Revoca permesso di soggiorno, non è automatica e può seguire solo dopo il coinvolgimento dello straniero nel procedimento
TAR Emilia Romagna, sezione seconda, sent. n. 479/2014 del 27/02/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 122 volte dal 09/03/2015
Nella specie, infatti, trattasi di atto di ritiro disposto dall’amministrazione riguardo ad un precedente atto ampliativo (rilascio del permesso di soggiorno) adottato nei riguardi del cittadino marocchino odierno ricorrente. Come ribadito dal costante orientamento giurisprudenziale, l'avviso di avvio del procedimento di revoca del permesso è necessario.
Né, risulta al Collegio che il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno costituisse atto vincolato per l’amministrazione, da un lato non rinvenendosi la sussistenza di alcun elemento automaticamente ostativo al permanere del cittadino straniero sul territorio nazionale (la revoca è fondata sull’esistenza di una semplice denuncia del ricorrente per il reato di cui all’art. 5, comma 8 bis D. Lgs. n. 286 del 1998) e dall’altro lato ben potendo, l’interessato, nel caso fosse stato coinvolto nell’attività procedimentale ex art. 7 L. n. 241 del 1990, contribuire fattivamente a determinare il contenuto del provvedimento finale mediante rappresentazione di eventuali elementi a sé favorevoli, al fine di consentire alla P.A. una completa valutazione istruttoria della fattispecie.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 363 del 2013, proposto da:
Said Baoud, rappresentato e difeso dall'avv. Romina Magnani, con domicilio eletto presso l’avv. Roberto Manservisi, con studio in Bologna, via Santo Stefano n. 16;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui Uffici in Bologna via Guido Reni n. 4 è domiciliato ex lege.
per l'annullamento, previa sospensiva,
del provvedimento in data 11.03.2013, con il quale la Questura della provincia di Forlì-Cesena ha disposto la revoca del permesso di soggiorno precedentemente rilasciato al ricorrente con contestuale rifiuto di rilascio, al medesimo, di qualsiasi altro titolo di soggiorno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno-Questura di Forlì - Cesena;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2014 il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, un cittadino di nazionalità marocchina ha impugnato il provvedimento in data 11/3/2013 con il quale la Questura della provincia di Forlì-Cesena gli ha revocato il permesso di soggiorno in precedenza rilasciatogli, con contestuale rifiuto di rilasciare al medesimo qualsiasi altro titolo di soggiorno. L’interessato deduce, a sostegno dell’impugnativa, motivi in diritto rilevanti violazione degli artt. 7 e segg. della L. n. 241 del 1990; violazione degli artt. 4, 5 e 8bis del D. Lgs. n. 286 del 1998; violazione art. 3 L. 20/11/1989 Convenzione di New York sui diritti del fanciullo all’unità familiare; Eccesso di potere riguardo ai profili di: travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti.
Il Ministero dell’Interno, costituitosi in giudizio, chiede che il ricorso sia respinto, in quanto infondato.
Con ordinanza collegiale n. 469 del 24/10/2013, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare presentata dal ricorrente, con sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, limitatamente alla parte in cui dispone la revoca del permesso di soggiorno.
Alla pubblica udienza del 27 febbraio 204 la causa è stata chiamata ed è stata quindi trattenuta per la decisione come da verbale.
Il Collegio osserva che il ricorso merita accoglimento.
Risulta infatti fondata la censura rilevante mancata comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e ss. della L. n. 241 del 1990.
Nella specie, infatti, trattasi di atto di ritiro disposto dall’amministrazione riguardo ad un precedente atto ampliativo (rilascio del permesso di soggiorno) adottato nei riguardi del cittadino marocchino odierno ricorrente.
Come ribadito dal costante orientamento giurisprudenziale (tra tante, Cons. Stato, sez. VI, 8 luglio 2009, n. 4382; T.A.R. Lazio –RM- sez. II, 1/7/2011 n. 5787), l'avviso di avvio del procedimento di annullamento o revoca del permesso di soggiorno è necessario al fine di instaurare il contraddittorio per la valutazione, mediante il contributo dell'interessato, di tutti gli aspetti della fattispecie concreta sottoposta all'esame dell'amministrazione; contraddittorio necessario in generale per i provvedimenti di annullamento e revoca d'ufficio ed indispensabile nei procedimenti in parola proprio in quanto finalizzato a consentire all’Amministrazione quell’apprezzamento complessivo della fattispecie, ed in particolare l'eventuale esistenza di nuovi elementi che potrebbero eventualmente consentire il mantenimento in capo al ricorrente del permesso di soggiorno che invece si intende revocare, sancita dall'art. 5 comma 5 d.lgs. n. 286 del 1998.
Né, risulta al Collegio che il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno costituisse atto vincolato per l’amministrazione, da un lato non rinvenendosi la sussistenza di alcun elemento automaticamente ostativo al permanere del cittadino straniero sul territorio nazionale (la revoca è fondata sull’esistenza di una semplice denuncia del ricorrente per il reato di cui all’art. 5, comma 8 bis D. Lgs. n. 286 del 1998) e dall’altro lato ben potendo, l’interessato, nel caso fosse stato coinvolto nell’attività procedimentale ex art. 7 L. n. 241 del 1990, contribuire fattivamente a determinare il contenuto del provvedimento finale mediante rappresentazione di eventuali elementi a sé favorevoli, al fine di consentire alla P.A. una completa valutazione istruttoria della fattispecie.
Per le suesposte ragioni, il ricorso è accolto e, per l’effetto, è annullato il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno impugnato, fatti salvi, in ogni caso, gli eventuali ulteriori motivati provvedimenti che l’amministrazione intenderà adottare riguardo alla fattispecie in questione.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso non esaminati, ove non confluenti in quello accolto.
Le spese del presente giudizio possono essere integralmente compensate, tra le parti, in ragione della peculiarità della vicenda contenziosa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna, Bologna (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2014, con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Sergio Fina, Consigliere
Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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