Permesso di soggiorno "lungo" - diritto al rilascio anche se si ha un lavoro a tempo determinato
TAR Piemonte, Sezione Seconda, Sentenza del 25 ottobre 2011, n. 1180
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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massima: l'art. 9 del D. Lgs. n. 286/98, come modificato dal d. Lgs. n. 3/2007 (Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo), dispone che "lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale... può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo...", derivandone che, ferma la verifica dei requisiti reddituali, la titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato non risulta espressamente richiesta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
[...]
per l'annullamento
1) del provvedimento emesso dal Questore di Torino il 15/03/2010, notificato al ricorrente il 15/4/2010, con il quale veniva rigettata l'istanza di rilascio di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
[...]
Considerato che il Questore della Provincia di Torino, con decreto in data 15 marzo 2010 – prot n. 243/2010, ha rigettato l'istanza presentata dal signor Xxxx, cittadino marocchino, volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n. 286 del 1998, il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, in ragione del fatto che il medesimo, essendo attualmente titolare di un rapporto di lavoro a tempo determinato, non dà garanzia della disponibilità futura di un'adeguata fonte di reddito;
Considerato che l'interessato risiede regolarmente in Italia da più di 5 anni, avendo ottenuto in data 23 aprile 2004 il rilascio del primo permesso di soggiorno per minore età, e risulta possedere un reddito annuo da lavoro dipendente ampiamente superiore all'importo annuo dell'assegno sociale, avendo documentato all'atto della presentazione dell'istanza un reddito di Euro 13.977,13 per l'anno 2008 e di Euro 15.738,15 per l'anno 2009, nonchè il perdurante svolgimento di regolare attività lavorativa retribuita;
Considerato che il ricorrente contesta la motivazione addotta a supporto del diniego, evidenziando, al riguardo, che anche prima delle modifiche introdotte dall'art. 1 del D. Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3, di attuazione della Direttiva 2003/109/CE (che hanno portato alla soppressione del requisito della titolarità di un permesso di soggiorno "per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi", richiesto dal previgente art. 9 del D. Lgs. n. 286/1998 per il rilascio della carta di soggiorno) la giurisprudenza aveva fortemente dubitato della possibilità di negare il rilascio della carta di soggiorno a coloro che erano parte di un rapporto di lavoro a tempo determinato, anzichè a tempo indeterminato (ex multis T.A.R. Veneto, sentenza n. 3213/06 e T.A.R. Umbria, sentenza n. 493/02);
Considerato che questa Sezione, con ordinanza n. 539 in data 8 luglio 2010, ha accolto l'istanza cautelare contenuta nel ricorso, ritenendo che la circostanza che lo straniero sia titolare di un rapporto di lavoro a tempo determinato non possa costituire motivazione sufficiente per negare il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
[...]
Ritenuto, in particolare, che:
- l'art. 9 del D. Lgs. n. 286/98, come modificato dal d. Lgs. n. 3/2007 (Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo), dispone che "lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale... può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo...", derivandone che, ferma la verifica dei requisiti reddituali, la titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato non risulta espressamente richiesta (in termini Tar Emilia Romagna, Bologna, I, 22 aprile 2008, n. 1525);
Ritenuto, anzi, che la circostanza che il mercato del lavoro sia in evoluzione verso un'accentuata mobilità induce, necessariamente, a tener conto della capacità reddituale derivante da rapporti di lavoro a termine e/o atipici, conseguendone che la titolarità di un rapporto di lavoro a tempo determinato non può costituire motivazione sufficiente per negare il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, viepiù quando, come nel caso di specie, è documentato il possesso di redditi pregressi ampiamente positivi e in progressivo incremento, di cui la Questura avrebbe dovuto tenere conto per formulare la prognosi in ordine alla capacità reddituale futura dell'interessato;
Ritenuto, per le considerazioni innanzi esposte, che il ricorso sia fondato e debba essere accolto;
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il decreto del Questore della Provincia di Torino in data 15 marzo 2010 – prot. n. 243/2010.
[...]
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 [...]
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