Revoca permesso di soggiorno CE, non è consentita se la pericolosità sociale dello straniero non è attuale
TAR Marche, sezione prima, sent. n. 701/2014 del 03/07/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 240 volte dal 27/02/2015
Detta revoca trae origine dai fatti per i quali il ricorrente veniva condannato dal Tribunale; fatti ritenuti gravi, violenti e lesivi di altre persone, con particolare riferimento alla relativa compagna ritenuta oggetto di ripetuti atti di violenza, minacce di morte, aggressioni fisiche e ingiurie, provocandone malattia e sofferenza.
Peraltro, i fatti penalmente rilevanti riguardano il periodo 2000-2005, per cui il giudizio di pericolosità sociale avrebbe dovuto reggersi anche sulla valutazione del comportamento successivamente tenuto dal ricorrente, atteso il significativo periodo di riferimento (oltre 6 anni) trascorso prima dell’intervenuta revoca.
Non emerge invece alcun elemento da cui emerga l’attualità del pericolo che il ricorrente dovrebbe costituire per la società e quale giudizio comparativo sia stato posto in essere rispetto agli elementi di cui all’art. 9 comma 4 del D.Lgs. n. 286/1998 per il mantenimento del titolo di soggiorno di lungo periodo.
----
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 349 del 2012, proposto da:
Mohammed Lamsioui, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Tonucci, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
Ministero dell'Interno Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr. Dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
sul ricorso numero di registro generale 44 del 2013, proposto da:
Mohammed Lamsioui, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Tonucci, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr. dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 349 del 2012:
del provvedimento in data 16.11.2011 con cui il Questore della Provincia di Pesaro e Urbino revocava il permesso di soggiorno CE rilasciato al ricorrente in data 27.2.2003.
quanto al ricorso n. 44 del 2013:
del provvedimento confermativo 31.10.2012 Cat. A 12/492/2012/Imm/mr recante revoca del permesso di soggiorno CE.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2014 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori Massimiliano Tonucci; Lorenza Di Bartolomeo per l'Avvocatura distrettuale dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso n. 349/2012 viene impugnato il provvedimento in data 16.11.2011 con cui il Questore della Provincia di Pesaro e Urbino revocava il permesso di soggiorno CE rilasciato al ricorrente in data 27.2.2003.
Detta revoca trae origine dai fatti per i quali il ricorrente veniva condannato dal Tribunale di Pesaro con sentenza divenuta irrevocabile in data 3.7.2010; fatti ritenuti gravi, violenti e lesivi di altre persone, con particolare riferimento alla relativa compagna ritenuta oggetto di ripetuti atti di violenza, minacce di morte, aggressioni fisiche e ingiurie, provocandone malattia e sofferenza.
Al riguardo viene dedotta un’unica ed articolata censura di violazione di legge e di eccesso di potere poiché basata su una sola condanna senza considerare ulteriori elementi favorevoli.
Si è costituita l’Amministrazione intimata per contestare, nel merito, le deduzioni di parte ricorrente chiedendone il rigetto.
In accoglimento dell’istanza cautelare, questo Tribunale adottava l’ordinanza 27.7.2012 n. 379 sulla scorta delle seguenti considerazioni:
“- che la revoca della carta di soggiorno sembra essere stata disposta sulla base di un mero automatismo a seguito della condanna emessa dal Tribunale di Pesaro in data 16.3.2010, senza alcuna valutazione delle ulteriori ed effettive circostanze di cui all’art. 9 comma 4 del D.Lgs. n. 286/1998 (durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero);
- che, peraltro, i fatti penalmente rilevanti riguardano il periodo 2000-2005, per cui il giudizio di pericolosità sociale avrebbe dovuto reggersi anche sulla valutazione del comportamento successivamente tenuto dal ricorrente, atteso il significativo periodo di riferimento (oltre 6 anni) trascorso prima dell’intervenuta revoca”.
