La linea interpretativa della sentenza n. 3451/2014 appare condivisibile: la scarsità di reddito del datore di lavoro non è un impedimento che si possa in qualche modo imputare al lavoratore. Vi sono in realtà due requisiti che devono rimanere distinti: (a) lo svolgimento di attività lavorativa irregolare in un certo intervallo di tempo; (b) l’adeguatezza del reddito del datore di lavoro.