Revoca del nulla osta per lavoro è illegittima se non si specifica l'interesse pubblico prevalente sull'interesse dello straniero a conservare il provvedimento
TAR Lombardia, sezione seconda, sent. n. 1129/2014 del 06/03/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 173 volte dal 19/11/2014
L’amministrazione ha disposto la revoca del permesso di soggiorno del quale lo straniero era titolare e annullato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in precedenza. L’annullamento è stato disposto in quanto l’Autorità amministrativa ha accertato che verso l’interessato era stato emanato un provvedimento di espulsione e che vi era una notizia di reato di cui all'art. 13 dlgs 286 1998.
Il ricorso è fondato: l’Amministrazione ha esercitato il potere di autotutela senza indicare le ragioni di interesse pubblico concreto ed attuale prevalente rispetto all’interesse del privato alla conservazione del provvedimento favorevole.
Stabilisce l’art. 21, nonies, primo comma, della legge n. 241 del 1990 che il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio dall’amministrazione, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
La disposizione è volta alla tutela delle posizioni di affidamento che si in ingenerano in capo a colui che sia destinatario di tale tipo di provvedimenti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1167 del 2013, proposto da:
ALY VEIZAGA VAQUEROS, rappresentato e difeso dall'avv. M. Beatrice Sciannamblo, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Milano, Via E. Cernuschi n. 4;
contro
MINISTERO DELL'INTERNO - Prefettura della Provincia di Pavia, in persona del ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso gli Uffici di quest’ultima n Milano, Via Freguglia n. 1;
per l'annullamento
del provvedimento del Prefetto di Pavia id. nr. 010074 di annullamento del nulla osta al lavoro subordinato, rilasciato in data 23.05.2011 con provvedimento n. P-PV/L/Q/2007/100774;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2014 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame viene impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, con il quale il Prefetto della Provincia di Pavia ha annullato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciata al ricorrente in data 26 luglio 2011.
L’annullamento è stato disposto in quanto l’Autorità amministrativa ha accertato che nei confronti dell’interessato era stato emanato un provvedimento di espulsione e che a carico di questi vi era una notizia di reato di cui all’art. 13, comma 13, del d.lgs. n. 286 del 1998.
Si è costituito in giudizio, per resistere al gravame, il Ministero dell’Interno.
La Sezione, con ordinanza n. 673 del 18 giugno 2013, ha accolto l’istanza cautelare.
In prossimità dell’udienza di discussione del merito, parte ricorrente ha depositato memoria insistendo nelle proprie conclusioni.
Tenutasi la pubblica udienza in data 6 marzo 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato essendo meritevole il secondo motivo, avente carattere assorbente, con il quale la parte deduce la violazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990, in quanto l’Amministrazione ha esercitato il potere di autotutela senza indicare le ragioni di interesse pubblico concreto ed attuale prevalente rispetto all’interesse del privato alla conservazione del provvedimento favorevole.
Stabilisce l’art. 21, nonies, primo comma, della legge n. 241 del 1990 che il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio dall’amministrazione, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
In base a questa norma deve ritenersi che il riesame di legittimità di un provvedimento amministrativo ai fini del suo annullamento in via di autotutela implichi l'esercizio di una potestà discrezionale rimessa alla più ampia valutazione dell'Amministrazione circa la sussistenza delle ragioni di interesse pubblico prevalenti rispetto a quelle del privato volte alla conservazione del provvedimento favorevole.
La disposizione è volta alla tutela delle posizioni di affidamento che si in ingenerano in capo a colui che sia destinatario di tale tipo di provvedimenti.
L’Autorità, per procedere all’annullamento di un proprio atto che arrechi vantaggio a terzi, non può dunque limitarsi a riscontrarne l’illegittimità, ma deve altresì effettuare la suindicata valutazione dei contrapposti interessi. Deve altresì intervenire entro un termine ragionevole giacché il trascorrere del tempo consolida le posizioni di affidamento.
Ciò premesso, va rilevato che, nel caso concreto, l’atto di annullamento qui avversato si limita a dare conto delle ragioni di illegittimità che inficiavano il provvedimento annullato, senza motivare in ordine alle ragioni di interesse pubblico ulteriore che hanno indotto all’esercizio del potere di autotutela e, dunque, senza comparare tale interesse con quello del destinatario dell’atto.
E’ dunque evidente la violazione dell’art. 21 nonies, comma primo, della legge n. 241 del 1990.
Ne discende che, per le ragioni indicate, la doglianza è fondata e che, quindi, il ricorso deve essere accolto.
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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