Ricongiungimento familiare con straniero in attesa di cittadinanza italiana
Sentenza della Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile nr. 12680 del 28/05/2009
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 1467 volte dal 10/07/2009
Massima: È illegittimo il diniego del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare ad un extracomunitario il cui coniuge sia a sua volta un extracomunitario titolare di permesso di soggiorno rilasciato per attesa di cittadinanza. CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Sentenza del 28 maggio 2009 n. 12680 Fatto e Diritto Con ordinanza del 2.11.2006 la Corte di Appello di Trento respingeva il reclamo proposto dal Ministero dell’interno avverso l’or
Massima: È illegittimo il diniego del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare ad un extracomunitario il cui coniuge sia a sua volta un extracomunitario titolare di permesso di soggiorno rilasciato per attesa di cittadinanza.
CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sentenza del 28 maggio 2009 n. 12680
Fatto e Diritto
Con ordinanza del 2.11.2006 la Corte di Appello di Trento respingeva il reclamo proposto dal Ministero dell’interno avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Trento aveva accolto la richiesta di (…) di sospensione e annullamento del provvedimento del Questore di Trento, avente ad oggetto il diniego del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare con la moglie (…) cittadina brasiliana titolare di permesso di soggiorno rilasciato per attesa di cittadinanza e l’ordine di rilasciare il territorio nazionale. In particolare il tribunale riteneva di dover accogliere la richiesta, nonostante l’art. 28 D. L. vo n. 286 del 1998 non contemplasse il permesso di soggiorno per motivi di attesa cittadinanza tra quelli idonei a far sorgere il diritto all’unità familiare, e ciò in quanto una diversa interpretazione avrebbe comportato una irragionevole disparità di trattamento rispetto alla tutela dell’unità familiare fra titolari di permesso di soggiorno per attesa cittadinanza e titolari di permesso per altra causa, così come d’altro canto già affermato da questa Corte con riguardo al titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari (C. 01/1714).
Quanto poi alla durata del permesso accordato alla moglie, inferiore ad un anno, il dato sarebbe stato irrilevante poiché il permesso di soggiorno per l’ acquisto della cittadinanza va rilasciato per un periodo pari alla durata del procedimento di concessione o di riconoscimento, procedimento non concluso pur essendo trascorso più di un anno dalla relativa apertura.
Il Ministero dell’Interno proponeva quindi reclamo avverso il detto provvedimento, opponendosi all’estensione analogica dei principi espressi nella citata sentenza n. 1714, e ciò in quanto il permesso di soggiorno rilasciato in favore della moglie dovrebbe avere carattere precario e non permetterebbe lo svolgimento di attività lavorativa.
(…) si costituiva sostenendo l’infondatezza del reclamo, di cui eccepiva anche pregiudizialmente l’improponibilità e la Corte territoriale, disattese le eccezioni pregiudiziali, confermava la decisione del primo giudice, condividendo le argomentazioni svolte con riguardo alla necessità di dare applicazione al principio espresso da questa corte nella richiamata sentenza 01/1714, che aveva ritenuto non tassativa l’elencazione contenuta nell’art. 28 D.L.vo n. 286 del 1998, facendovi rientrare anche l’ipotesi di permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari, sicché un trattamento giuridico differenziato rispetto a due tipologie di permesso da cui discendono facoltà analoghe sarebbe stato costituzionalmente illegittimo.
D’altra parte - osservava la Corte - la previsione del permesso di soggiorno per attesa cittadinanza sarebbe stato contemplato in data successiva al D.L.vo n. 286, e cioè nel D.P.R, 1999 n. 394, mentre sarebbe inesatto il rilievo secondo cui al titolare di detto permesso sarebbe preclusa la possibilità di svolgere attività lavorativa.
