Permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo - per revoca è richiesta valutazione della pericolosità che non si fermi alla semplice condanna penale
T.A.R. Veneto, sezione terza, sent. n. 570/2015 del 20/05/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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L'art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998 attribuisce all’Amministrazione la valutazione della pericolosità dello straniero: “valutazione, per la quale non si considera sufficiente l'esistenza di condanne per i reati ex art. 380 c.p.p. , né ex art. 381 c.p.p. , imponendo di tenere conto della durata del soggiorno dello straniero, nonchè del suo inserimento sociale, familiare e lavorativo".
L’orientamento sopra citato ha sancito la necessità che, nel caso dei soggiornanti di lungo periodo, sussista uno specifico scrutinio sulla pericolosità dei destinatari del provvedimento di rigetto, valutazione che impone un esame effettuato caso per caso, valutando non soltanto il titolo del reato per il quale lo straniero è stato condannato, ma anche ulteriori elementi fattuali (ad esempio, il numero delle condanne, la fattispecie di reato - se aggravata, o al contrario, se attenuata - la condizione familiare, l'esistenza di un'attività lavorativa in corso, la durata del soggiorno) al fine di addivenire ad un giudizio di pericolosità sociale ponderato dopo aver tenuto conto dell'effettiva situazione di ciascun cittadino extracomunitario.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 601 del 2015, proposto da:
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Filippi, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
contro
Questura di Venezia, Ministero dell'Interno;
per l'annullamento
del decreto di rigetto della richiesta di aggiornamento del permesso di soggiorno, emesso dal Questore di Venezia in data 27.02.2015 e notificato in data 09.03.2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2015 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato:
che il ricorrente con il ricorso in epigrafe impugna il provvedimento con il quale la Questura di Venezia ha respinto la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno di lungo periodo;
che il provvedimento è motivato con riferimento alla sussistenza di una condanna per-OMISSIS-sentenza del Tribunale di Venezia del 14/09/2011 con il quale il ricorrente è stato -OMISSIS-
che il ricorrente lamenta la violazione degli artt.4, comma 3 e 5 comma 5 del D.Lgs. 286/1998 e in quanto non sussisterebbero i presupposti per un giudizio di pericolosità sociale, sostenendo nel contempo l’incongruità della motivazione,
che non è costituita in giudizio l’Amministrazione, malgrado fosse stata correttamente intimata;
che il ricorso è fondato e può essere accolto;
che sulla base di un costante orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato Sez. III, 29-04-2014, n. 2205) si è affermato che “in materia di immigrazione la condanna per stupefacenti riportata da un cittadino straniero è rilevante per la natura del reato, considerato in via normativa specificamente ostativo al rilascio dell'ordinario permesso di soggiorno, ma non per la revoca della carta di soggiorno per la quale la regola stabilita dall' art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 286/1998 (T.U. immigrazione) secondo periodo, è che "si tiene conto" delle condanne per i reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. al fine di dimostrare la pericolosità sociale (Riforma della sentenza breve del T.a.r. Veneto - Venezia, sez. III, n. 512/2013)”.
che un altrettanto costante orientamento giurisprudenziale (TA.R. Toscana Firenze Sez. II, 16-01-2012, n. 94) ha previsto che l'art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998 attribuisce all’Amministrazione la valutazione della pericolosità dello straniero: “valutazione, per la quale il Legislatore non considera sufficiente l'esistenza di condanne per i reati previsti dall'art. 380 c.p.p. , né, limitatamente ai delitti non colposi, dall'art. 381 c.p.p. , imponendo di tenere conto, altresì, della durata del soggiorno dello straniero, nonché del suo inserimento sociale, familiare e lavorativo”.
che l’orientamento sopra citato ha sancito la necessità che, nel caso dei soggiornanti di lungo periodo, sussista uno specifico scrutinio sulla pericolosità dei destinatari del provvedimento di rigetto, valutazione che impone un esame effettuato caso per caso, valutando non soltanto il titolo del reato per il quale lo straniero è stato condannato, ma anche ulteriori elementi fattuali (ad esempio, il numero delle condanne, la fattispecie di reato - se aggravata, o al contrario, se attenuata - la condizione familiare, l'esistenza di un'attività lavorativa in corso, la durata del soggiorno) al fine di addivenire ad un giudizio di pericolosità sociale ponderato dopo aver tenuto conto dell'effettiva situazione di ciascun cittadino extracomunitario;
che nel caso di specie – e contrariamente agli arresti giurisprudenziali sopra citati - appare dirimente constatare che l’Amministrazione si sia limitata ad un’applicazione formalistica di quanto previsto dall’art. 9 comma 4 del D.Lgs. 286/1998, senza considerare che le condanne sopra citate fanno riferimento ad un unico evento delittuoso, realizzatosi nel 2011, periodo di tempo a decorrere del quale il ricorrente non ha commesso ulteriori illeciti;
che, altresì, nel provvedimento impugnato vi è solo il riferimento all’esistenza di legami familiari del ricorrente, menzione quest’ultima che prescindendo da una complessiva valutazione, non può che integrare una motivazione stereotipata e apodittica che non consente di comprendere i fondamenti del giudizio di pericolosità;
che sempre nel caso di specie la valutazione di pericolosità sociale avrebbe dovuto tenere conto non solo del fatto che il ricorrente sia sposato e padre di due figli, ma soprattutto delle ridotte capacità psico – fisiche del tutto peculiari del soggetto che, peraltro, lo rendono inabile al lavoro e presumibilmente bisognoso di assistenza;
che, pertanto, il ricorso è fondato e può essere accolto con conseguente annullamento del decreto del 27/02/2015 emesso dal Questore di Venezia;
che le spese vanno poste a carico della parte soccombente e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo Accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese e degli onorari di lite che liquida in Euro 800,00 (ottocento), oltre iva e cpa, con refusione del contributo unificato nella misura di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Oria Settesoldi, Presidente
Riccardo Savoia, Consigliere
Giovanni Ricchiuto, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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