Revoca p.d.s. per soggiornanti di lungo periodo - condanna per tentata violenza sessuale non sufficiente se non v'è valutazione globale di personalità straniero
T.A.R. Veneto, sezione terza, sent. n. 146/2015 del 22/01/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 209 volte dal 16/02/2016
Il decreto ora impugnato, di rigetto dell’istanza di aggiornamento e di contestuale revoca della carta di soggiorno, è motivato in considerazione di una valutazione sulla pericolosità del ricorrente, fondata sui fatti accertati e alla base della sentenza che aveva disposto la condanna a sei mesi di reclusione per il reato di tentata violenza sessuale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 20 del 2014, proposto da:
Ibrahim Mohammed, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Bevilacqua, con domicilio presso la Segreteria di questo Tribunale ai sensi dell’art. 25 del Codice del Processo Amministrativo.
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Vicenza, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge in Venezia, San Marco, 63;
per l'annullamento,
previa sospensiva,
del decreto prot. n. Cat. A.12/Imm. n. 123/2013, notificato il 16/10/2013 con cui la Questura di Vicenza ha rigettato l'istanza di aggiornamento e revocato la Carta di Soggiorno (ora permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Vicenza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2015 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso il Sig. Mohammed Ibrahim ha impugnato il decreto nr. 123/2013 con il quale la Questura di Vicenza ha rigettato l’istanza di aggiornamento e revocato la Carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo).
A tale fine si è evidenziato come, con i motivi ostativi del 10/09/2013, la Questura di Vicenza aveva preannunciato l’impossibilità di accogliere l’istanza sopra citata in considerazione del fatto che sussisteva, nei confronti del ricorrente, una sentenza di condanna emessa dal G.U.P. del Tribunale di Vicenza in data 20/03/2008, pronuncia poi appellata in secondo grado.
In relazione all’impugnazione così proposta si sosteneva l’esistenza dei seguenti vizi:
1) la violazione dell’art. 9 del D.Lgs. 286/1998 in quanto la Questura di Vicenza avrebbe omesso di operare un puntuale e concreto accertamento sulla pericolosità del ricorrente;
2) il travisamento dei fatti con riferimento alla sentenza del Tribunale di Vicenza, in quanto il fatto commesso sarebbe di lieve entità, circostanza che dimostrerebbe l’assenza di un indole aggressiva e pregiudizievole dello stesso ricorrente per la sicurezza pubblica e la tranquillità pubblica;
3) l’eccesso di potere in relazione alla circolare del Ministero dell’Interno n. 400/A/2007/463/P/10.2.2. del 16/02/2007 per carenza di istruttoria e contraddittorietà;
4) la violazione degli artt. 3 e 27 della Cost. in quanto il giudizio di pericolosità sarebbe stato espresso pur in mancanza di una sentenza definitiva.
Nel corso del giudizio si costituiva, seppur solo formalmente, il Ministero dell’Interno chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Alla Camera di Consiglio del 24 Gennaio 2014, e con ordinanza n. 94/14, questo Tribunale accoglieva l’istanza cautelare e sospendeva il provvedimento impugnato.
All’udienza del 22 Gennaio 2015, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso va accolto, risultando fondati i primi due motivi, nell’ambito dei quali si è sostenuto il venire in essere della violazione dell’art. 9 del D.Lgs. 286/1998 e, ancora, il travisamento dei fatti e il difetto di motivazione e istruttoria in relazione alla valutazione di “pericolosità” effettuata dalla Questura di Vicenza.
1.1 Il decreto ora impugnato, di rigetto dell’istanza di aggiornamento e di contestuale revoca della carta di soggiorno, è infatti motivato in considerazione di una valutazione sulla pericolosità del ricorrente, fondata sui fatti accertati e alla base della sentenza del Tribunale di Vicenza che aveva disposto la condanna del Sig. Ibrahim Mohammed a sei mesi di reclusione per il reato di tentata violenza sessuale.
In considerazione di quanto sopra precisato la Questura di Vicenza riteneva applicabile l’art. 9 comma 4 del D. Lgs. 286/1998 nella parte in cui prevede che il permesso di soggiorno “non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato” e che, ancora, “nel valutare la pericolosità si tiene conto anche …di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall’art. 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall’art. 381 del medesimo codice”.
