Si ordina al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle pubblicazioni del matrimonio anche in difetto del nulla osta dell’autorità straniera. Costituisce fatto notorio che le Autorità consolari marocchine, in caso di diniego del nulla osta per mancanza della conversione all’islam da parte del futuro sposo, non rilascino una certificazione attestante le motivazioni del diniego alla richiesta di nulla osta, di tal ché, in tali casi, l’Ufficiale di stato civile non è posto nelle condizioni di considerare come non apposte condizioni al matrimonio contrarie all’ordine pubblico italiano, rimanendo quindi di fatto preclusa l’esecuzione delle pubblicazioni. In tale frangente, laddove non risulti l’esistenza di impedimenti al matrimonio differenti da quello religioso, si rende necessario l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria all’esecuzione delle pubblicazioni, restando altrimenti irrimediabilmente pregiudicato l’esercizio di un diritto costituzionalmente tutelato nell’ordinamento giuridico italiano.