Protezione sussidiaria ai cittadini stranieri provenienti dalla Nigeria, a causa dei potenziali rischi all'incolumità o alla esposizione a comportamenti gravemente degradante nel Paese di origine
Trib. Roma, Sez. Prima, sentenza del 13 dicembre 2012
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 200 volte dal 21/04/2013
In parziale accoglimento del provvedimento impugnato è accordato lo status di protezione sussidiaria. Nella vicenda in esame esistono fondati motivi che inducono a ritenere che il paese di origine del richiedente, la Nigeria, viva situazioni d’ordine generale che si traducono necessariamente in potenziali gravi rischi all’incolumità dei cittadini od alla loro esposizione a comportamenti gravemente degradanti, stante il perdurare ed il diffondersi di numerosi conflitti locali, a sfondo politico, etnico o religioso, e di un clima generale di violenza, in un contesto di assoluta carenza delle condizioni minime di sicurezza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
[...] ha emesso la seguente
SENTENZA
[...]
oggetto: ricorso ex art. 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; riconoscimento della protezione internazionale.
Fatto e diritto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento, emesso il 22 dicembre 2009.... con il quale la Commissione Territoriale di Roma gli ha negato lo status di protezione internazionale e di forme complementari di protezione.
Xxx ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 35 della legge 25/08 deducendo il grave pericolo alla propria incolumità fisica in caso di rientro nel paese di provenienza.
Ai sensi della Convenzione di Ginevra "è riconosciuto rifugiato colui che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese";
Il ricorrente, innanzi alla commissione territoriale ha dichiarato di essere arrivato in Italia nel 2004; che aveva fatto domanda di protezione internazionale solo nel 2008, dopo il provvedimento di espulsione....; che fino all'età di 14 anni aveva vissuto a Warri con la sua famiglia e poi si era trasferito ad Odi da uno zio; che era fuggito dal paese perchè era di etnia Ijaw e militante dei Freedom Fighters, un gruppo armato che lottava per avere risorse per infrastrutture; che in uno scontro a fuoco il suo gruppo aveva ucciso 5 soldati e vi erano stati numerosi feriti; che il giorno dopo i soldati avevano ucciso molte persone nel suo villaggio e con i lanciafiamme incendiato molte case tra cui la sua; che una dei suoi figli era rimasta gravemente ustionata e pochi giorni dopo era morta; che era fuggito perchè cercavano gli appartenenti al suo gruppo ed aveva paura di essere scoperto in quanto tutti gli appartenenti al gruppo avevano un tatuaggio indelebile sul corpo.
Non può essere accolta la domanda del ricorrente diretta al riconoscimento dello status di rifugiato non risultando adeguatamente riscontrata la dedotta correlazione dell'espatrio con persecuzioni legate a motivazioni direttamente riconducibili a situazioni politiche o religiose od altri aspetti previsti dalla Convenzione di Ginevra. Infatti la circostanza che il ricorrente abbia presentato domanda di protezione internazionale dopo circa 4 anni dal suo ingresso in Italia e solo dopo essere stato raggiunto da un provvedimento di espulsione, induce a dubitare della credibilità del suo racconto.
Le informazioni inviate dal Ministero degli Affari Esteri, inoltre, nonostante la specifica richiesta in tal senso, non accennano alla presenza del gruppo indicato dal ricorrente nel territorio ove lo stesso viveva, nè, tantomeno, al segno di riconoscimento che dovrebbe contraddistinguere gli appartenenti ad esso.
Le circostanze dedotte, se sembrano attenere a vicende estranee alla previsione della Convenzione di Ginevra, possono senz'altro fondare il riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria, stante la particolare gravità della situazione del paese di origine del richiedente, in particolare nella zona dalla quale lo stesso proviene (Delta State).
