Permesso di soggiorno, la denuncia per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina non è sufficiente a motivare il rigetto della domanda
T.A.R. Veneto, sezione terza, sent. n. 117/2015 del 22/01/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 131 volte dal 07/03/2016
Il diniego opposto si fonda sull’attuale pendenza a carico del ricorrente di un procedimento penale per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno. Per tale reato lo straniero è stato tratto in arresto, ma allo stato non risulta ancora definito il relativo giudizio.
---------
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1743 del 2014, proposto da:
Kehuo Qiu, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Benato, con domicilio eletto presso Paola Benato in Venezia-Mestre, Via G. Allegri, 30;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria per legge in Venezia, San Marco, 63;
per l'annullamento
decreto prot. 295/14 Div. Amm.va e Soc. e Cat. A11/2014 Uff. Imm. emesso dalla Questura di Venezia il 4.9.2014 e notificato il 22.9.2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2015 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che con il gravame in oggetto il ricorrente, cittadino cinese, ha impugnato il provvedimento con il quale il Questore della Provincia di Venezia ha respinto la richiesta da questi presentata al fine del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato ex art. 1-ter L. 102/2009;
visti i motivi di ricorso e la documentazione prodotta in giudizio da parte ricorrente, ritiene il Collegio che il ricorso sia meritevole di accoglimento per le seguenti considerazioni.
Il diniego opposto si fonda sull’attuale pendenza a carico del ricorrente di un procedimento penale per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno;
che per tale reato lo straniero è stato tratto in arresto, ma allo stato non risulta ancora definito il relativo giudizio;
considerato, quindi, che il provvedimento impugnato si fonda sulla sola imputazione penale (salva l’eventuale prescrizione), difettando una sentenza di condanna, nonché ogni valutazione circa la pericolosità dello straniero, essendo stata genericamente richiamata l’impossibilità di operare valutazioni positive in relazione alla normativa vigente in tema di soggiorno in territorio nazionale;
per tali ragioni il ricorso può essere accolto, essendo comunque nella potestà dell’Amministrazione di rideterminarsi anche negativamente alla luce di quanto sopra osservato e, in specie, in caso di sentenza di condanna irrogata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella somma indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, oltre alla refusione del contributo unificato, nella somma di € 800,00 (ottocento/00), oltre oneri ed accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Oria Settesoldi, Presidente
Riccardo Savoia, Consigliere
Alessandra Farina, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Filtra per
Altri 1594 articoli dell'avvocato
Michele Spadaro
-
No alla ripresa della prima domanda di asilo verso la Bulgaria, che non garantisce i diritti fondamentali dei richiedent...
[New]
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
Rinnovo permesso, il reddito percepito in nero è utile per raggiungere il requisito del livello reddituale
[New]
Letto 0 volte dal 14/03/2024
-
Per avere il permesso di soggiorno per attesa occupazione, non occorre dimostrare di avere ottenuto un reddito
[New]
Letto 0 volte dal 14/03/2024
-
Le dichiarazioni contraddittorie del datore di lavoro non bastano per il rigetto della regolarizzazione del lavoratore
[New]
Letto 0 volte dal 14/03/2024
-
Rinnovo permesso, diniego per insufficienza dei redditi: non può dipendere dal fatto che il datore di lavoro non paga i ...
[New]
Letto 0 volte dal 05/03/2024