Revoca permesso di soggiorno, la motivazione deve essere approfondita e considerare l'interesse del lavoratore
TAR Marche, sezione prima, sent. n. 484/2014 del 03/04/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 132 volte dal 03/02/2015
Il permesso di soggiorno è stato revocato, con motivazione succinta, sulla base della presentazione di falsa documentazione relativa ad un rapporto di lavoro fittizio. Dalla fittizietà del rapporto di lavoro l’Amministrazione deduce che il cittadino extracomunitario ha dimostrato di essere persona proclive alla commissione di reati, che vive, anche soltanto in parte, di attività illecite.
Il Consiglio di Stato ha avuto modo di osservare che, mentre in sede di rilascio del permesso di soggiorno occorre applicare rigidamente le previsioni ostative previste dalla pertinente disciplina, al contrario, nel procedimento di autotutela volto a rimuovere il titolo per vizi di legittimità (ad es.: per essere emerse cause ostative in precedenza non rilevate), deve essere svolta una valutazione comparativa dei diversi interessi nella specie coinvolti (Cds Sez. VI 29.9.2010 n. 6188). Nel caso in esame, sulla base della dedotta inesistenza del rapporto il permesso è revocato senza alcuna motivazione, se non con l’affermazione della tendenza del ricorrente a commettere reati e a vivere con proventi di essi, affermazione non scaturente da alcuna condanna.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 443 del 2002, proposto da:
Horaichi El Mostafa', rappresentato e difeso dagli avv. Alberto Alessi, Fabiola Galluzzi, con domicilio eletto presso Avv. Elisabetta Nicolini in Ancona, via Goito, 2;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr. Dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
del provvedimento di revoca permesso di soggiorno per lavoro subordinato del 5.1.2001 rilasciato al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2014 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori Maria Antonietta Raimondi su delega dell'avv. Galluzzi; Lorenza Di Bartolomeo per l'Avvocatura distrettuale dello Stato.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 27 febbraio 1999 veniva rilasciato al ricorrente, cittadino marocchino, dalla questura di Caserta un permesso di soggiorno con scadenza 2 febbraio 2002. In data 7 maggio 2002 al ricorrente veniva notificato un provvedimento del questore della provincia di Caserta con il quale veniva disposta la revoca del citato permesso di soggiorno.
Con ricorso depositato il 17 maggio 2002 si deduce la violazione dell’art. 27 Cost,, dell’art. 5 c.p., l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, motivazione incongrua e insufficiente, ingiustizia manifesta.
Essenzialmente, il ricorrente afferma di non essere stato a conoscenza delle falsità documentali relative al suo rapporto di lavoro.
Si è costituito il Ministero dell’Interno, resistendo al ricorso.
Con ordinanza 218/2002 è stata accolta l’ordinanza cautelare.
Alla pubblica udienza del 3.4.2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1 Il Collegio ritiene che debba essere confermato l’orientamento espresso in sede cautelare, dato che il permesso di soggiorno è stato revocato, con motivazione succinta, sulla base della presentazione di falsa documentazione relativa ad un rapporto di lavoro fittizio. Dalla fittizietà del rapporto di lavoro l’Amministrazione deduce che il cittadino extracomunitario ha dimostrato di essere persona procliva alla Commissione di reati che vive, anche soltanto in parte, di attività illecite.
1.1 E’ del tutto evidente l’assoluta genericità della motivazione del provvedimento e la sua inidoneità a sostenere una decisione di autotutela ove viene revocato un permesso di sogjiorno rilasciato tre anni prima. Né può mutare il giudizio la documentazione depositata all’Amministrazione, che testimonia solo un’ inchiesta relativa alla veridicità dei rapporti di lavoro instaurati dal datore del ricoreente.
1.1 Non possono quindi che trovare conferma le conclusioni della giurisprudenza sulla la questione relativa ai presupposti per l’esercizio del potere di autotutela in materia di titoli abilitanti lo straniero alla permanenza sul territorio nazionale Il Consiglio di Stato ha avuto modo di osservare che, mentre in sede di rilascio del permesso di soggiorno occorre applicare rigidamente le previsioni ostative previste dalla pertinente disciplina al contrario, nel procedimento di autotutela volto a rimuovere il titolo per vizi di legittimità (ad es.: per essere emerse cause ostative in precedenza non rilevate), deve essere svolta una valutazione comparativa dei diversi interessi nella specie coinvolti (Cds Sez. VI 29.9.2010 n. 6188). Nel caso in esame, sulla base della dedotta inesistenza del rapporto il permesso è revocato senza alcuna motivazione, se non con l’affermazione della tendenza del ricorrente a commettere reati e a vivere con proventi di essi, affermazione non scaturente da alcuna condanna.
2 Ne consegue l’accoglimento del ricorso in epigrafe per difetto di istruttoria e di motivazione.
2.1 Sussistono le giuste ragioni per compensare le spese, in considerazione della natura degli interessi coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Morri, Presidente FF
Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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