1.2 Sul punto è dirimente, ai fini dell’accoglimento del ricorso, evidenziare come costituisca orientamento giurisprudenziale oramai consolidato (da ultimo si veda Cons. Stato Sez. III, 10-12-2014, n. 6064 e Cons. Stato Sez. III, 07-07-2014, n. 3452) quello in base al quale si ritiene che “in materia di immigrazione la previsione dell'art. 9 d.lgs. n. 286/1998 (T.U. immigrazione) richiede che la revoca del "permesso per lungo soggiornanti" (c.d. carta di soggiorno) sia sorretto da un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una motivazione articolata, non solo con riguardo alla circostanza dell'intervenuta condanna, ma su più elementi, ed in particolare con riguardo alla durata del soggiorno nel territorio nazionale e all'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, escludendo l'operatività di ogni automatismo in conseguenza di condanne penali riportate (Riforma della sentenza breve del T.a.r. Piemonte, Torino, sez. II, n. 1018/2013)”.
1.3 Al contrario di quanto sopra affermato nel provvedimento impugnato non è presente alcuna valutazione effettiva e concreta circa la pericolosità del ricorrente, essendosi limitata l’Amministrazione ad accertare che il reato rientrava nella fattispecie di cui all’art. 380 c.p.p. e, ciò malgrado la circostanza, di cui pur si da atto nel provvedimento impugnato, che” il cittadino straniero è presente in territorio nazionale da oltre 22 anni e pur avendo maturato un adeguato inserimento socio-lavorativo e solidi e significativi legami, ha messo in atto un grave comportamento a pregiudizio della sicurezza e della tranquillità pubblica”.
1.4 Nel caso di specie le circostanza sopracitate non sono state messe in raffronto con il reato commesso e il comportamento tenuto dal Sig. Ibrahim Mohammed e la situazione familiare di quest’ultimo e, ciò, nell’espressione di una motivazione globale sulla personalità del ricorrente al quale l’Amministrazione era tenuta in applicazione di un altrettanto costante orientamento giurisprudenziale (Cons. di Stato sez. III, 28 Maggio 2013, n. 2920).
L’attuale ricorrente, infatti, è incensurato, risulta padre di quattro figli (di cui tre nati in Italia) ed è titolare di un contratto di lavoro e di locazione.
1.5 Nemmeno è possibile desumere elementi ulteriori dalla fattispecie e dalle modalità del reato commesso in relazione al quale, peraltro, va rilevato come non si sia in presenza di una pronuncia definitiva, risultando appellata la sentenza di primo grado.
Il ricorrente, infatti, risulta condannato dal Tribunale di Vicenza per “il reato di tentata violenza sessuale, così derubricata l’originaria imputazione e applicata l’ipotesi lieve di cui all’ultimo comma art. 609 bis c.p…concede la sospensione della pena e la non menzione” e, ciò, evidentemente in considerazione delle circostanze in relazione alle quali il reato è stato pur commesso.
1.5 Si consideri, inoltre, che la derubricazione del reato a delitto tentato ha determinato l’impossibilità di riferirsi alle fattispecie di reato di cui all’art. 380 del c.p.p..
Detta ultima disposizione, nel disciplinare l’arresto obbligatorio in flagranza di taluni reati, prevede al comma 2 lettera d-bis, che in ipotesi di delitto di violenza sessuale previsto dall’art. 609 bis è esplicitamente “escluso il caso previsto dal terzo comma”.
Detta circostanza fa ritenere che il reato ascritto non integra più la fattispecie di reato ricompresa nelle ipotesi di cui all’art. 9 comma 4 del D.Lgs. 286/1998, presupposto quest’ultimo anch’esso a fondamento del provvedimento impugnato.
2.1 E’ allora evidente che la lievità del reato, unitamente alla condotta del ricorrente, non può non essere ritenuta in contrasto con la valutazione posta in essere dall’Amministrazione, circostanza quest’ultima che fa ritenere come il richiamo alla sentenza di condanna sopra citata ha l’effetto di determinare, non solo l’applicazione di un automatismo non previsto, ma nel contempo il venire in essere della violazione dell’art. 9 del D.Lgs. 286/1998 unitamente ad un evidente difetto di istruttoria.
3. Ne consegue che le censure sopra citate sono fondate, circostanza quest’ultima che consente di assorbire gli ulteriori vizi dedotti.
In definitiva il ricorso va accolto e di conseguenza va disposto l’annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo Accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione costituita al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 2.000,00 (duemila//00) oltre iva e cpa, con refusione del contributo unificato nella misura di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Oria Settesoldi, Presidente
Riccardo Savoia, Consigliere
Giovanni Ricchiuto, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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