Permesso di soggiorno,se la Questura ha il numero di cellulare del richiedente deve notificargli il preavviso di rigetto anche se non conosce il nuovo indirizzo
T.A.R. Veneto, sezione terza, sent. n. 79/2015 del 27/11/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Il provvedimento impugnato si basa sull’asserita irreperibilità del ricorrente, che avrebbe fatto perdere le tracce della propria presenza sul territorio nazionale. Tale giustificazione fonderebbe la mancata comunicazione previa ex art.10 bis della legge n.241/90, laddove la prevede prima dell’adozione dell’atto negativo in caso di procedimento avviato a istanza di parte.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1444 del 2014, proposto da:
Kofi Gyan, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Migliaccio, con domicilio eletto presso la segreteria del TAR;
contro
Questura di Vicenza, Ministero dell'Interno;
per l'annullamento
del decreto del Questore di Vicenza Cat. A.12/Immigrazione nr. 122 del 2014 di diniego del rilascio del permesso di soggiorno in favore del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2014 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso:
che il provvedimento impugnato si basa sull’asserita irreperibilità del ricorrente, che avrebbe fatto perdere le tracce della propria presenza sul territorio nazionale;
che tale giustificazione fonderebbe la mancata comunicazione previa ex art.10 bis della legge n.241/90, laddove la prevede prima dell’adozione dell’atto negativo in caso di procedimento avviato a istanza di parte, come nella specie, trattandosi di definizione della procedura di emersione con richiesta di titolo di soggiorno per attesa occupazione;
rilevato, per contro:
che con istanza 6.6.2014 il ricorrente chiedeva l’iscrizione anagrafica nel comune di Marcianise, sicchè le comunicazioni eventuali non spettavano più allo straniero bensì all’anagrafe comunale;
che il ricorrente aveva indicato il proprio recapito telefonico mobile, sicchè , avendolo conservato, la dedotta irreperibilità risultava in realtà insussistente, a fortiori, poi, ove si consideri che il provvedimento impugnato è stato consegnato a mano al ricorrente stesso presentatosi presso gli uffici;
ritenuto conseguentemente fondato il ricorso nella parte in cui contesta la mancata comunicazione previa, che avrebbe consentito una utile interlocuzione, rappresentando, per esempio, che la sentenza di condanna del giudice di pace, che commutando l’ammenda in espulsione ex art.10 bis del D.Lgs. n. 286/98 avrebbe giustificato il diniego, risulta pronunciata nei confronti di soggetto regolarmente soggiornante, per avvenuta impugnazione del diniego di protezione internazionale con conseguente rilascio di permesso di soggiorno per richiesta asilo-attesa esito ricorso;
ritenuto pertanto di accogliere il ricorso, con annullamento del diniego impugnato, potendosi compensare le spese del giudizio, per l’incertezza della questione, tanto che risulterebbe in corso di approvazione un testo di legge che abolirebbe il reato di cui all’art.10 bis del T.U. n.286/98;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Riccardo Savoia, Consigliere, Estensore
Marco Morgantini, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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