Il suddetto provvedimento di revoca veniva adottato a causa della presunta assenza del ricorrente dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi ex art. 9, VII° comma, lett. d), D. Lgs 286/1998. Dagli accertamenti esperiti emergeva che lo straniero aveva lasciato il territorio dello Stato con il proprio nucleo familiare sin dall'anno 2010 senza più farvi ritorno.