Rilascio permesso di soggiorno in seguito a denuncia del datore di lavoro per sfruttamento, il parere del procuratore va richiesto dalla Questura
T.A.R. Lazio, sez. prima, sent. n. 496/2016 del 14/07/2016
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 137 volte dal 13/12/2016
Il ricorso è fondato in quanto è provato dalla documentazione prodotta in giudizio che il ricorrente, avendo denunciato il proprio datore di lavoro per condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’art. 603 bis del c.p., aveva diritto, come previsto dall’art. 22 del D.lgs 286/98 al rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5 comma 6.
Il ricorrente nella domanda di permesso ha chiesto espressamente al Questore di richiedere il parere in argomento.
In conclusione, il diniego è illegittimo perché fondato sulla mancata acquisizione del parere del Procuratore della Repubblica che avrebbe dovuto essere acquisito direttamente dall’Amministrazione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 771 del 2015, proposto da:
Karim Moustaoui, rappresentato e difeso dall'avvocato Stella Tatangelo C.F. TTNSLL58M56E340F, con domicilio eletto presso il Tar Lazio Sez. di Latina, via A. Doria, 4;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Frosinone, in persona del Ministro p. t., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensiva,
del provvedimento del Questore di Frosinone Ufficio Immigrazione – Cat.A.12/Imm del 22 ottobre 2015, notificato il giorno 6 novembre 2015, col quale è stata rigettata l’istanza di rilascio di permesso di soggiorno per lavoro;
nonché, di ogni altro atto connesso, preordinato e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2016 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto, il ricorso notificato a mezzo servizio postale e depositato il 23 dicembre 2015 con cui il sig. Moustaoui Karim (cittadino marocchino) ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe col quale la Prefettura di Frosinone ha respinto la domanda presentata in data 6.2.2015 per il rilascio di permesso di soggiorno per lavoro ex art. 22 comma 12 del T.U. Immigrazione, con la motivazione che la documentazione prodotta dal ricorrente ad integrazione dell’istanza in seguito all’avviso di avvio del procedimento non è stata ritenuta idonea ad evitare il rigetto in quanto il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 22 comma 12 cit. presuppone una espressa dichiarazione da parte del Procuratore della Repubblica procedente;
Considerato, che a sostegno del gravame il ricorrente deduce vizi di violazione di legge ed eccesso di potere rappresentando, in particolare, che contrariamente a quanto affermato nel provvedimento l’istante ha fatto ingresso nel territorio con visto rilasciato il 15.11.2008 e per il tramite del datore ha avviato la domanda per emersione lavoro irregolare; successivamente ha denunciato il datore per sfruttamento, e quindi aveva il diritto a ottenere il permesso ai sensi dell’art. 22 comma 12 quater d.lgs 286/98; il datore di lavoro sig. Zanardelli, nelle more è deceduto per cui il procedimento penale si è estinto;
Visto, l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno depositato in data 9 gennaio 2016;
Vista, l’ordinanza n. 26 del 28 gennaio 2016 con cui la Sezione ha accolto, ai fini del riesame, la domanda di tutela cautelare;
Considerato, che il ricorso è fondato in quanto è provato dalla documentazione prodotta in giudizio che il ricorrente, avendo denunciato il proprio datore di lavoro per condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’art. 603 bis del c.p., aveva diritto, come previsto dall’art. 22 del D.lgs 286/98 al rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5 comma 6;
Rilevato, che l’art. 22 cit. prevede che il permesso di soggiorno è rilasciato con il parere favorevole del procuratore della Repubblica ma non anche che detto parere debba essere acquisito su istanza dell’interessato;
Considerato, che il ricorrente nella domanda di permesso ha chiesto espressamente al Questore di richiedere il parere in argomento;
Ritenuto, in conclusione che il diniego è illegittimo perché fondato sulla mancata acquisizione del parere del Procuratore della Repubblica che avrebbe dovuto essere acquisito direttamente dall’Amministrazione;
Ritenuto, che le spese devono seguire la soccombenza e tengono conto dell’inottemperanza dell’Amministrazione all’ordinanza cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 771/15 lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero dell’Interno alle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 4.000 (quattromila), oltre spese generali, ex art. 14 tariffario forense, cpa e iva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Taglienti, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Roberto Maria Bucchi
Carlo Taglienti
IL SEGRETARIO
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