Permesso di soggiorno per minore straniero, se in Italia da meno di 2 anni si applica la prima ipotesi (quindi occorre il parere del Comitato minori stranieri)
T.A.R. Lazio, sez. prima, sent. n. 239/2016 del 07/04/2016
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 141 volte dal 16/11/2016
Il ricorrente giungeva in Italia nel 2013 come minore non accompagnato ed affidato, ai sensi della legge 4 maggio 1983 n. 184, ad una comunità, sino al raggiungimento della maggiore età (18 gennaio 2015); inoltrava quindi istanza di permesso di soggiorno “per attesa occupazione”, che veniva appunto respinta in quanto, il ricorrente, minore non accompagnato, non era stato ammesso in un progetto di
Il comma 1 bis dell’art. 32 del decreto legislativo n. 286/98, come successivamente modificato dalle norme sopra citate, prevede due distinte ipotesi che consentono di realizzare il presupposto per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro ad un minore straniero entrato in Italia non accompagnato: la prima ipotesi è quella che riguarda i minori che, come il ricorrente, sono stati affidati a comunità ai sensi dell’art. 2 della legge 4 maggio 1983 n. 184 (circostanza non contestata), ovvero sottoposti a tutela: in questo caso è richiesto un previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all’art. 33 dello stesso decreto legislativo; la seconda ipotesi riguarda sempre i minori non accompagnati, ma che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile. Le due distinte ipotesi sono infatti collegate da un “ovvero” che indica la possibilità che ricorra la prima o la seconda ipotesi per il configurarsi del presupposto necessario per il rilascio del permesso di soggiorno.
Nel caso in esame l’Amministrazione avrebbe dovuto, prima di respingere la richiesta, verificare se il Comitato per i minori stranieri riteneva di poter rilasciare un parere positivo rispetto al provvedimento richiesto; e tale parere (positivo o negativo), in quanto atto endoprocedimentale, doveva essere acquisito dall’Amministrazione procedente.
Ciò non è stato fatto essendosi l’Amministrazione limitata a verificare l’insussistenza della seconda ipotesi, che peraltro nella fattispecie non poteva ricorrere essendo il richiedente entrato in Italia da meno di due anni; anche la pretesa del verificarsi di una condizione impossibile fa propendere per una interpretazione della norma nel senso sopra indicato.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 667 del 2015, proposto da:
Mohamed Abdelazim Abdelbakry Elkomy, rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Gerace, con domicilio eletto presso Tar Lazio Sez. di Latina, in Latina, Via A. Doria, 4;
contro
Ministero dell'Interno,in persona del Ministro pro tempore- Questura di Frosinone, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi,12;
per l'annullamento
del provvedimento della Questura di Frosinone del 25 agosto 2015 riguardante rigetto di istanza di rinnovo e conversione del permesso di soggiorno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
vista l’ordinanza collegiale n. 308 del 18 dicembre 2015;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 aprile 2016 il dott. Carlo Taglienti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 5 novembre 2015 e depositato il 13 successivo, il nominato in epigrafe ha impugnato il provvedimento del 25 agosto 2015 notificato il 10 settembre, con il quale il questore di Frosinone ha respinto la sua istanza di permesso o conversione del permesso di soggiorno.
Il ricorrente giungeva in Italia nel 2013 come minore non accompagnato ed affidato, ai sensi della legge 4 maggio 1983 n. 184, ad una comunità, sino al raggiungimento della maggiore età (18 gennaio 2015); inoltrava quindi istanza di permesso di soggiorno “per attesa occupazione”, che veniva appunto respinta in quanto, sostanzialmente, il ricorrente, minore non accompagnato, non era stato ammesso, per un periodo non inferiore a due anni, in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale ed iscritto nell’apposito registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Avverso detto provvedimento il ricorrente deduce violazione dell’art. 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, ed in particolare del comma 1 bis introdotto dall’art. 25 comma 1 della legge 30 luglio 2002 n. 189 e successivamente modificato dall’art. 1 comma 22 lett. v) n. 2) della legge 15 luglio 2009 n. 94 e dall’art. 3 comma 1 lett.g-bis del d.l. 23 giugno 2011 n. 89, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2011 n. 129: si assume, in buona sostanza, che la norma abbia introdotto una seconda ipotesi che consente il rilascio del permesso di soggiorno al minore divenuto maggiorenne, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri.
Si è costituita l’Amministrazione dell’Interno che ha insistito nella tesi in base alla quale risulta indispensabile che il minore sia stato ammesso per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile.
Con ordinanza collegiale n. 308 del 18 dicembre 2015 è stata accolta l’istanza cautelare.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto.
Il comma 1 bis dell’art. 32 del decreto legislativo n. 286/98, come successivamente modificato dalle norme sopra citate, prevede due distinte ipotesi che consentono di realizzare il presupposto per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro ad un minore straniero entrato in Italia non accompagnato: la prima ipotesi è quella che riguarda i minori che, come il ricorrente, sono stati affidati a comunità ai sensi dell’art. 2 della legge 4 maggio 1983 n. 184 (circostanza non contestata), ovvero sottoposti a tutela: in questo caso è richiesto un previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all’art. 33 dello stesso decreto legislativo; la seconda ipotesi riguarda sempre i minori non accompagnati, ma che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile. Le due distinte ipotesi sono infatti collegate da un “ovvero” che indica la possibilità che ricorra la prima o la seconda ipotesi per il configurarsi del presupposto necessario per il rilascio del permesso di soggiorno.
Nel caso in esame l’Amministrazione avrebbe dovuto, prima di respingere la richiesta, verificare se il Comitato per i minori stranieri riteneva di poter rilasciare un parere positivo rispetto al provvedimento richiesto; e tale parere (positivo o negativo), in quanto atto endoprocedimentale, doveva essere acquisito dall’Amministrazione procedente.
Ciò non è stato fatto essendosi l’Amministrazione limitata a verificare l’insussistenza della seconda ipotesi, che peraltro nella fattispecie non poteva ricorrere essendo il richiedente entrato in Italia da meno di due anni; anche la pretesa del verificarsi di una condizione impossibile fa propendere per una interpretazione della norma nel senso sopra indicato.
La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenza; esse sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione dell’Interno al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in € 1.500, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Taglienti, Presidente, Estensore
Santino Scudeller, Consigliere
Roberto Maria Bucchi, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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