Nel caso, infatti, in cui non siano allegate e provate le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato politico, ai sensi della direttiva comunitaria 2005/85/CE e del decreto legislativo 251/07 deve riconoscersi la protezione sussidiaria al richiedente la protezione internazionale che si trovi fuori dal paese di origine e non possa ritornarvi in quanto teme danni gravi ed ingiustificati quali la tortura o altre forme di trattamento inumano, la condanna a morte o la minaccia grave contro la propria vita derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
Per la valutazione della domanda del richiedente la protezione internazionale, deve aversi riguardo, tra l'altro, alle vicende politiche del paese di origine al momento della decisione giurisdizionale, al fatto che l'istante abbia già subito persecuzioni, alla sua situazione individuale (il passato, l'età, il sesso) e a qualsiasi attività esercitata dal richiedente successivamente alla fuga dal paese di origine.
Ai sensi del d.lgs. 251/07 la protezione sussidiaria è riconosciuta "al cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine... correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno...".
Come chiarito dalla giurisprudenza della S. Corte, "in tema di riconoscimento dello status di rifugiato... i principi che regolano l'onere della prova, incombente sul richiedente, devono essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva 2004/83/CE, recepita con il d.lgs. n. 251 del 2007", e specificamente alla stregua della considerazione che "secondo il legislatore comunitario, l'autorità amministrativa esaminante ed il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria", dovendosi ri tenere che sia onere dello "straniero... rivolgere istanza motivata e per quanto possibile documentata" con la conseguenza che "deve ravvisarsi un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e una maggiore ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi" (Cass sez. un. 17 novembre 2008, n. 27310). È altresì onere del giudice "avvalendosi dei poteri officiosi d'indagine ed informazione indicati nell'art. 8 del d.lgs. n. 25 del 2008, non limitarsi ad un accertamento prevalentemente fondato sulla credibilità soggettiva del ricorrente ma verificare la situazione del paese ove dovrebbe essere disposto il rientro" (Cass. Ord. n. 17576 del 27/07/2010).
In tale prospettiva deve preliminarmente farsi riferimento alle notizie pubblicate sulla stampa e sui siti internet di particolare attendibilità.
In particolare, il sito "Viaggiare Sicuri" del Ministero degli Esteri, rispetto alla situazione esistente in Nigeria, evidenzia che "La situazione della sicurezza è caratterizzata, in generale, da diffusi atti di criminalità ed è concreto, presente ed attuale il rischio di atti di terrorismo e di violente sommosse in varie aree del Paese, tra le quali si evidenziano il centro (cosiddetta "middle belt"), il nord e, specialmente, il nord est. Permane elevato il rischio di incremento di azioni ostili, con particolare riferimento a rapimenti a danno di stranieri sia da parte della criminalità comune che da parte di gruppi terroristici, anche con esiti letali, come ampiamente ripreso dai mezzi d'informazione italiani ed internazionali.
Tale pericolo aumenta notevolmente soprattutto nelle aree più remote e più difficilmente controllabili da parte delle Autorità.
Sono adottate misure di coprifuoco, con diverse modalità di attuazione, nelle capitali degli Stati di Adamawa, Bauchi, Borno, Gombe, Kano, Kaduna, Niger, Oyo, Plateau, Yobe e Zamfara, nonchè nello Stato di Kogi.
È sempre necessario informarsi sul posto in relazione allo stato di tali misure di sicurezza nei luoghi in cui ci si reca.
Esse vengono talora adottate con minimo preavviso in risposta ad eventi contingenti.
Sono, al momento, fortemente sconsigliate visite negli Stati di Plateau, Borno, Bauchi, Yobe, Kano e Kaduna, se non per motivi di necessità e con particolari cautele. A Jos, nello Stato di Plateau sono ricorrenti violenze etnico-religiose. A Maiduguri (Borno), a Damaturu (Yobe), a Bauchi (Stato omonimo), a Kaduna (Kaduna), a Suleja e Madalla (Stato di Niger) e a Kano (Stato omonimo) si sono registrate frequenti violenze settarie e numerosissimi attentati, anche rivendicati dalla setta integralista islamica Boko Haram.
Sconsigliati sono anche i viaggi nel Delta del Niger – che ha visto fino a tempi recenti azioni di cosiddetti militanti rivolte contro espatriati e imprese straniere e presenta livelli di criminalità – se non per motivi di lavoro o necessità e con idonee precauzioni e misure di sicurezza.
