L'art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998 attribuisce all’Amministrazione la valutazione della pericolosità dello straniero: “valutazione, per la quale non si considera sufficiente l'esistenza di condanne per i reati ex art. 380 c.p.p. , né ex art. 381 c.p.p. , imponendo di tenere conto della durata del soggiorno dello straniero, nonchè del suo inserimento sociale, familiare e lavorativo".