Il provvedimento impugnato si basa sull’asserita irreperibilità del ricorrente, che avrebbe fatto perdere le tracce della propria presenza sul territorio nazionale. Tale giustificazione fonderebbe la mancata comunicazione previa ex art.10 bis della legge n.241/90, laddove la prevede prima dell’adozione dell’atto negativo in caso di procedimento avviato a istanza di parte.