massima: E’ illegittimo il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti opposto alla cittadina straniera assentatasi dal territorio nazionale per oltre due anni a causa di una patologia legata alla sua ultima gravidanza. La sussistenza di “gravi e comprovati motivi”, che giustificano un’assenza dall’Italia oltre i periodi massimi codificati in legge, consente sia il rinnovo dell’ordinario permesso di soggiorno che la maturazione del periodo “di almeno cinque anni” per chiedere, in presenza delle altre condizioni di legge, il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, nonchè la conservazione di detto permesso una volta conseguito e in caso di assenze prolungate dall'Italia.