Permane il permesso di soggiorno per convivenza con un cittadino italiano, se vi è convivenza sostanziale, intesa come comunione di vita e assistenza reciproca
Trib. Milano, Sez. Affari Immigrazione, ordinanza del 14 dicembre 2012
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 1923 volte dal 21/04/2013
É illegittimo il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, disposto dalla Questura a seguito dell’accertata mancata convivenza della ricorrente col coniuge italiano. Il diritto al soggiorno in seguito al matrimonio con un cittadino italiano sussiste in quanto ad esso faccia seguito l’effettiva convivenza dei coniugi e fino a quando sussista tale convivenza, da intendersi non solo come mera convivenza ma anche in senso sostanziale come comunione di vita e assistenza reciproca, la cui prova grava sullo straniero. Nel caso di specie, alla luce dell’istruttoria svolta, è da ritenersi provata la convivenza dei coniugi, sebbene nella forma attenuata che è compatibile con l’assistenza sociale di cui i coniugi medesimi stanno beneficiando a causa del proprio disagio economico.
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE AFFARI IMMIGRAZIONE
Il Giudice,
a scioglimento della riserva che precede,
[...]
- rilevato che la ricorrente ha contratto matrimonio... con il cittadino italiano..., eleggendo quale residenza familiare l'abitazione sita in Milano...;
- rilevato che la stessa aveva richiesto in data... il rinnovo del titolo di soggiorno, già concesso per motivi di lavoro e convertito in permesso per motivi familiari, essendo coniugata con cittadino italiano...;
- rilevato che con il provvedimento sopra citato ed oggi, il Questore di Milano revocava detto titolo in quanto veniva accertato che la ricorrente non conviveva con il coniuge e, dunque, non sussisteva la fattispecie di cui all'art. 28, c. 1, lett. b), DPR 394/99, che consente il soggiorno della cittadina straniera;
- rilevato, da quanto risulta in atti, che gli accertamenti effettuati dall'Autorità di Milano prima in .... e poi in .... avevano dato esito negativo;
- ritenuto che nel corso dell'istruttoria svolta è emerso che la ricorrente ed il marito non hanno una fissa dimora almeno dalla fine del... e che l'indirizzo di Milano.... coincide con il centro di ascolto parrocchiale dove spesso i senzatetto eleggono la propria residenza in forza di specifico accordo tra detto ente ed il Comune di Milano, e che, sebbene in momenti diversi – non determinati da propria volontà ma unicamente dalla disponibilità di posti letto – i coniugi hanno iniziato a convivere presso il dormitorio di Viale Ortles in Milano che li accoglie entrambi tuttora;
- che la convivenza materiale, pertanto, prima è stata resa impossibile dalle condizioni di disagio economico in cui i coniugi versavano e versano, ed oggi sussiste ed è corroborata dall'assistenza morale tra gli stessi che sono apparsi più volte insieme agli operatori che si sono occupati del loro caso di disagio, ed attualmente per l'assistenza morale prestata dal marito nei confronti della ricorrente, attualmente in malattia;
[...]
- ritenuto che il diritto al soggiorno in seguito al matrimonio con un cittadino italiano sussiste in quanto ad esso faccia seguito l'effettiva convivenza dei coniugi o fino a quando sussista tale convivenza, da intendersi non solo come mera convivenza ma anche in senso sostanziale come comunione di vita e assistenza reciproca, la cui prova grava sullo straniero (Cass. 23598/2006; 2539/2005);
- ritenuto che, sulla base degli elementi tutti emersi dall'istruttoria è da ritenersi provata la convivenza dei coniugi, sebbene nella forma attenuata che è compatibile con l'assistenza sociale di cui i coniugi attualmente stanno beneficiando a causa del proprio disagio economico;
- ritenuto, peranto, che il provvedimento impugnato è illegittimo;
[...]
P.Q.M.
ANNULLA il provvedimento .... di rigetto di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari emesso dal Questore di Milano [....].
Milano, 04/12/2012.
Il Giudice
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 14 dicembre 2012
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