Per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per motivi familiari, è sufficiente aver lavorato da almeno un anno anche in maniera non continuativa
Corte di Cassazione Civile, Ordinanza del 8 settembre 201, n. 18480
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 365 volte dal 28/11/2011
La Corte di Cassazione con l'ordinanza in commento ha accolto il ricorso di un cittadino straniero, annullando il decreto di espulsione emanato nei suoi confronti dal Prefetto di Foggia nonché il decreto del Giudice di pace foggiano, che non aveva accolto la richiesta di opposizione al decreto, che si fondava a sua volta sul fatto che l'espulsione era stata comminata prima della decorrenza dei sessanta giorni dalla scadenza dei titoli di soggiorno, previsti dalla legge come tempo utile per chiederne il rinnovo o la conversione in altra tipologia di permesso. La Suprema Corte ha così avuto modo di ricordare che è indebita la valutazione del giudice di pace in ordine alla rinnovabilità o meno del titolo di soggiorno, quale circostanza a cui condizionare la valutazione di "tempestività" del decreto di espulsione. Non solo, ma ai fini della conversione del permesso di soggiorno per ragioni di lavoro in permesso di soggiorno per motivi familiari (e quindi, a tutto voler concedere, ai fini della rinnovabilità del titolo di soggiorno), il requisito della regolare permanenza in Italia da almeno un anno da parte dello straniero, non implica automaticamente che in quel medesimo periodo lo straniero medesimo abbia svolto in modo continuativo una attività di lavoro, per di più nell'ambito di un unico rapporto di lavoro, ma è da ritenersi sufficiente una successione di contratti di lavoro a termine o stagionali autorizzati.
[omissis]
Rileva
Il relatore designato nella relazione depositata ex articolo 380 bis c.p.c. ha argomentato nel senso:
- che il cittadino del MMMMM/DDDDD, dopo il periodo di vigenza del permesso di lavoro stagionale, scaduto il 29.9,2009, venne espulso dal Prefetto di Foggia con decreto 22.10.2009 adottato ex articolo 13 c. 2 lett. B del d.lgs. 286/98 per permanenza irregolare nello Stato e lo straniero impugnò l'espulsione innanzi al GdP foggiano;
- che l'adito Giudice con decreto 9.12.2009 rigettò l'opposizione sul rilievo che la natura stagionale del permesso, come tale insuscettibile di rinnovo o conversione, imponesse di ritenere irrilevante il fatto che alla data di espulsione non fossero ancora decorsi i 60 giorni concessi dalla legge allo straniero, come prorogalo della permanenza regolare, al fine della istanza di rinnovo;
- che per la cassazione di tale decisione il D. ha proposto ricorso notificato al Prefetto il 4.6.2010, senza che l'intimato abbia svolto difese;
- che appare manifesta la fondatezza del ricorso che denunzia l'indebita valutazione di non rinnovabilità fatta dai GdP quale ostacolo a ritenere intempestivo e quindi invalido il decreto di espulsione de quo che appare al proposito di rilievo richiamare, sulla rilevanza "esterna" del lavoro stagionale anche ai fini del tramutamento "per conversione" del titolo di soggiorno stagionale, quanto affermato da questa Corte (n. 19793 del 2009: massima).
Ai fini della conversione del permesso di soggiorno per ragioni di lavoro in permesso di soggiorno per motivi familiari, il requisito della regolare permanenza in Italia da almeno un anno non implica necessariamente io svolgimento continuativo dell'attività di lavoro nell'ambito di un unico rapporto a tempo indeterminato, ma può ritenersi soddisfatto, alla stregua di un'interpretazione "secundum constitutionem", anche in virtù di una successione di contratti di lavoro a termine o stagionali debitamente autorizzati, Pertanto, spetta al giudice di merito l'accertamento dell'avvenuta integrazione di tale requisito anche nell'ipotesi di una pluralità di permessi di lavoro susseguitisi a breve intervallo temporale ed in un arco di tempo pur di poco superiore all'anno, adeguatamente motivando, all'esito della propria indagine, sulle ragioni che nella specie hanno indotto ad affermare o escludere la sussistenza dei requisito di legge.
- che appare pertanto meritevole di accoglimento il ricorso posto che, alla luce del menzionato principio, l'espulsione non poteva essere adottata prima del decorso dello spatium dalla legge concesso allo straniero per chiedere una diversa o prorogata attribuzione di titolo di permanenza;
- che, ove si condivida il testé formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e accolto per manifesta fondatezza".
Osserva
A criterio del Collegio la proposta contenuta nella trascritta relazione ed articolata nelle riportate considerazioni merita piena condivisione.
Da tanto consegue raccoglimento del ricorso e la cassazione del decreto del Giudice di Pace che ha erroneamente ritenuto di delibare l'esito della istanza di conversione (spettante al G.A., ove adito) mancando di rilevare che, qualunque potesse essere la sorte della istanza stessa, alla data della espulsione non era comunque trascorso il termine di legge per chiedere il rinnovo o la conversione del pregresso titolo di soggiorno sì che essa non poteva essere emessa.
Da ciò discende - stante l'insussistenza di alcuna esigenza di accertamento o valutazione dei fatti - la possibilità di decisione nel merito, con l'annullamento della adottata espulsione.
L'Amministrazione intimata dovrà sostenere le spese dei due gradì di giudizio, corrispondendone l'importo al procuratore antistatario del ricorrente.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito annulla l'espulsione adottata il 22.10.2009 dal Prefetto UTG di Foggia;
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