massima: l'art. 9 del D. Lgs. n. 286/98, come modificato dal d. Lgs. n. 3/2007 (Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo), dispone che "lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale... può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo...", derivandone che, ferma la verifica dei requisiti reddituali, la titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato non risulta espressamente richiesta.