Permesso di soggiorno per richiesta asilo politico, la competenza a decidere è del TAR
TAR Emilia Romagna, sezione prima, sent. n. 608/2014 del 22/05/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 293 volte dal 12/03/2015
Va preliminarmente respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sollevata dalla difesa dell’Avvocatura dello Stato invocando dei precedenti giurisdizionali che concernono la diversa ipotesi della contestazione della posizione di rifugiato.
Il provvedimento impugnato nel giudizio a quo non è volto a riconoscere, costituire o anticipare, seppur a titolo provvisorio, il complesso dei diritti e delle prerogative connesso allo status di rifugiato politico, ma si risolve in pura e semplice autorizzazione amministrativa a permanere sul territorio nazionale, durante il periodo necessario a definire il ricorso giurisdizionale avverso il diniego di riconoscimento, il cui eventuale esito positivo consentirà l'attribuzione del suddetto status.
All’autorizzazione è sottesa una valutazione discrezionale del Prefetto, di compatibilità dell'istanza dello straniero con finalità di natura pubblicistica, che esclude la configurabilità di un diritto soggettivo e quindi, la giurisdizione dell'A.G.O.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 727 del 2009, proposto da:
James Stanley, rappresentato e difeso dall'avv. Davide Ascari, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;
contro
il Questore di Modena, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Bologna, via Guido Reni 4;
per l'annullamento
del decreto della Questura di Modena del 31/3/2009, prot n. 125, che ha dichiarato irricevibile l'istanza del ricorrente di rilascio del permesso di soggiorno per richiesta asilo politico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questore di Modena;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2014 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino Liberiano, ha presentato un’istanza per il riconoscimento dello status di rifugiato che è stata respinta dall’apposita commissione territoriale in data 3 novembre 2005.
Riferisce di aver contestato detta decisione davanti al giudice ordinario presso il tribunale di Catanzaro.
Ha, quindi, richiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per asilo politico, ai sensi dell’articolo 35, comma sesto, del decreto legislativo n. 25 del 28 gennaio 2008 alla prefettura di Brescia, città dove era residente.
Successivamente ha deciso di trasferire il proprio domicilio a Modena ed ha presentato la medesima istanza alla questura di Modena.
Mentre la prefettura di Brescia ha rilasciato il permesso di soggiorno fino alla conclusione del procedimento giudiziario davanti al tribunale di Catanzaro il questore di Modena, successivamente, ha dichiarato irricevibile, per mancanza dei presupposti di legge, la medesima richiesta.
2. Avverso quest’ultimo provvedimento ha presentato ricorso al Tar l’interessato deducendone l’illegittimità.
Si è costituiva in giudizio l’amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza di questo T.A.R. n. 559/2009.
La causa è stata trattenuta in decisione all’odierna udienza.
3. Va preliminarmente respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sollevata dalla difesa dell’Avvocatura dello Stato invocando dei precedenti giurisdizionali che concernono la diversa ipotesi della contestazione della posizione di rifugiato.
Infatti, nella presente controversia, non è in discussione il diniego di riconoscimento dello status di rifugiato, già contestato dall’interessato davanti al giudice ordinario, bensì il diverso provvedimento amministrativo diretto ad ottenere il rilascio di un permesso provvisorio di permanenza nel territorio dello Stato proprio in attesa della definizione del contenzioso pendente davanti al giudice ordinario.
3.1.In proposito la Cassazione ha rilevato che
“il provvedimento impugnato nel giudizio a quo non è volto a riconoscere, costituire o anticipare, seppur a titolo provvisorio, il complesso dei diritti e delle prerogative connesso allo status di rifugiato politico, ma si risolve in pura e semplice autorizzazione amministrativa a permanere sul territorio nazionale, durante il periodo necessario a definire il ricorso giurisdizionale avverso il diniego di riconoscimento, il cui eventuale esito positivo consentirà l'attribuzione del suddetto status e che “all’autorizzazione è sottesa una valutazione discrezionale del Prefetto, di compatibilità dell'istanza dello straniero con finalità di natura pubblicistica, che esclude la configurabilità di un diritto soggettivo e quindi, la giurisdizione dell'A.G.O” (SS.UU., 27.2.2008, n. 5089).
3.2. Del resto, il Consiglio di Stato ha affermato che si deve riconoscere, in primo luogo, la carenza di giurisdizione del Giudice Amministrativo in materia di riconoscimento dello status di rifugiato politico, dopo l’abrogazione dell’art. 5, comma 2 del D.L.30.12.1989, n. 416, convertito in legge 28.2.1990, n. 39, per effetto dell’art. 46, comma 1, lett. e) della legge 6.3.1998, n. 40 (Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).
Dopo tale abrogazione, nonostante qualche oscillazione della giurisprudenza (Cons. St., sez. IV, 15.12.2000, n. 6710 e 27.5.2002, n. 2937), appare prevalente la tesi della sussistenza di giurisdizione del Giudice Ordinario nella materia di cui trattasi, essendo lo status di rifugiato figura giuridica riconducibile – al pari di quella dei richiedenti asilo – a diritti soggettivi: quanto sopra, peraltro, anche con riferimento ad atti meramente conseguenti, quali eventuali dinieghi del permesso di soggiorno (Cons. St., sez. VI, 22.6.2007, n. 3474, 5.12.2007, n. 6196, 22.4.2007, n. 2593, 22.6.2007, n. 3474, 19.5.2008, n. 2274 e 28.8.2008, n. 4091; TAR Lazio, Roma, sez. I, 3.9.2008, n. 8030) e “con la sola eccezione degli atti discrezionali, relativi ad istanze di permanenza sul territorio nazionale, nelle more della decisione del Giudice Ordinario sulla concessione dello status di cui trattasi” (Cass., SS.UU., 27.2.2008, n. 5089), e, quindi, come quello oggetto della presente impugnativa.
3.3. Conseguentemente, in applicazione dei suddetti principi giurisprudenziali nella presente controversia va affermata la giurisdizione del giudice amministrativo.
4. Nel merito ricorso è fondato.
L’articolo 35, comma sesto e settimo, del decreto legislativo Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n.25, dispongono che “. La proposizione del ricorso avverso il provvedimento che rigetta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria ai sensi dei commi 1 e 2 sospende l'efficacia del provvedimento impugnato” e che” nel caso di sospensione del provvedimento impugnato al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo ed è disposta l'accoglienza nei centri di cui all'articolo 20”.
5. Nel caso concreto, invece, non risultano indicati elementi ostativi al rilascio del provvedimento previsto dalla sopra citata normativa, in attesa dell’esito del contenzioso pendente davanti al G.O. concernente il riconoscimento dello status di rifugiato, se non il deferimento all’autorità giudiziaria per violazione dell’ordine del questore di eseguire il decreto di espulsione dal territorio dello stato, norma espunta dall’ordinamento giuridico italiano per incompatibilità con la disciplina comunitaria di cui alla direttiva CE 2008/115, come statuito dalla Corte di Giustizia U.E. con la sentenza in causa c-61/11 PUU del 28/4/2011 (vedi altresì l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, decisioni n. 7 e n. 8 entrambe del 10/5/2011).
6. In conclusione il ricorso va accolto e per l’effetto va annullato il provvedimento impugnato.
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese di causa che si liquidano in complessivi euro 1.000 (mille), oltre C.P.A. ed I.V.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Carlo d'Alessandro, Presidente
Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore
Italo Caso, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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