Nella capitale Abuja si sono registrati diversi attentati di matrice terrorista: il primo ottobre 2010, in occasione della celebrazione del 50mo anniversario dell'Indipendenza, il 16 giugno 2011, ai danni del Quartier Generale della Polizia, il 26 agosto 2011, alla sede delle Nazioni Unite. In occasione di ricorrenze particolari, principalmente legate a festività, religiose o laiche, si registrano allarmi su possibili attentati ad edifici pubblici, centri commerciali, mercati e agli alberghi che ospitano clientela internazionale della capitale.
Anche nel centro-nord del Paese si sono registrati numerosi attacchi di matrice terrorista, di cui si citano i più recenti: il 20 gennaio 2012 una serie di attacchi multipli a Kano ha determinato almeno 180 vittime e numerosissimi feriti; il 26 aprile 2012 un'autobomba ha colpito la sede di Kaduna del quotidiano "This Day" e di altre testate giornalistiche, lo stesso giorno dell'attacco al medesimo giornale ad Abuja; il 5 settembre 2012 a Kano, Damaturu e Potiskum (queste ultime nello Stato di Yobe) sono stati distrutti decine di ripetitori delle principali compagnie di telefonia mobile. Le Autorità nigeriane hanno assicurato di aver adottato misure aggiuntive di prevenzione e protezione.
Si stima che le violenze settarie e di matrice terrorista abbiano causato circa mille morti nel 2011 e che centinaia di vittime all'anno siano state causate da episodi di violenza interetnica.
Si ricorda che nelle ore serali e notturne sono da evitare spostamenti non necessari. Si consiglia di muoversi solo in auto, tenendo sempre chiusi i finestrini ed abbassare le sicure delle portiere, non lasciando borse, cellulari ed oggetti di valore in vista sui sedili.
Si segnalano, in prossimità delle coste, crescenti atti di pirateria a danno sia di piattaforme petrolifere off-shore che d'imbarcazioni commerciali e civili specie ed in particolare nelle acque del Delta del Niger.
Permane, pertanto, la raccomandazione ai dipendenti italiani che operano in tutto il Paese di attenersi scrupolosamente alle norme di comportamento impartite dalle rispettive Società, direttamente responsabili dell'organizzazione di un'adeguata cornice di sicurezza per i propri lavoratori, come disposto dalla legge 389/97".
Il sito dell'Istituto per il Commercio estero evidenzia che "un altro problema è la violenza dovuta alla criminalità comune, diffusa in generale in tutto il Paese ma con zone ad alto rischio per la sicurezza personale nel Sud, soprattutto nell'area del Delta del Niger e nella città di Lagos, e agli scontri interetnici e/o interreligiosi nel Centor e nel Nord".
Il sito di Amnesty International rileva in particolare che "la polizia ha continuato a commettere impunemente un'ampia gamma di violazioni dei diritti umani, comprese uccisioni illegali, tortura e altri maltrattamenti e sparizioni forzate. Alcune persone sono state prese di mira per non aver pagato tangenti. Ci sono stati diversi casi di persone torturate a morte in custodia di polizia. I prigionieri sono stati tenuti in condizioni spaventose e molti erano in attesa di processo da anni. Il governo ha sottoposto a intimidazioni e vessazioni difensori dei diritti umani e giornalisti. La violenza sulle donne è rimasta endemica e sono continuate" e che, altresì, "La violenza sulle donne ha continuato a essere pervasiva, compresa la violenza domestica, lo stupro e altre forme di violenza sessuale, sia da parte di funzionari statali che di privati cittadini. Le autorità hanno regolarmente disatteso il loro compito di esercitare la diligenza dovuta nell'impedire e affrontare la violenza sessuale, sia da parte di attori statali che non statali, contribuendo a creare una radicata cultura d'impunità. Mentre alcuni stati della Nigeria hanno adottato legislazioni per tutelare le donne dalla discriminazione, la Convenzione delle Nazioni Unite sulle donne non aveva ancora trovato applicazione a livello federale e statale, a quasi 25 anni dalla sua ratifica".
È recente, poi, la notizia di attacchi a chiesa e polizia, con almeno un centinaio di morti, ad opera della setta islamica Boko Haram e la complessiva situazione della Nigeria è stata oggetto di reiterate risoluzioni del Parlamento Europeo.
