Per il rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo CE occorre considerare il reddito lordo, non quello netto
TAR Marche, sezione prima, ord. n. 425/2014 del 20/11/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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La determinazione del reddito utile effettuata dall’Amministrazione contrasta con l’orientamento di cui alla Circolare del Ministero dell’Interno 31.8.10 n. 5782, secondo cui occorre fare riferimento al reddito prodotto al lordo degli oneri deducibili. Su tale questione nulla dice l’Amministrazione attraverso il rapporto istruttorio depositato, l’impugnato diniego va sospeso ai fini del riesame.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 684 del 2014, proposto da:
Saleem Muhammad, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Lufrano, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, Via della Loggia, 24;
contro
Questore di Macerata; Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Ancona, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr. Dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento 0862/14-cat.A 12/IMM.Sez.2 (P) del 10/09/2914 con il quale la Questura di Macerata rifiutava l'istanza di riliascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo CE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Ancona;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato e considerato, ad un sommario esame:
- che la determinazione del reddito utile effettuata dall’Amministrazione pare contrasti con l’orientamento di cui alla Circolare del Ministero dell’Interno 31.8.2010 n. 5782, secondo cui occorre fare riferimento al reddito prodotto al lordo degli oneri deducibili;
- che, peraltro, su tale questione nulla riferisce l’Amministrazione attraverso il rapporto istruttorio depositato in giudizio, per cui l’impugnato diniego va sospeso ai fini del riesame;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche accoglie la suindicata istanza cautelare e, per l'effetto, sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato per le finalità sopra indicate.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
Per ragioni di economia processuale, il Collegio ritiene di non doversi fissare l'udienza di discussione nel merito ai sensi dell'art. 55 comma 11 del D.Lgs. n. 104/2010, trattandosi di ordinanza cautelare propulsiva cui seguirà un'ulteriore fase procedimentale che potrebbe comportare un diverso epilogo del ricorso, attraverso la proposizione di motivi aggiunti o una declaratoria di improcedibilità secondo la procedura di cui all'art. 85 del citato D.Lgs. n. 104/2010 (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, Ord. 4.5.2012 n. 1675).
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere, Estensore
Tommaso Capitanio, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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