 2 Legge n. 241/1990).
Alla data di proposizione dell’odierno gravame, la tempistica sopra ricordata risulta essere ampiamente scaduta, il che obbliga la Questura comunque al provvedere.
Eventuali incertezze sul tipo di protezione da riconoscere non possono determinare ulteriore ritardo. Sarà eventualmente l’interessato a dolersi dell’avvenuto riconoscimento di un tipo di protezione anziché di un altro.
Il ricorso deve quindi essere accolto, con conseguente declaratoria di illegittimità del silenzio mantenuto dall'Amministrazione sulla domanda in oggetto e con ordine alla stessa di provvedere qualora non abbia già adempiuto nelle more della decisione del ricorso.
4. Le spese di giudizio possono essere compensate in ragione della complessità della questione giuridica concernente la giurisdizione.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina alla Questura di Macerata di concludere il procedimento, mediante l’adozione di un provvedimento espresso, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Morri, Presidente FF, Estensore
Tommaso Capitanio, Consigliere
Francesca Aprile, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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