Le predette situazioni sembrano coinvolgere praticamente tutto il paese e dimostrano il serio rischio all'incolumità fisica cui sono esposti i civili, oltre alla continua e radicata violazione dei diritti fondamentali della persona, con particolare riguardo alle condizioni di vita delle donne, seriamente espostte al rischio di comportamenti gravemente degradanti, per la diffusione di violenze a sfondo sessuale in cui sono coinvolti anche apparati dello Stato, oltre che di comportamenti diretti ad indirizzare, con forme di costrizione varie, le giovani verso la prostituzione.
In tale contesto sono senz'altro configurabili i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, giacchè ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, richiamato dall'art. 2, lett. f), del d.lgs. 28 gennaio 2008 n.25, il rischio di "danno grave", al cui riscontro è subordinata la predetta forma di tutela, deve essere correlato a forme di violenza indiscriminata ed al rischio di comportamenti inumani e degradanti.
Inoltre, il concetto di "conflitto locale", di cui all'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2008 n. 251, non può essere inteso solo nel senso di guerra civile, nei termini tradizionali propri della storia europea, ricomprendendo, invece, tutte quelle situazioni in cui gli scontri o le forme di violenza, anche diversificati nella loro genesi, fra opposti gruppi di potere o di fazioni varie abbiano assunto connotazioni di persistenza e di stabilità e livelli significativi di diffusione, sfuggendo al controllo degli apparati statali o giovandosi della contiguità culturale e politica di questi.
La Corte di Giustizia europea con la sentenza del 17 febbraio 2009, pronunciata nella causa C 465/07 ha precisato che il danno definito nella direttiva come costituito da "minaccia grave e individuale alla vita o alla persona" del richiedente riguarda un rischio di danno più generale degli altri due tipi di danni, definiti nella direttiva, che riguardano situazioni in cui il richiedente è espsoto in modo specifico al rischio di un danno particolare, aggiungendo che viene considerata in modo più ampio una minaccia alla vita o alla persona di un civile, e sottolineando che la violenza in questione all'origine della detta minaccia viene qualificata come "indiscriminata", termine che implica che essa possa estendersi ad alcune persone a prescindere dalla loro situazione personale, con la conseguenza "che tanto più il richiedente è eventualmente in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a causa di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscrminata richiesto affinchè egli possa beneficiare dela protezione sussidiaria" e che "al momento dell'esame individuale di una domanda di protezione sussidiaria, si può tener conto dell'estensione geografica della situazione di violenza indiscrminata, nonchè dell'effettiva destinazione del richiedente in caso di rimpatrio, e dell'esistenza, se del caso, di un serio indizio di un rischio effettivo quale il fatto che un richeidente ha già subìto minacce gravi o minacce dirette di tali danni, a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che tali danni gravi non si ripeteranno, indizio in considerazione del quale il requisito di una violenza indiscriminata richiesto per poter beneficiare della protezione sussidiaria può essere meno elevato", sicchè "le pertinenti disposizioni della direttiva devono essere interpretate nel senso che la protezione sussidiaria può essere meno elevato", sicchè "le pertinenti disposizioni della direttiva devono essere interpretate nel senso che la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che il richiedente fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale".
In base alle considerazioni sopra esposte, esistono, pertanto, fondati elementi che inducono a ritenere che il paese di origine del richiedente viva situazioni d'ordine generale che si traducono necessariamente in potenziali gravi rischi all'incolumità dei cittadini od alla loro esposizione a comportamenti gravemente degradanti, con particolare riferimento alla condizione femminile, stante il perdurare ed il diffondersi di numerosi conflitti locali, a sfondo politico, etnico e religioso, e di un clima generale di violenza, in un contesto di assoluta carenza delle condizioni minime di sicurezza.
[...]
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
in parziale accoglimento dell'impugnazione del provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma,
riconosce al sig. Xxx, la protezione sussidiaria di cui all'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, richiamato dall'art. 2, lett. f), del d.lgs. 28 gennaio 2008 n. 25;
[...]
Così deciso in Roma il 10 dicembre 2012.
Il Giudice
Depositata in cancelleria il 13 dicembre 2012
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