Rilascio permesso di soggiorno, la conversione da un permesso per motivi di giustizia è possibile
T.A.R. Sardegna, sezione seconda, sent. n. 203/2015 del 13/01/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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La doglianza risulta fondata, per l’assorbente ragione che non si rinviene nell’ordinamento alcuna disposizione che vieti di rilasciare il permesso di soggiorno per lavoro subordinato a colui che sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di giustizia.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 575 del 2013, proposto da:
Ibrahim Bakri, rappresentato e difeso dagli avv.ti Annamaria Musio e Emilia Fois, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Emma Marceddu in Cagliari, via San Salvatore Da Civita n. 11;
contro
Questura di Nuoro, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui uffici in Cagliari, via Dante n. 23, è legalmente domiciliata;
per l'annullamento
del provvedimento 29 ottobre 2012 Cat A12/2012/PASI/Imm., con cui il Questore di Nuoro ha rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente;
della comunicazione scritta dei motivi ostativi all’accoglimento dell'istanza di rinnovo;
del verbale di notifica del provvedimento impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Nuoro.
Viste le memorie difensive.
Visti tutti gli atti della causa.
Nominato relatore per l'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2015 il Consigliere Alessandro Maggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
a) che con istanza in data 3/2/2012 il sig. Ibrahim Bakiri, ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
b) che col provvedimento meglio indicato in epigrafe l’istanza è stata respinta per essere il richiedente “precedentemente titolare di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia non rinnovabile per lavoro subordinato”;
c) che ritenendo il diniego illegittimo il sig. Bakiri lo ha impugnato chiedendone l’annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere;
d) che per resistere al ricorso si è costituita in giudizio l’intimata amministrazione;
e) che con un unico articolato motivo di gravame il ricorrente deduce, in via prioritaria, l’insussistenza di norme che precludano, a chi sia titolare di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia, di ottenerne uno per lavoro subordinato;
f) che la doglianza risulta fondata, per l’assorbente ragione che non si rinviene nell’ordinamento alcuna disposizione che vieti di rilasciare il permesso di soggiorno per lavoro subordinato a colui che sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di giustizia;
g) che è appena il caso di osservare che nessuna rilevanza ostativa può riconoscersi al fatto che nel modello di domanda presentata dal ricorrente per ottenere il permesso di soggiorno per lavoro subordinato figuri contrassegnata la voce “rinnovo”, anziché quella “rilascio”, essendo, comunque, evidente la volontà del richiedente di conseguire il detto permesso;
h) che, pertanto, il ricorso va accolto;
i) che spese e onorari di giudizio, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’intimata amministrazione al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida forfettariamente in complessivi € 3.500/00 (tremilacinquecento) oltre accessori di legge e rimborso di quanto pagato a titolo di contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Scano, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore
Antonio Plaisant, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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