Un cittadino brasiliano chiede il ricongiungimento familiare con la moglie connazionale, titolare di permesso di soggiorno per attesa cittadinanza. La Questura di Trento nega il conseguente permesso per motivi familiari, sulla base del fatto che l'art. 28, d.lgs. 286/98 non preveda, fra i permessi che lo straniero regolarmente soggiornante deve possedere per poter ottenere per il proprio congiunto un permesso di soggiorno per motivi familiari, anche quello per attesa cittadinanza. Il Tribunale accoglie la richiesta di sospensione e annullamento del provvedimento questorile; avverso la decisione propone reclamo il Ministero dell'Interno; tuttavia la Corte di Appello conferma con ordinanza. Massima: Si deve interpretare estensivamente l'art. 28 d. lgs. 286/98, anche sulla scorta dell'innovazione legislativa di cui all’art. 11 D.P.R. 394/99, poi confermato nel testo del DP.R. 334/2004, che ha previsto il rilascio del permesso di soggiorno anche per acquisto della cittadinanza, per la duplice considerazione che la condizione del fruitore del permesso di soggiorno in attesa di cittadinanza (che si protrae nel tempo per tutta la durata della procedura di riconoscimento) risulta più stabile rispetto a tutte le altre ipotesi di permesso, in cui è predeterminato il termine di durata, che pure consentono al familiare di ottenere il permesso per motivi familiari; nonché per l’identità di facoltà riconosciute al fruitore di permesso di soggiorno per motivi familiari con riferimento a ricongiungimento a coniuge titolare di permesso di soggiorno in attesa di cittadinanza, rispetto alle altre ipotesi in cui l’art. 28 espressamente riconosce allo straniero il diritto al permesso di soggiorno.