Pds per motivi di giustizia, è possibile convertirlo come rinnovo di un originario pds per lavoro stagionale
TAR Marche, sezione prima, ord. n. 459/2013 del 12/12/2013
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Il permesso di soggiorno per motivi di giustizia si connota come un provvedimento di natura eccezionale, emanabile solo in presenza di documentate esigenze che rendano necessaria, a fini di giustizia, la permanenza dello straniero in Italia, per cui non può essere rinnovato qualora vengano a mancare i relativi presupposti.
Gli effetti dell’impugnato provvedimento possono quindi essere temporaneamente sospesi affinché l’Amministrazione rinnovi l’istruttoria, nel senso sopraindicato, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Il ricorrente è tenuto a fornire tutta la necessaria collaborazione.
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 912 del 2013, proposto da:
Muhammad Shamoon, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Sartini, con domicilio eletto presso Segr. Prov. Sindacato Snals in Ancona, via Marsala, 10;
contro
Questura di Macerata, Ministero dell'Interno;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
de provvedimento Div. P.A.S. Cat A/11-2013 datato 25.6.2013 di rigetto dell'istanza intesa ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di giustizia e di tutti gli atti connessi, presupposti e/o consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2013 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato e considerato, ad un sommario esame:
- che il permesso di soggiorno per motivi di giustizia si connota come un provvedimento di natura eccezionale, emanabile solo in presenza di documentate esigenze che rendano necessaria, a fini di giustizia, la permanenza dello straniero in Italia, per cui non può essere rinnovato qualora vengano a mancare i relativi presupposti;
- che, tuttavia, il ricorrente entrava in Italia per lo svolgimento di lavoro stagionale che, in coerenza con il recente orientamento giurisprudenziale fatto proprio anche da questo Tribunale, può consentire il rinnovo del titolo di soggiorno anche al primo ingresso in Italia, restando comunque ostativa ed insuperabile l’eventuale indisponibilità di quote di ingresso (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 20.3.2013 n. 1610; TAR Lazio, Roma, Sez. II, 11.6.2013 n. 5842);
- che gli effetti dell’impugnato provvedimento possono quindi essere temporaneamente sospesi affinché l’Amministrazione rinnovi l’istruttoria, nel senso sopraindicato, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Il ricorrente è tenuto a fornire tutta la necessaria collaborazione;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche accoglie la suindicata istanza cautelare e, per l'effetto, sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato per le finalità sopra indicate.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
Per ragioni di economia processuale, il Collegio ritiene di non doversi fissare l'udienza di discussione nel merito ai sensi dell'art. 55 comma 11 del D.Lgs. n. 104/2010, trattandosi di ordinanza cautelare propulsiva cui seguirà un'ulteriore fase procedimentale che potrebbe comportare un diverso epilogo del ricorso, attraverso la proposizione di motivi aggiunti o una declaratoria di improcedibilità secondo la procedura di cui all'art. 85 del citato D.Lgs. n. 104/2010 (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, Ord. 4.5.2012 n. 1675).
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Morri, Presidente FF, Estensore
Tommaso Capitanio, Consigliere
Giovanni Ruiu, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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