L'articolo 9 del Testo unico dell'immigrazione prevede che il procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno CE ("carta di soggiorno") deve concludersi entro il termine massimo di 90 giorni, come ribadito dalla recente sentenza del T.A.R. del Lazio n. 8154/2013. Solitamente questo termine non viene rispettato. Non solo! Molto spesso, la Questura, anzichè il permesso di soggiorno CE di lungo periodo, rilascia un normale permesso di soggiorno per motivi familiari, di durata biennale, o altro titolo di soggiorno a tempo determinato, senza alcun diniego espresso dell'istanza concernente il permesso di soggiorno CE di lungo periodo. Attraverso tali prassi, le questure ottengono l'illegittimo risultato di non rilasciare il permesso di soggiorno CE ai familiari se essi non abbiano maturato autonomamente i cinque anni di residenza e gli altri requisiti che la legge richiede invece solo per il titolare a titolo principale del permesso. Si evidenzia che il requisito del previo soggiorno legale ultraquinquennale è richiesto solo in capo al richiedente e non anche a ciascuno dei familiari conviventi, e ciò sia nel caso di istanza presentata dall'avente titolo principale in favore dei suoi familiari che da loro stessi direttamente. A fronte di queste prassi illegittime, il cittadino straniero potrà presentare ricorso al TAR, sia nel caso di silenzio per oltre 90 giorni sia nel caso di rilascio di altro titolo di soggiorno, chiedendo che sia dato ordine all'Amministrazione di provvedere conformemente alla richiesta.