Permesso di soggiorno UE per soggiornanti lungo periodo, la revoca basata sull'automatismo della condanna è illegittima
TAR Lombardia, sezione quarta, sent. n. 2186/2014 del 29/05/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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L’art. 9 d.lgs. 1998 n. 286, al comma 4, dopo aver stabilito che “il permesso di soggiorno UE... non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato”, chiarisce che, “nel valutare la pericolosità si tiene conto anche… di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 cpp, nonchè, per delitti colposi, dall'art. 381."
Come ribadito recentemente dal Consiglio di Stato (cfr. Sez. III, 07-07-2014, n. 3452), il combinato disposto degli artt. 9, commi 4 e 7, e 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998 vieta all’amministrazione di esprimere giudizi meramente formali e apodittici in ordine alla sussistenza della concreta pericolosità dello straniero, che “non può essere ritenuta in re ipsa sulla base della sola condanna penale riportata, con surrettizia reintroduzione di quell'automatismo espulsivo che la disposizione dell'art. 9, comma 4, del D.Lgs. n. 286 del 1998 mira a scongiurare in riferimento al diniego di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo”.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3061 del 2012, proposto da:
- Khalid El Yagoubi, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Pizzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Andrea Costa, 1;
contro
- Ministero dell'Interno (per la Questore della Provincia di Milano), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
- del provvedimento emesso dalla Questura di Milano in data 11.10.2012 prot. n. 16486/2012 Imm., notificato in data 22.10.2012, con cui il Questore della Provincia di Milano ha decretato la revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo n.44870AB, nonché, il rigetto dell'istanza di aggiornamento del suddetto permesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti lungo periodo e il diniego del permesso di soggiorno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2014 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso, notificato il 4.12.2012 e depositato il successivo 18.12.2012, l’esponente ha impugnato il decreto in epigrafe specificato, deducendone la illegittimità sotto più profili.
In particolare, il sig. Khalid El Yagoubi articola un unico, complesso motivo, come di seguito rubricato:
- Violazione degli art. 3,4,6,10 bis e 21 octies della Legge n.241/90 per difetto di motivazione e carenza di istruttoria. Violazione dell'art. 9, comma 7, lettera c ) e comma 4 del D.Lgs n.286/98. Violazione dell'art 3 Legge 241/90 per difetto di motivazione.
Nella sostanza, la difesa ricorrente lamenta l’errore commesso dalla Questura di Milano nell’essere giunta alla determinazione qui gravata facendo esclusivo riferimento a due precedenti penali riportati dal sig. El Yagoubi, senza alcuna valutazione dell’attuale pericolosità dello straniero, come imposto dalla disciplina dell'art. 9 del T.U. Immigrazione che prevede, bensì, il rigetto dell'istanza del permesso CE quando lo straniero rappresenti un pericolo per l'ordine o la sicurezza dello Stato, ma senza automatismi e, dunque, attraverso una valutazione caso per caso da parte dell'Autorità.
Né, prosegue la medesima difesa, le condanne riportate dal Sig. EL Y AGOUBI Khalid sono significative nel senso della citata valutazione di pericolosità, atteso che non è stata applicata nessuna misura di sicurezza mentre è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Sarebbe stato, ad avviso dell’istante, nelle suddette circostanze doveroso tenere conto di quanto rappresentato in sede procedimentale, ovvero, che l’esponente è in Italia dal 2001, dapprima con un permesso di soggiorno per motivi familiari e successivamente per motivi di lavoro, avendo ottenuto nel 2007 il rilascio della carta di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Il Sig. EL Y AGOUBI Khalid, in sostanza, ha vissuto in Italia dal 2001 al 2008 con tutta la famiglia d'origine, ovvero, la madre Sig.ra Fatima Doukara, titolare di carta di soggiorno, il padre El Yagoubi Abdallah, titolare di permesso di soggiorno, le due sorelle, El Yagoubi Nassira e El Yagoubi Nisrine e il fratello El Yagoubi Nouredine, titolari della carta di soggiorno.
Soprattutto, andava valorizzata la circostanze che nel 2008 il Sig. EL Y AGOUBI Khalid ha contratto matrimonio con la Sig.ra FDAL Samia, titolare del permesso di soggiorno di lungo periodo e, successivamente, ovvero in data 07.05.2010, è nata la prima figlia della coppia, El Yagoubi Dalila, titolare anch'ella del permesso di soggiorno di lungo periodo e, in data 07.06.2012, è nata la secondogenita, El Yagoubi Sofia.
