Permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, va concesso anche se il richiedente non ha propri redditi, se ha condizioni di salute disastrose
TAR Sardegna, sezione seconda, sent. n. 421/2014 del 04/06/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Il ricorrente si trova in Italia da diversi anni in forza di regolare permesso di soggiorno, e qui vive unitamente alle due figlie che provvedono al suo sostentamento. In data 31 gennaio 2012 presentava alla Questura di Cagliari istanza per il rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo ai sensi dell’art. 9 del D.Lgvo 25 luglio 1998 n. 286 e ss.mm.
Il Questore della Provincia di Cagliari si è determinato a respingere la richiesta del ricorrente per mancanza dei requisiti di cui all’art. 9 citato sulla base delle seguenti argomentazioni: - non ha dimostrato di avere la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale.
Deve rilevarsi che la documentazione sanitaria relativa al sig. Xxxx evidenzia un quadro clinico estremamente compromesso.
Sotto questo profilo, dunque, il motivo di diniego sub b), concernente la mancata prova della disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale è privo di rilievo decisivo, in quanto il ricorrente aveva precisato che a causa delle sue precarie condizioni di salute provvedevano al suo sostentamento le figlie, con le quali vive.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 410 del 2013, proposto da:
Hassen Hassen, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Satta, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio del medesimo legale, via San Giovanni n. 439;
contro
la Questura di Cagliari, Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, Ufficio Immigrazione, in persona del legale rappresentante p.t.,
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t.,
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliati in Cagliari presso gli uffici della medesima, via Dante n. 23;
per l'annullamento
- del provvedimento del 7 marzo 2013, notificato il 18 aprile 2013, n. 37, con cui il Questore della provincia di Cagliari in carica rigettava al ricorrente la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'art. 9 del Testo Unico sull'immigrazione, D.Lgs 25/7/1998 n. 286;
- del conseguente invito ad abbandonare il territorio italiano;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2014 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente si trova in Italia da diversi anni in forza di regolare permesso di soggiorno, e qui vive unitamente alle due figlie che provvedono al suo sostentamento.
In data 31 gennaio 2012 presentava alla Questura di Cagliari istanza per il rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo ai sensi dell’art. 9 del D.Lgvo 25 luglio 1998 n. 286 e ss.mm.
Col provvedimento impugnato il Questore di Cagliari respingeva tuttavia tale richiesta rilevando la mancanza dei requisiti richiesti dall’anzidetta normativa.
Avverso tale provvedimento negativo il sig. Hassen ha proposto il ricorso in esame contestando, per quanto precisato nell’atto introduttivo del giudizio, la legittimità dell’atto di diniego e chiedendone, previa sospensione, l’annullamento, con vittoria delle spese.
Per resistere al ricorso si è costituita l’amministrazione impugnata che ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.
Con ordinanza n. 201 del 12 giugno 2013 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.
Alla pubblica udienza del 4 giugno 2014, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
All’esito dell’istruttoria esperita e a seguito delle osservazioni presentate dal sig. Hassen in risposta al preavviso di rigetto dell’istanza ex art. 10 bis legge n. 241/1990, il Questore della Provincia di Cagliari si è determinato a respingere la richiesta del ricorrente per mancanza dei requisiti di cui all’art. 9 citato sulla base delle seguenti argomentazioni:
non ha prodotto un contratto d’affitto stipulato a suo nome per un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall’Azienda USL competente per territorio;
non ha dimostrato di avere la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale.
Il Collegio ritiene che tali motivazioni non siano idonee a giustificare il diniego impugnato e che, di conseguenza, il ricorso meriti accoglimento.
Anzitutto deve rilevarsi che la documentazione sanitaria relativa al sig. Hassen evidenzia un quadro clinico estremamente compromesso.
In particolare la nota dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari del 21 maggio 2012 certifica che il ricorrente, nato nel 1941, è in cura presso tale struttura in quanto afflitto da una pluralità di patologie gravi a causa delle quali “…non è attualmente in grado di poter svolgere alcuna attività di apprendimento scolastico o …lavorativa…”.
Da ultimo, la Commissione di prima istanza per l’accertamento dell’invalidità civile, all’esito dell’accertamento medico legale effettuato nella seduta dell’8 aprile 2013, ha riconosciuto che il sig. Hassen è portatore di handicap in situazione di gravità ed affetto da patologia che comporta grave limitazione della capacità di deambulazione
Sotto questo profilo, dunque, il motivo di diniego sub b), concernente la mancata prova della disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale è privo di rilievo decisivo, in quanto il ricorrente aveva precisato che a causa delle sue precarie condizioni di salute provvedevano al suo sostentamento le figlie, con le quali vive.
Quanto alla questione della disponibilità di un alloggio adeguato (motivo sub a) , il ricorrente ha prodotto in giudizio il contratto di locazione ad uso abitativo in data 10 febbraio 2013, antecedente dunque all’adozione del provvedimento impugnato ma che non risulta essere stato valutato dall’amministrazione, con il quale una delle figlie, la sig.ra Hamida Hassen, ha preso in locazione in Cagliari un appartamento di circa 80 mq. apparentemente idoneo ad ospitare l’intera famiglia Hassen, compreso l’odierno ricorrente che, come detto, necessità di continua assistenza da parte delle figlie.
In conclusione, dunque, entrambe le argomentazioni poste a fondamento del diniego si rivelano insufficienti a sostenere il rigetto dell’istanza presentata dal ricorrente, sicché il ricorso merita accoglimento ai fini del riesame da parte dell’amministrazione della posizione del sig. Hassen.
Considerato che parte della documentazione attestante le condizioni di salute del ricorrente è successiva all’adozione del provvedimento impugnato, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Maggio, Presidente FF
Tito Aru, Consigliere, Estensore
Antonio Plaisant, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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