Rilascio permesso di soggiorno da emersione, la condanna per il reato di clandestinità non è più ostativa
T.A.R. Emilia Romagna, sez. I, sent. n. 671/2016 del 22/10/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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L’unico ostacolo alla “emersione” è stato individuato nell’art. 13, lett. c) del D. L. n. 78/2009, che esclude dalla regolarizzazione gli stranieri “che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., per uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 del medesimo codice".
Orbene, come il Giudice amministrativo ha ormai definitivamente accertato in plurime pronunce, con l’entrata in vigore degli artt. 7, nn. 1, 3 e 4, 8, nn.1 e 4, 15, nn.1, 3, 4, 5 e 6, e 16 della Direttiva comunitaria n. 115/2008 è stato abolito – con effetto retroattivo ai sensi dell’art. 2 c.p. - il reato di cui agli artt. 14, co. 5bis e 5ter D.lgs. 286/1998, e pertanto la relativa condanna penale non può più costituire motivo di rigetto dell’istanza-dichiarazione formulata ex art. 1ter n. 78/2009.
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