Revoca del permesso di soggiorno per lavoro, per false dichiarazioni - non è possibile se il procedimento penale è stato archiviato
TAR Marche, sezione prima, sent. n. 791/2013 del 24/10/2013
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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La ricorrente impugna il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, rilasciatole a seguito della positiva conclusione del procedimento di “emersione” ex art. 1-ter L. n. 102/2009. La revoca si fonda sul fatto che la ricorrente e il datore di lavoro che aveva presentato la domanda di sanatoria erano stati segnalati all’A.G. penale per false dichiarazioni.
A questo riguardo, si deve osservare che:
- in primo luogo, va data necessaria prevalenza agli accertamenti eseguiti in sede penale (stante l’ampiezza dei poteri di indagine attribuiti alla P.G.);
- in secondo luogo, appare abbastanza singolare che il GIP abbia disposto l’archiviazione a fronte di una “confessione” spontanea da parte dell’indagato e che la relativa decisione non sia stata in qualche modo contestata dal P.M.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 482 del 2012, proposto da:
Rocio Del Carmen Ccuno Briones, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Baldini, con domicilio eletto presso l’Avv. Francesco Baldini, in Ancona, via Marsala, 21;
contro
Questura di Ancona, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati presso la sede della stessa, in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
del decreto del 08.09.2011 a firma del Questore De Felice a mezzo del quale si revocava il permesso di soggiorno n. i00302974 con scadenza il 21.05.2012 alla cittadina peruviana CCUNO BRIONES relativo alla procedura di emersione ai sensi della L. 102/2009 «per avere presentato documentazione falsa o contraffatta e in quanto la ricorrente risulta "segnalata" per il reato previsto dall'art. 1 ter comma 15 della medesima legge» precisa inoltre il provvedimento che «con nota del 01.06.2011 a mezzo raccomandata a.r. venivano comunicati i motivi ostativi diretti alla revoca del permesso di soggiorno ai sensi della L. 241/90 e che all'indirizzo indicato la straniera risultava sconosciuta» ;
di ogni atto ulteriore, precedente, successivo e presupposto, anche se non conosciuto, comunque ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno di cui al decreto impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Ancona e del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente impugna il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, rilasciatole a seguito della positiva conclusione del procedimento di “emersione” ex art. 1-ter L. n. 102/2009. La revoca si fonda sul fatto che la ricorrente e il datore di lavoro che aveva presentato la domanda di sanatoria erano stati segnalati all’A.G. penale per false dichiarazioni (art. 1-ter, comma 15 e art. 483 c.p.).
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
- violazione dei diritti di partecipazione al procedimento;
- difetto di istruttoria;
- falsa applicazione art. 1-ter L. n. 102/2009.
Si è costituita l’amministrazione, esponendo che, interrogata nel corso delle indagini di polizia, era stata la stessa ricorrente ad ammettere che il rapporto di lavoro indicato nella domanda di emersione era fittizio e che questo (in base a quanto statuito dal TAR Marche nell’ordinanza n. 148/2012) era elemento sufficiente a giustificare la revoca, anche a prescindere dagli esiti del procedimento penale.
2. Con ordinanza n. 391/2012 il Tribunale ha accolto la domanda cautelare, fissando per il 24 ottobre 2013 l’udienza di trattazione del merito.
3. Il ricorso va accolto.
In effetti, nell’ordinanza n.391/2012 il Tribunale ha già spiegato quale fosse il senso della precedente decisione cautelare n. 148/2012, ossia che la stessa si riferisce agli accertamenti che l’Autorità di P.S. può autonomamente disporre nelle more della definizione del procedimento penale apertosi a seguito di segnalazione per il reato di cui agli artt. 483 c.p. e 1-ter, comma 15, L. n. 102/2009.
Nel caso di specie, però, è stata la stessa Questura (vedasi rapporto informativo allegato alla memoria di costituzione) a dare conto del fatto che il procedimento penale è stato archiviato dal GIP di Ancona, evidenziando tuttavia di non condividere tale decisione.
A questo riguardo, si deve osservare che:
- in primo luogo, va data necessaria prevalenza agli accertamenti eseguiti in sede penale (stante l’ampiezza dei poteri di indagine attribuiti alla P.G.);
- in secondo luogo, appare abbastanza singolare che il GIP abbia disposto l’archiviazione a fronte di una “confessione” spontanea da parte dell’indagato e che la relativa decisione non sia stata in qualche modo contestata dal P.M. Fra l’altro, l’amministrazione non ha nemmeno dato conto delle motivazioni poste a base dell’archiviazione, limitandosi ad accennare alla “…mancanza di condizioni….” (per cui non si comprende se si tratti, ad esempio, di mancanza o remissione di querela - ma i reati in argomento sono procedibili d’ufficio).
In ogni caso, essendo venuto meno il presupposto sul quale si fonda il provvedimento di revoca, lo stesso va annullato (con assorbimento delle altre censure).
Le spese di giudizio vanno compensate, visto che, al momento della sua adozione, l’atto gravato si fondava su una circostanza che in linea generale legittimerebbe l’operato della Questura.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie;
- compensa fra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Morri, Presidente FF
Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore
Giovanni Ruiu, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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