Revoca p.d.s. per soggiornanti di lungo periodo, non automatica ma si valutino i requisiti per un permesso ordinario, e i giustificati motivi per l'assenza
TAR Lombardia, sezione Brescia, sent. n. 819/2014 del 03/07/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Dal tenore dell’atto impugnato e dal provvedimento questorile di revoca non emerge alcuna circostanza che avrebbe impedito all’amministrazione di applicare la sopradetta disposizione rilasciando un permesso di soggiorno di tipo ordinario; infatti, se anche la prolungata assenza dal territorio dell’Unione giustificasse la revoca, ad essa deve seguire una valutazione in concreto sui requisiti.
Nella fattispecie, la patologia riferita di cui soffre la moglie (fibrillazione atriale parossistica) appare rivestire carattere di oggettiva gravità, mentre l’amministrazione ha dato unicamente conto di un’aritmia; in ogni caso sussiste una concorrente violazione dell’art. 9 nella parte in cui viene disposto l’allontanamento dal territorio nazionale, dato che, ai sensi del comma 9 “allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta l’espulsione è rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del presente testo unico”.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 705 del 2014, proposto da:
Sefedin Bushi, rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Guerrini, con domicilio eletto presso Cristina Guerrini in Brescia, via Vittorio Emanuele II, 60;
contro
Questura di Brescia, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
DEL DECRETO DEL QUESTORE DI BRESCIA IN DATA 24/2/2014, RECANTE LA REIEZIONE DELL’ISTANZA DI AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI SOGGIORNO E L’INVITO A LASCIARE IL TERRITORIO NAZIONALE ENTRO 10 GIORNI.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Brescia e di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2014 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Evidenziato:
- che la Questura di Brescia non ha applicato correttamente la normativa di riferimento (art. 9 comma 7 lettera d. del D. Lgs. 286/98);
- che – in presenza di una causa di revoca del permesso (per l’assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi) – la norma è stata interpretata in analogia con il comma 6, nel senso che la circostanza che lo straniero titolare di permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo si assenti oltre il termine massimo non comporta la revoca in via automatica del titolo conseguito, ben potendo l'interessato comprovare la sussistenza di gravi ragioni tali da avergli impedito di rientrare entro il detto termine (T.A.R. Toscana, sez. II – 30/5/2013 n. 887; T.A.R. Trentino Alto Adige Bolzano – 6/3/2012 n. 84);
- che nella fattispecie la patologia riferita di cui soffre la moglie (fibrillazione atriale parossistica) – appare rivestire carattere di oggettiva gravità, mentre l’amministrazione ha dato unicamente conto di un’aritmia;
- che pertanto la vicenda non risulta correttamente istruita;
Atteso:
- che in ogni caso sussiste una concorrente violazione dell’art. 9 nella parte in cui viene disposto l’allontanamento dal territorio nazionale, dato che, ai sensi del comma 9 “allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta l’espulsione è rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del presente testo unico”.
- che dal tenore dell’atto impugnato e dal provvedimento questorile di revoca non emerge alcuna circostanza che avrebbe impedito all’amministrazione di applicare la sopradetta disposizione (salva l’esistenza delle ipotesi di cui al comma 10, che non vengono però menzionate dall’amministrazione), rilasciando un permesso di soggiorno di tipo ordinario;
- che infatti, se anche la prolungata assenza dal territorio dell’Unione giustificasse la revoca, ad essa deve seguire una valutazione in concreto sui requisiti (cfr. art. 9 comma 11 del T.U.) in capo all’interessato al fine di rilasciargli una diversa tipologia di permesso ordinario (cfr. sentenza Sezione 3/7/2014 n. 770; T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV – 7/9/2012 n. 2256; si veda anche T.A.R. Veneto, sez. III – 30/7/2012 n. 1071);
- che in definitiva la pretesa merita accoglimento;
- che le spese di giudizio seguono la soccombenza e possono essere liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’amministrazione a corrispondere al ricorrente la somma di € 2.000 a titolo di compenso per la difesa tecnica, oltre a oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Stefano Tenca, Consigliere, Estensore
Mara Bertagnolli, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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