Di tale mutata situazione personale e famigliare del Sig. EL YAGOUBI Khalid, connessa alla presenza dell’attuale nucleo affettivo del predetto, costituito dopo la commissione degli illeciti penali, la Questura non avrebbe affatto tenuto conto.
Ancor meno si sarebbe valutato che, dal momento della costituzione del proprio nucleo familiare, il Sig. EL Y AGOUBI Khalid non ha più commesso alcun genere di reato, ma lavora regolarmente con contratto di lavoro a tempo indeterminato con la qualifica di operaio presso la Società "IL PIOPPO S.R.L.", percependo uno stipendio pari a 1.361,77 € al mese e un reddito annuo risultante dal CUD 2012 pari a 17.292, 13 €.
Con ordinanza n. 22 del 10.01.2013 la sezione, ad un sommario esame, ha respinto la formulata domanda cautelare.
All’udienza pubblica del 29 maggio 2014 la causa, alla presenza dei difensori delle parti, è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
Il ricorso è fondato.
L’art. 9 del d.lgs. 25-7-1998 n. 286, al comma 4, dopo aver stabilito che “il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato”, chiarisce che, “nel valutare la pericolosità si tiene conto anche… di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero”.
Come ribadito recentemente dal Consiglio di Stato (cfr. Sez. III, 07-07-2014, n. 3452), il combinato disposto degli artt. 9, commi 4 e 7, e 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998 vieta all’amministrazione di esprimere giudizi meramente formali e apodittici in ordine alla sussistenza della concreta pericolosità dello straniero, che “non può essere ritenuta in re ipsa sulla base della sola condanna penale riportata, con surrettizia reintroduzione di quell'automatismo espulsivo che la disposizione dell'art. 9, comma 4, del D.Lgs. n. 286 del 1998 mira a scongiurare in riferimento al diniego di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo”.
Un giudizio siffatto, stando alla giurisprudenza più recente, non soddisfa il rigoroso e preciso onere motivazionale imposto dall'art. 9, comma 4, citato per il diniego del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, anche alla luce del più recente orientamento seguito in subiecta materia dal giudice delle leggi (Corte cost., 18.7.2013, n. 212), poiché tale disposizione, al contrario, richiede che "ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero" (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, sent. n. 5515 del 29 ottobre 2012).
In tal senso, si è già chiarito, più volte, che l'odierna previsione dell'art. 9 citato, come sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 3 del 2007, in attuazione della normativa comunitaria, richiede che l'eventuale diniego di rilascio del "permesso per lungo soggiornanti" sia sorretto da "un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una motivazione articolata non solo con riguardo alla circostanza dell'intervenuta condanna, ma su più elementi, ed in particolare con riguardo alla durata del soggiorno nel territorio nazionale e all'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, escludendo l'operatività di ogni "automatismo" in conseguenza di condanne penali riportate" (cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 25.5.2012, n. 3095; Cons. St., sez. III, 13.9.2013, n. 4539; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 04.01.2013 n. 2905).
Ebbene, tutti questi elementi, ben elencati dalla norma e rappresentati dall’odierno ricorrente, non sono stati debitamente e adeguatamente valutati e scandagliati dal Questore di Milano, che non si è affatto soffermato sull’attuale situazione familiare e lavorativa del sig. El Yagoubi.
Ne consegue che, nel caso in esame, nel rideterminarsi sul punto, la Questura medesima dovrà effettuare una valutazione in concreto della pericolosità dello straniero, in una ponderazione comparativa degli elementi sopravvenuti ai precedenti penali e di questi ultimi, dei quali andrà valutata l'effettiva gravità e il disvalore sociale, “senza affermare aprioristicamente la sussistenza della pericolosità sociale in relazione alla tipologia del reato e sulla base di mere astrazioni o di inammissibili presunzioni legali, che non operano nella specifica materia di cui è causa” (così, Cons. Stato, sent. n.3452/2014 cit.).
Ne segue che, per tale motivo, in accoglimento del ricorso, il decreto del Questore gravato deve essere annullato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione da adottarsi nel rispetto dei principi di diritto esposti in motivazione.
Le spese, attesa la natura del vizio censurato e la necessità, da parte della Questura, di rivalutare la complessiva situazione alla luce della suesposta motivazione, possono essere interamente compensate tra le parti ai sensi del combinato disposto dell'art. 26 c.p.a. e dell'art. 92, comma secondo, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto con esso impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Mauro Gatti, Primo Referendario
Concetta Plantamura, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/08/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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