Permesso di soggiorno per conversione da minore età a lavoro subordinato in base alla vecchia versione dell'art. 32, se il minore è entrato in Italia prima di agosto 2009
Consiglio di Stato, Sezione Terza, Sentenza del 27 marzo 2012, n. 1785
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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E’ illegittimo il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno attraverso la sua conversione da permesso per minore età in permesso per lavoro subordinato. La disciplina modificativa dell’art. 32 del D.Lgs. n. 286/1998, introdotta dalla legge n. 94/2009, non può trovare applicazione nei confronti dei minori non accompagnati già entrati in Italia prima della sua entrata in vigore (8 agosto 2009) e che compiono il diciottesimo anno di età senza che sia possibile il completamento del progetto di integrazione sociale e civile di durata biennale.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
[...]
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE I n. 01185/2011, resa tra le parti, concernente DINIEGO PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO SUBORDINATO
[...]
Ritenuto:
- che il cittadino egiziano ricorrente è giunto in Italia il 3 febbraio 2009 nella qualità di “minore non accompagnato” - secondo la nozione di cui all’art. 2 della direttiva comunitaria n. 86/2003 ed all’art. 32, comma 1 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 e successive integrazioni - ed ha compiuto il diciottesimo anno di età alla data del 17 febbraio 2010;
- che, in fattispecie analoga, questa Sezione con decisione n. 3987 del 4 luglio 2011 si è espressa nel senso che la disciplina modificativa dell’art. 32 del d.lgs. n. 286 del 1998 - da ultimo introdotta con l’art. 1, della legge n. 94 del 2009 - non può trovare applicazione nei confronti dei minori non accompagnati già in Italia prima della sua entrata in vigore (8 agosto 2009) e che compiono il diciottesimo anno di età senza che sia possibile il completamento del progetto di integrazione sociale e civile di durata biennale, condizioni che ricorrono che confronti dell’odierno ricorrente;
- che, inoltre, nei confronti dei minori entrati in Italia prima della novella introdotta l’art. 1, della legge n. 94 del 2009 non si configura esigibile il nuovo requisito della permanenza nel territorio nazionale da almeno tre anni (Cons. St., Sez. III, n. 3987 del 2011 cit.);
- che, in tali sensi, si era già espressa la Sezione VI di questo Consiglio di Stato con decisioni n. 2951 del 13 maggio 2009 e n. 3690 del 27 giugno 2007, in ordine a fattispecie ricadenti nel quadro normativo derivante dall’originaria formulazione del comma 1 bis dell’art. 32 del d.lgs. n. 286 del 1998 - quale introdotto dall’art. 25 della legge n. 189 del 2002 – che, con riguardo ai minori non accompagnati, anch’esso condizionava il rilascio del permesso di soggiorno al raggiungimento della maggiore età alla previa partecipazione ad un progetto di integrazione sociale e civile di durata non inferiore a due anni;
- che la Corte Costituzionale con ordinanza n. 222 del 2011 ha ritenuto il su riferito indirizzo giurisprudenziale conforme ad un’interpretazione della norma costituzionalmente orientata ai canoni di ragionevolezza, imparzialità ed uguaglianza, nonché di osservanza delle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute (artt. 3 e 10, primo comma, della Costituzione);
- che il collegio non ravvisa ragioni di doversi discostare dai precedenti giurisprudenziali prima richiamati;
- che, pertanto, l’appello va accolto e, per l’effetto, va accolto il ricorso di primo grado e va annullato il provvedimento con esso impugnato;
[...]
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1257 del 2012 lo accoglie e, per l’effetto, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il provvedimento con esso impugnato.
[...]
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2012 [...]
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