Permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, si considerino durata del soggiorno e legami sociali, familiari e lavorativi, oltre alla condanna
T.A.R. Veneto, sezione terza, sent. n. 85/2015 del 22/01/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 119 volte dal 07/03/2016
Veniva respinta l'istanza di rilascio di carta di soggiorno presentata dall'odierno ricorrente. Il gravame non può che essere accolto, richiamandosi principi pacifici, ormai, in tema di insufficienza del dato ostativo recato da sentenza di condanna senza congiunta valutazione dei ricordati requisiti della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 24 del 2010, proposto da:
Mohammed El Ouardi, rappresentato e difeso dagli avv. Leonardo Arnau, Francesco Mason, con domicilio eletto presso Francesco Mason in Venezia, San Marco, 3911;
contro
L’Amministrazione dell'Interno, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;;
per l'annullamento
del decreto del Questore di Padova, Prot. Cat. A.12/2009/Imm. ME 2004 emesso il 01.07.2009 e notificato a mani dell'interessato in data 23.10.2009 con il quale veniva rigettata l'istanza di rilascio di carta di soggiorno presentata dall'odierno ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2014 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con decreto del Questore di Padova, Prot. Cat. A.12/2009/Imm. ME 2004 emesso il 01.07.2009 e notificato a mani dell'interessato in data 23.10.2009 veniva respinta l'istanza di rilascio di carta di soggiorno presentata dall'odierno ricorrente.
La domanda cautelare acclusa al ricorso introduttivo veniva accolta nella considerazione che “ il ricorso deve ritenersi fondato, con riferimento alla dedotta censura di omessa considerazione, “della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero” (art. 9, comma 4, D.lgs 286/98); che ciò stante l’Amministrazione dovrà ripronunciarsi sull’istanza del ricorrente tenendo in considerazione quanto dispone il riportato art. 9 comma 4”.
Tuttavia a oggi non risulta ancora adottato il predetto riesame, sicchè il ricorso mantiene, allo stato, il requisito dell’attualità dell’interesse.
E il gravame non può che essere accolto anche nella propria sede di merito, richiamandosi principi pacifici, ormai, in tema di insufficienza del dato ostativo recato da sentenza di condanna senza congiunta valutazione dei ricordati requisiti: “risulta dimostrata la insufficienza della motivazione del provvedimento e della relativa istruttoria, sia in ordine alla revoca del permesso di soggiorno per la mancata applicazione del terzo periodo del comma 4, del più volte citato art. 9 (v. 7.4.), sia in ordine ai profili di fatto e di diritto relativi alla situazione familiare (v. da 7.6. a 7.9.). Ne deriva la mancanza dei necessari presupposti per le conclusioni che il provvedimento trae e che il TAR ha invece ritenuto sufficienti ad integrare quelle ulteriori (rispetto al mero “automatismo ostativo”) “valutazioni discrezionali che l'ordinamento ritiene doverose in presenza di situazioni che meritino tutela speciale (lunga durata del soggiorno, relazioni familiari, etc.)”. Deve invece osservarsi che, in mancanza dei necessari presupposti, proprio le considerazioni finali del provvedimento, pur apprezzabili per la intenzione che manifestano, non riescono a realizzarla: da un lato cadono nel difetto - già più volte rilevato da questa Sezione - di creare un circolo vizioso ed errato considerando la lunga durata del soggiorno o la situazione familiare come un fattore che accresce la responsabilità del soggetto in questione per il compimento del reato di cui all’unica condanna penale, che costituisce anche l’unico oggetto di cui si tratta; dall’altro si limitano a dedurre dalla gravità del “singolo fatto-reato” l’allarme sociale e ne traggono apoditticamente l’asserzione della prevalenza degli interessi costituzionali relativi al mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblico su quelli alla conservazione dell’unità del nucleo familiare. In tal modo, specie nel caso in cui ci si trovi di fronte ad un'unica condanna e non ad una pluralità di episodi, la pericolosità sociale non è desunta dalla condotta effettivamente tenuta in occasione del reato o dalla complessiva condotta e dalle condizioni di vita, ma affermata aprioristicamente e in modo astratto sulla base della sola tipologia di reato individuata dalla sola condanna penale riportata, con surrettizia reintroduzione di quell'automatismo, che è escluso dalle disposizioni dell'art. 9, comma 4, (per la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo) e dell’ art. 4, comma 3, ultimo periodo insieme all’art. 5, comma 5, secondo periodo, (per i casi di ricongiungimento familiare o le situazioni familiari ad essi assimilabili). “(cfr. Cons.st, sez.III, n.4586/2014)
Il ricorso deve dunque essere accolto, con annullamento dell’atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate forfettariamente in euro 2.000 (duemila), IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Riccardo Savoia, Consigliere, Estensore
Marco Morgantini, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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