Di conseguenza disponeva la sospensione degli effetti dell’impugnato provvedimento affinché l’Amministrazione completasse l’istruttoria valutando tutte le sopra indicate circostanze.
2. Detto riesame si concludeva con il provvedimento confermativo del 31.10.2012 oggetto del successivo ricorso n. 44/2013, con cui vengono sostanzialmente riproposte le censure di cui al ricorso precedente sul rilievo della natura meramente confermativa del nuovo provvedimento che non reca, nella sostanza, argomentazioni nuove e sostanziali.
Si è costituita anche in questa sede l’Amministrazione intimata per contestare, nel merito, le deduzioni di parte ricorrente chiedendone il rigetto.
3. I ricorsi vanno riuniti per evidenti ragioni di connessione ed esaminati congiuntamente trattandosi di fattispecie unitaria.
4. Nel merito sono fondati e vanno accolti.
Al riguardo va osservato che l’originario provvedimento del 16.11.2011 è illegittimo per le ragioni già evidenziate in sede cautelare e che devono essere confermate anche in sede di merito.
Il provvedimento confermativo si limita invece ad evidenziare le ragioni per le quali l’Amministrazione ha deciso di attendere la condanna definitiva prima di disporre la revoca, pur riconoscendo che i fatti dai quali è scaturito il giudizio di pericolosità sociale risalgono al periodo 2000-2005 e che, valutati comunque positivamente la durata del soggiorno sul territorio nazionale e l’inserimento lavorativo, sussistevano i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno ordinario (per il nuovo rilascio del permesso di soggiorno CE il ricorrente dovrebbe invece ottenere la riabilitazione).
A giudizio del Collegio quest’ultima motivazione non può considerarsi coerente con l’indirizzo fornito in sede cautelare attraverso la citata ordinanza n. 379/2012, atteso che se sussiste effettiva ed attuale pericolosità sociale, lo straniero non può beneficiare di alcun titolo di soggiorno (nè ordinario, né di lungo periodo).
Nel caso specifico pare infatti che la revoca sia stata disposta sulla scorta di un giudizio di pericolosità “ora per allora”, cioè sulla scorta di fatti risalenti ad un periodo antecedente dagli 11 ai 6 anni rispetto alla data del primo provvedimento.
Non emerge invece alcun elemento da cui emerga l’attualità del pericolo che il ricorrente dovrebbe costituire per la società e quale giudizio comparativo sia stato posto in essere rispetto agli elementi di cui all’art. 9 comma 4 del D.Lgs. n. 286/1998 per il mantenimento del titolo di soggiorno di lungo periodo.
Entrambi i provvedimenti vanno quindi annullati.
5. Nonostante la soccombenza le spese di giudizio possono essere compensate considerata la particolarità e per certi versi complessità della vicenda in esame.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando, previa riunione degli stessi, accoglie i ricorsi in epigrafe e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti..
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Morri, Presidente FF, Estensore
Tommaso Capitanio, Consigliere
Giovanni Ruiu, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Filtra per
Altri 1594 articoli dell'avvocato
Michele Spadaro
-
No alla ripresa della prima domanda di asilo verso la Bulgaria, che non garantisce i diritti fondamentali dei richiedent...
[New]
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
Rinnovo permesso, il reddito percepito in nero è utile per raggiungere il requisito del livello reddituale
[New]
Letto 0 volte dal 14/03/2024
-
Per avere il permesso di soggiorno per attesa occupazione, non occorre dimostrare di avere ottenuto un reddito
[New]
Letto 0 volte dal 14/03/2024
-
Le dichiarazioni contraddittorie del datore di lavoro non bastano per il rigetto della regolarizzazione del lavoratore
[New]
Letto 0 volte dal 14/03/2024
-
Rinnovo permesso, diniego per insufficienza dei redditi: non può dipendere dal fatto che il datore di lavoro non paga i ...
[New]
Letto 0 volte dal 05/03/2024