Per ottenere il permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, il coniuge del cittadino straniero già soggiornante non deve essere residente da cinque anni
Tribunale di Rovereto, Ordinanza del 5 marzo 2012
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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È disposto il rilascio del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti al coniuge del cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia da più di cinque anni ed in possesso degli ulteriori requisiti prescritti dall’art. 9 del D.Lgs. n. 286/1998. L’articolo citato, nel prevedere il permesso di soggiorno CE, ne ha esteso la concessione anche ai familiari ed ha chiaramente riferito il requisito del soggiorno per cinque anni al solo straniero già regolarmente residente e non anche ai suoi familiari.
Il giudice [...]
rilevato che con ricorso depositato in data 09.12.2011 Xxx domanda che, previa dichiarazione dell'illegittimità del diniego di data 23.09.2011 notificato in data 28.03.2011 del permesso di soggiorno CE soggiornanti lungo periodo da parte della Questura di Trento, sia ordinato all'amministrazione resistente il rilascio del permesso di soggiorno in questione;
rilevato che a tal fine allega nell'ordine di aver fatto ingresso in Italia in data 18.09.2008 con visto per ricongiungimento familiare e di aver ottenuto un primo permesso di soggiorno valido sino al 17.09.2010 successivamente rinnovato sino al 17.09.2012, di essere coniugata con Yyy titolare di permesso di soggiorno CE soggiornanti lungo periodo rilasciato in data 28.09.2010, di aver richiesto in data 22.10.2010 alla Questura di Trento permesso di soggiorno CE soggiornanti lungo periodo ex art. 9 d.lgs. 286/1998 in qualità di coniuge convivente con cittadino straniero in possesso dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno CE soggiornanti lungo periodo, di aver ricevuto, come sopra già indicato, diniego dalla Questura di Trento a causa del mancato possesso da almeno 5 anni di permesso di soggiorno in corso di validità;
rilevato che ella deduce che l'articolo 9 comma I d.lgs. 286/1998 introdotto dal d.lgs. n. 3/2007 di recepimento della direttiva CE 109/2003 prevede che il requisito del possesso da almeno 5 anni di permesso di soggiorno in corso di validità deve sussistere in capo non allo straniero richiedente bensì al faimliare 'di riferimento' e che a tale interpretazione fondata sull'inequivocabile dato letterale non osta il preambolo numero 6 della direttiva CE n 109/2003 che richiede il requisito del soggiorno nel territorio dello Stato membro per almeno 5 anni poichè l'art. 13 della medesima direttiva fa comunque salve le condizioni più favorevoli previste dalla legislazione interna in materia di rilascio di titoli di soggiorno;
rilevato che la ricorrente deduce, inoltre, che i familiari privi del requisito della permanenza quinquennale potrebbero ottenere un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo che tuttavia non li abiliterebbe all'esercizio dei diritti e delle facoltà di cui al titolo III della direttiva; rilevato che la stessa deduce, infine, che il riconoscimento ai familiari del cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE soggiornanti lungo periodo dello stesso tipo di permesso è 'imposto' anche dalla direttiva CE n. 3/1986 così come interpretata dalla consolidata giurisprudenza comunitaria;
[...]
rilevato che l'articolo 4 della direttiva CE n. 109/2003 prevede che lo status di soggiornante di lungo periodo possa essere riconosciuto ai cittadini stranieri a condizione che essi abbiano soggiornato nello Stato membro legalmente ed ininterrottamente da almeno 5 anni prima della richiesta del permesso e che il decreto legislativo n. 30/2007 ha abrogato il quarto comma dell'articolo 30 del decreto legislativo 286/1998 che prevedeva il rilascio della carta di soggiorno per i familiari di titolare della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 TU immigrazione pre-novella decreto legislativo n. 3/2007 di data 08/01/2007;
ritenuto chel ricostruire il quadro normativo applicabile alla fattispecie in esame si debba partire dal contenuto delle norme che vengono in rilievo, contenuto da determinarsi in primo luogo sulla base del dato letterale;
rilevato che secondo l'articolo 9 comma I TU Immigrazione così come modificato dal decreto legislativo n. 3/2007 il cittadino straniero in possesso dei requisiti indicati nel comma medesimo può richiedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per sè e per i propri familiari di cui all'articolo 29 comma I, ovvero coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni, figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso, figli maggiorenni a carico qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale, genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute;
ritenuto che il dato letterale sia inequivocabile nello stabilire che il cittadino straniero in possesso dei requisiti di cui al primo comma dell'articolo 9 possa richiedere il permesso in questione non solo per sè, ma anche per i familiari sopra indicati e che i requisiti previsti dal più volte citato articolo 9 comma I debbano sussistere in capo al richiedente e non ai suoi familiari;
ritenuto che dinanzi ad un dato letterale di tale chiarezza sia possibile ritenere che invece il requisito del possesso ultraquinquennale di permesso di soggiorno in corso di validità debba sussistere in capo anche ai familiari solo qualora la ricostruzione dell'intero quadro normativo deponga in tal senso in modo per lo meno altrettanto inequivocabile;
ritenuto che, invece, nel caso di specie il quadro normativo complessivo anche di derivazione comunitaria confermi la piena conformità della nroma nazionale in parola rispetto alla legislazione europea e conseguentemente consolidi l'opzione ermeneutica offerta da parte ricorrente e che questo giudice ritiene di fare propria;
rilevato, infatti, che sebbene il preambolo 6 della direttiva 109/2003 indichi la durata del soggiorno legale ed ininterrotto quale requisito principale per ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e l'articolo 4 comma I precisi che tale durata deve essere almeno quinquennale, il preambolo 17 a sua volta ammette la possibilità di rilascio di titoli di soggiorno a condizioni più favorevoli con la limitazione che gli stessi non abilitano al diritto di soggiorno in altri Stati membri e l'articolo 13 ribadisce che sono fatte salve le disposizioni nazionali più favorevoli le quali tuttavia consentono il rilascio di titoli di soggiorno che non abilitano al soggiorno in altri Stati membri così come previsto al titolo III della direttiva medesima;
ritenuto, pertanto, che la domanda di parte ricorrente sia fondata poichè inequivocabile è il contenuto della norma articolo 9 comma I d.lgs. 286/1998 e poichè la possibilità di rilascio di permessi di soggiorno permanenti o di durata illimitata a condizioni più favorevoli di quelli di cui alla direttiva CE 109/1993 e con i limiti di efficacia sopra visti è espressamente prevista dal preambolo 17 e dall'articolo 13 della suddetta direttiva;
rilevato, infine, che non risultano contestati il possesso da parte del coniuge della ricorrente dei requisiti ulteriori di cui all'art. 9 comma I, d.lgs. 286/98 ed il possesso da parte della ricorrente personalmente dei requisiti di cui all'art. 29 comma I, d.lgs. n. 286/1998;
[...]
P.Q.M.
II Tribunale di Roverreto [...]:
I. Accoglie il ricorso presentato da Xxx e per l'effetto ordina alla Questura di Trento l'immediato rilascio del permesso di soggiorno CE soggiornanti di lungo periodo a favore di Xxx.
[...].
Rovereto 05.03.2012
IL GIUDICE
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