L’art. 9 d.lgs. 1998 n. 286, al comma 4, dopo aver stabilito che “il permesso di soggiorno UE... non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato”, chiarisce che, “nel valutare la pericolosità si tiene conto anche… di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 cpp, nonchè, per delitti colposi, dall'art. 381."