É illegittimo il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, disposto dalla Questura a seguito dell’accertata mancata convivenza della ricorrente col coniuge italiano. Il diritto al soggiorno in seguito al matrimonio con un cittadino italiano sussiste in quanto ad esso faccia seguito l’effettiva convivenza dei coniugi e fino a quando sussista tale convivenza, da intendersi non solo come mera convivenza ma anche in senso sostanziale come comunione di vita e assistenza reciproca, la cui prova grava sullo straniero. Nel caso di specie, alla luce dell’istruttoria svolta, è da ritenersi provata la convivenza dei coniugi, sebbene nella forma attenuata che è compatibile con l’assistenza sociale di cui i coniugi medesimi stanno beneficiando a causa del proprio disagio economico.