Per la conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, non occorre ritornare nel proprio Paese di origine
TAR Lazio, Sezione Seconda Quater, sentenza del 2 ottobre 2012, n. 8252
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 171 volte dal 04/04/2013
È illegittimo il provvedimento di rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, motivato con riferimento alla circostanza che il ricorrente non aveva fatto ritorno in patria, come prescritto dall’art. 24 del D.Lgs. n. 286/1998. Tale disposizione, invero, deve essere interpretata nel senso che gli stranieri debbano rientrare nello Stato di provenienza solo ai fini del rilascio di un nuovo permesso di lavoro stagionale per l'anno successivo, mentre per la conversione in permesso di lavoro subordinato devono sussistere solo le condizioni per il rilascio di tale permesso, ossia la disponibilità di una quota, l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato e la mancanza di elementi ostativi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
[...]
per l’annullamento
del decreto della Questura di Roma del 17.8.2011 e notificato in data 28.9.2011 con il quale veniva rigettata l'istanza del ricorrente tesa al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;
[...]
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
[...]
Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Roma ha rigettato la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno sul presupposto della impossibilità di convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, non essendo egli rientrato in patria alla scadenza del primo contratto.
[...]
Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto.
La questione sottoposta all'esame del Collegio concerne la conversione di un permesso di soggiorno per rapporto di lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato a tempo indeterminato e in particolare se, per consentire tale conversione, sia necessario che il lavoratore sia previamente rientrato in patria.
L'art. 24, comma 4 del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 (Testo Unico sull'immigrazione) prevede per i lavoratori stranieri - già precedentemente entrati in Italia in qualità di stagionali e rientrati regolarmente nel Paese di origine alla scadenza del periodo fissato – il diritto di precedenza per il rientro nel territorio italiano nella stagione successiva nonché, "qualora se ne verifichino le condizioni", la possibilità di convertire il proprio titolo di permanenza. L'art. 38 del regolamento attuativo del citato Testo Unico (D.P.R. 31.8.1999, n. 394) specifica che la conversione di cui trattasi può avere luogo nei limiti delle quote, di cui al successivo art. 29, in presenza di tutti i previsti requisiti e alle condizioni prescritte dalla normativa di riferimento.
La Questura ha inteso tali disposizioni nel senso che in mancanza del previo ritorno in patria, con conseguente richiesta e successivo rilascio del nuovo visto di ingresso per lavoro stagionale, la conversione non possa essere assentita.
La giurisprudenza amministrativa, in ordine a tale questione, non è univoca.
Secondo alcune pronunce, gli artt. 24 comma 4 del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 e 38, commi 2 e 7 del D.P.R. n. 394/1999 vanno intesi nel senso che la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale è consentita solo per i lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato l'anno precedente per lavoro stagionale, i quali sono autorizzati a tornare in Italia per un ulteriore periodo di lavoro stagionale, e ai quali sia offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, nei limiti delle quote di cui all'art. 29. (T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 07 dicembre 2006 , n. 7198).
Non sarebbe possibile, dunque, la conversione di un permesso di soggiorno, già rilasciato esclusivamente per lavoro stagionale, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ma il lavoratore stagionale dovrebbe sempre rientrare nel suo Paese d'origine, per poter ottenere il rilascio del permesso di soggiorno a titolo diverso da quello stagionale, previa autorizzazione al reingresso in Italia ed autorizzazione della direzione provinciale del lavoro competente ai fini della richiesta conversione, pur sempre nel rispetto delle quote di flusso annuale (T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 03 marzo 2010 , n. 526).
Di contro, secondo un altro orientamento, l'art. 24, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 deve essere interpretato nel senso che gli stranieri debbano rientrare nello Stato di provenienza solo ai fini del rilascio di un nuovo permesso di lavoro stagionale, per l'anno successivo, mentre per la conversione in permesso di lavoro subordinato devono sussistere solo le condizioni per il rilascio di tale permesso, ossia l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato e la mancanza di elementi ostativi (T.A.R. Marche Ancona, sez. I, 20 aprile 2010 , n. 170; TAR Piemonte, II, 30 marzo 2004, n. 706).
Il Collegio, confermando i propri anche recenti precedenti (v. TAR Lazio, sez. seconda quater, sent. n. 5456/11, n. 7100/11 e n. 7204/11), ha da tempo propugnato tale secondo orientamento, tenuto conto della lettera del citato art. 24 nonché di quanto prevede l’art. 5, comma 5 del d.lgs. 286/98 .
Il comma 4, dell’art. 24, prima parte, infatti, menziona espressamente il rientro nello Stato di provenienza solo al fine del conseguimento del diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Nel secondo periodo, invece, la norma prevede in via generale che il lavoratore stagionale possa “convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato qualora se ne verifichino le condizioni”, senza ribadire la necessità del rientro in patria a questi fini.
La norma sembra pertanto semplicemente richiamare sul punto quanto previsto in via generale dell’art. 5, comma 5 del d.lgs. 286/98, secondo il quale in sede di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno deve essere dato rilievo ai “nuovi elementi sopraggiunti” nel frattempo.
Ne consegue, pertanto, che anche l’art. 37 del D.P.R. n. 394/1999, trattandosi di norma regolamentare attuativa, debba essere interpretato in questi termini.
Si finirebbe altrimenti per dover affermare che solo il secondo permesso di soggiorno per lavoro stagionale (ottenuto dopo il ritorno dello straniero nello Stato di provenienza ed il nuovo ingresso nel territorio italiano) può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato (T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 20 luglio 2010 , n. 3245). Una tale distinzione tra primo e secondo permesso di lavoro stagionale, tuttavia, non trova alcuna logica giustificazione.
Inoltre, non si vede perché il lavoratore extracomunitario non possa immediatamente ottenere la conversione del titolo di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato indeterminato ma dovrebbe invece, alla scadenza del primo permesso, comunque rientrare in patria per poi nuovamente tornare in Italia, col rischio più che evidente di perdere il lavoro appena ottenuto.
In conclusione, dunque, ad avviso del collegio, la conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato a tempo indeterminato, non può essere rigettata solo per il mancato previo rientro in patria. Va invece ribadito – come ha fatto di recente il Consiglio di Stato - che la possibilità di conversione di un permesso di soggiorno per rapporto di lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, debba soggiacere comunque ai limiti derivanti dalle quote di accesso, annualmente definite con d.P.C.M., da considerarsi presupposto per il rilascio di qualsiasi permesso di soggiorno (Consiglio Stato , sez. VI, 03 maggio 2010 , n. 2498).
In questi termini, assorbite le restanti censure, il ricorso va accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e obbligo per l’amministrazione di riprovvedere sull’istanza. [...]
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato,
[...]
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2012 [...]
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