Avverso la detta ordinanza il Ministero dell’Interno, la Questura di Trento e il Commissario del Governo di Trento proponevano ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo
corredato del prescritto quesito di diritto e successivamente illustrato da memoria, cui non resisteva l’intimato, con il quale denunciava la violazione degli artt. 28, 30, 6 del D. L. vo 286/1998, 11 D.P.R, 394/1999, sulla base del rilievo che nella specie si sarebbe trattato di ipotesi di conversione del permesso di soggiorno di familiare di straniero regolarmente soggiornante, ai sensi dell’art 30, comma 1, lett. c) D.Lvo n. 286; che l’istanza del (…) era stata respinta dalla Questura, non essendo contemplata la fattispecie rappresentata fra quelle indicate nell’art. 28 del D. L. vo 286; che la sentenza di questa Corte n. 1714 del 2001 era stata erroneamente richiamata, avendo ad oggetto differente fattispecie, rispetto alla quale non sarebbe stata correttamente evocata l’analogia; che la Corte aveva errato anche nel ritenere che il titolare del permesso di soggiorno potesse svolgere attività lavorativa.
Le censure sono infondate.
In proposito va infatti rilevato che il rigetto dell’istanza del (…) in sede amministrativa era stato determinato dal fatto che il titolo di soggiorno della moglie, rispetto alla quale era stato chiesto il ricongiungimento, non era compreso tra quelli che a norma dell’art. 28 Del D. L.vo 286/1998 vi danno diritto, assunto poi riproposto in sede giudiziaria e disatteso dal giudice del merito, la cui decisione di secondo grado è stata per l’appunto oggetto del presente ricorso.
Tuttavia ritiene il Collegio che si debba dar seguito all’indicazione estensiva del citato art. 28 ( sul punto modificato dall’art 2 lett. 4) D. Lgs. 8.1.2007, n. 5 ) data dalla sentenza 01/1714, ulteriormente confortata in sede giurisprudenziale dalla successiva ordinanza 08/8582 e, in sede normativa dall’art. 11 D.P.R. 1999/394 poi confermato nel testo del DP.R. 2004/334 ) - che ha previsto il rilascio del permesso di soggiorno anche per acquisto della cittadinanza per la duplice considerazione che la condizione del fruitore del permesso di soggiorno in attesa di cittadinanza ( che si protrae nel tempo per tutta la durata della procedura di riconoscimento ) risulta più stabile rispetto a tutte le altre ipotesi di permesso, in cui è predeterminato il termine di durata, nonché per l’identità di facoltà riconosciute al fruitore di permesso di soggiorno per motivi familiari
quale sarebbe appunto il (…) che ha sollecitato il ricongiungimento con la moglie in attesa di cittadinanza ) con riferimento a ricongiunqjmento a coniuge titolare di permesso di soggiorno in attesa di cittadinanza, rispetto alle altre ipotesi in cui l’art. 28 espressamente riconosce allo straniero il diritto al permesso di soggiorno.
Ed infatti il permesso di soggiorno per motivi familiari, come detto non contemplato dall’art. 28, comma 1, D. L.vo 286/98, può essere utilizzato come quelli per lavoro subordinato o autonomo ) per le altre attività consentite ( art 6, comma 1, D. L. vo 286/99 e permette inoltre l’iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo sicché, come già espressamente precisato da questa Corte nella sentenza 01/1714, un trattamento giuridico differenziato rispetto a situazioni sostanzialmente identiche si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali ( segnatamente art. 2 e 3 3. Da ciò consegue che l’interpretazione estensiva
dell’art. 28 va condivisa e che il ricorso deve essere pertanto rigettato, mentre nulla va disposto in ordine alle spese processuali poiché l’intimato non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Dispone che nel caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri atti identificativi di (…) e di (…).
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Filtra per
Altri 1566 articoli dell'avvocato
Michele Spadaro
-
Decreto Flussi 2023-2025
[New]
Letto 0 volte dal 13/11/2023
-
Cauzione al richiedente asilo.
[New]
Letto 0 volte dal 13/11/2023
-
Permesso di soggiorno per i familiari extra-UE dei cittadini comunitari che risiedono nel proprio Paese
[New]
Letto 0 volte dal 13/11/2023
-
Non occorre progetto per i minori stranieri "comunque affidati" (ma non "non accompagnati"), per la conversione in perme...
Letto 40 volte dal 09/03/2022
-
Sanatoria 2012, la Prefettura competente a decidere sulla domanda è quella istituita nella provincia in cui ricade il lu...
Letto 34 volte dal 02/03/2022