In materia di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l’art. 9, comma 4, del t.u. immigrazione stabilisce che detto titolo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato e che, al fine di dimostrare la pericolosità sociale dello straniero, "si tiene conto" delle condanne per i reati di cui agli articoli 380 e 381 cpp.