Respingimento alla frontiera - è competente il giudice civile
TAR Lombardia, sez. II, sent. n. 331/2014 del 29/01/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 851 volte dal 21/03/2014
Questo Giudice condivide l’orientamento secondo il quale, con riguardo al provvedimento di respingimento alla frontiera di cui all'art. 10 comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 (respingimento immediato), in ragione della inesistenza di margini di ponderazione di interessi in gioco da parte della Amministrazione, la consistenza della posizione giuridica soggettiva vantata dal destinatario dell’atto
Pertanto, in mancanza di norma derogatrice che assegni al giudice amministrativo la cognizione della impugnazione dei respingimenti, deve trovare applicazione il criterio generale che attribuisce al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi (cfr. Cass Civ., 17 giugno 2013 n. 15115; T.A.R. Veneto Venezia, sez. III, 03 dicembre 2013 n. 1354).
Il giudice amministrativo deve dunque declinare la giurisdizione, indicandosi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 11 c.p.a. quale giudice competente quello ordinario.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2962 del 2013, proposto da:
PRASANNA KAMBURUGAMUWAGE MANOJ e DON RIENZIE LLYD GUNASEKERA, rappresentati e difesi dall'avv. Giorgio Prandelli, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Milano, Via Kramer n. 22;
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso gli Uffici di quest’ultima in Milano, Via Freguglia n. 1;
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso gli Uffici di quest’ultima in Milano, Via Freguglia n. 1;
per l'annullamento
del provvedimento di respingimento alla frontiera adottato dall'Ufficio di Polizia di Frontiera presso lo scalo di Malpensa in data 4.10.2013, nonché per quanto occorra del provvedimento cat.a12/13 adottato dall'Ufficio Polizia di Frontiera presso lo scalo di Malpensa in data 18.10.2013 di rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela;
nonché per il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, da lesione di interessi legittimi ed altri diritti patrimoniali consequenziali all'esecuzione del provvedimento impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ministero degli Affari Esteri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2014 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con il ricorso in esame vengono impugnati i provvedimenti in epigrafe indicati con i quali è stato rispettivamente disposto il respingimento alla frontiera nei confronti del sig. Kamburugamuwage, (cittadino dello Sri Lanka) ed il rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela di tale atto.
Si sono costituiti in giudizio, per resistere al gravame, il Ministro dell’Interno ed il Ministero degli Affari Esteri.
Tenutasi l’udienza camerale in data 23 gennaio 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata, emessa ai sensi dell'art. 60 c.p.a., adottata in esito alla suindicata camera di consiglio, stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità.
Il Collegio deve rilevare d’ufficio la sussistenza del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (nel corso dell’udienza camerale si è peraltro provveduto ad indicare la questione al difensore di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.).
Questo Giudice condivide l’orientamento secondo il quale, con riguardo al provvedimento di respingimento alla frontiera di cui all'art. 10 comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 (respingimento immediato), in ragione della inesistenza di margini di ponderazione di interessi in gioco da parte della Amministrazione, la consistenza della posizione giuridica soggettiva vantata dal destinatario dell’atto è di diritto soggettivo. Pertanto, in mancanza di norma derogatrice che assegni al giudice amministrativo la cognizione della impugnazione dei respingimenti, deve trovare applicazione il criterio generale che attribuisce al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi (cfr. Cass Civ., 17 giugno 2013 n. 15115; T.A.R. Veneto Venezia, sez. III, 03 dicembre 2013 n. 1354).
Il giudice amministrativo deve dunque declinare la giurisdizione, indicandosi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 11 c.p.a. quale giudice competente quello ordinario, avanti al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine ivi previsto.
Le spese del giudizio, atteso il contrasto giurisprudenziale esistente, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, declinando la giurisdizione in favore del giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario, Estensore
Silvia Cattaneo, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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